AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L’Amministratore di sostegno è una figura istituita dal legislatore per aiutare le persone che, a causa di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La figura dell’Amministratore di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004, che ha modificato gli artt. 404 e segg. del Codice civile.

Per richiedere la nomina di un Amministrazione di sostegno è necessario presentare un ricorso all’Ufficio del Giudice Tutelare del Tribunale territorialmente competente in relazione al luogo di residenza, dimora o cura del soggetto beneficiario.

Il ricorso può essere proposto:

  • dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
  • dal coniuge
  • dalla persona stabilmente convivente
  • dai parenti entro il quarto grado
  • dagli affini entro il secondo grado
  • dal tutore o curatore
  • dal Pubblico Ministero

Benchè per la presentazione del ricorso non sia obbligatoria l’assistenza di un avvocato, nella pratica è utile ricorrervi in quanto la predisposizione del ricorso necessita di conoscenze di tipo giuridico e processualcivilistico.

L’Amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del Giudice Tutelare, previa comparizione avanti a sè del beneficiario e dell’istante (se differente) nonchè previa comunicazione ai parenti entro il quarto grado, agli affini entro secondo grado ed al Pubblico Ministero. Il decreto di nomina dell’Amministratore di sostegno deve contenere i seguenti elementi:

  • le generalità della persona beneficiaria
  • le generalità dell’Amministratore di sostegno
  • la durata dell’incarico (a tempo indeterminato o determinato)
  • l’oggetto dell’incarico
  • gli atti che l’Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
  • gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’Assistenza dell’amministratore di sostegno
  • i limiti, anche periodici, delle spese che l’Amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
  • la periodicità con la quale l’Amministratore di sostegno deve riferire al Giudice Tutelare circa l’attività svolta in favore del beneficiario e le sue condizioni di, salute, di vita personale e sociale.

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Il nostro Studio è in grado di fornirVi tutte le informazioni riguardanti la figura dell’Amministratore di sostegno.

Qualora necessitaste di assistenza per valutare la proposizione del ricorso per la nomina dell’Amministratore e/o nella sua predisposizione, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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