Legittimo il controllo a distanza (non autorizzato) dei lavoratori per la tutela del patrimonio aziendale

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Statuto dei lavoratori, privacy e tutela del patrimonio aziendale: valori il cui equilibrio non sempre è facile individuare, tra normative internazionali, interne e nuovi ritrovati della tecnologia.

Fa quindi un certo scalpore la sentenza 27 gennaio 2021 n. 3255 con la quale la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, mutando l’orientamento precedentemente seguito, ha stabilito che debba escludersi la configurabilità del reato concernente la violazione della disciplina dell’art. 4 della Legge 300/1970 (cd. “Statuto dei Lavoratori“), quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza – sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali o di autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro – sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale.

Entro tali termini e sempre che il suo utilizzo non implichi un significativo e costante controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti, è legittimo l’utilizzo di strumentazione atta a consentire al datore di lavoro l’accertamento di gravi condotte illecite dei dipendenti.


Vai al testo della sentenza →

Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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