Infortuni sul lavoro: la nostra guida pratica

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Infortuni sul lavoro: la nostra guida pratica riassume i principali e può essere utilizzata dal datore di lavoro per una migliore comprensione di tutti gli aspetti caratterizzanti la gestione di questi eventi.

L’infortunio sul lavoro

Per comprendere, innanzitutto, l’argomento in trattazione è indispensabile chiarire cosa si intenda per “infortunio sul lavoro”.

L’infortunio sul lavoro può essere definito come “un evento nefasto che provoca un danno all’integrità psico-fisica di uno o più lavoratori, durante il normale svolgimento dell’attività lavorativa“.

Pertanto, per potersi parlare di infortunio sul lavoro devono ricorrere le seguenti circostanze:

  • l’occasione di lavoro
  • la causa violenta
  • la lesione per il lavoratore.

In sostanza, l’infortunio deve essere generato:

  • da un incidente che sia connesso con l’attività lavorativa svolta dall’individuo infortunatosi
  • da una componente esterna che, interferendo in maniera repentina e diretta (violenta) all’interno del luogo di lavoro, determini la compromissione dell’integrità psico-fisica del lavoratore (c.d. lesione).
L’infortunio in itinere

Gli infortuni possono verificarsi anche in luoghi differenti da quello del lavoro.

In particolare, gli infortuni possono verificatisi lungo il tragitto che normalmente il lavoratore percorre per recarsi al luogo di lavoro o per rientrare alla propria abitazione dal luogo di lavoro.

Ovvero, durante il tragitto che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro.

Si tratta, nel caso, dei c.d. infortuni in itinere.

Perchè si possa parlare di infortunio in itinere deve essere occorso sul tragitto più breve e diretto possibile per recarsi da casa al lavoro; fatta eccezione per eventuali deviazioni e/o interruzioni dovute a cause di forza maggiore.

Occorre invece tenere presente che non rientrino tra gli infortuni in itinere ma debbano essere considerati infortuni in senso stretto gli infortuni occorsi al dipendente durante il trasferimento tra la sede principale ed altra sede della ditta o della Società; ovvero tra la sede e la sede di un cliente/fornitore od un cantiere.

Le esclusioni

Sono esclusi dalla definizione di infortunio:

  • le lesioni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro
  • le lesioni simulate dal lavoratore
  • le lesioni le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore
  • le lesioni patite lungo un tragitto differente da quello che normalmente il lavoratore percorre per recarsi al luogo di lavoro o per rientrare alla propria abitazione dal luogo di lavoro.
La comunicazione di infortunio

In caso di infortunio – ivi compresi gli infortuni in itinere – il datore di lavoro deve darne comunicazione o farne denuncia all’I.N.A.I.L.

Per gli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno e sino a due giorni (escluso il giorno dell’evento), il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare all’I.N.A.I.L., a fini statistici e informativi, la “Comunicazione di infortunio“.

La denuncia di infortunio

Per gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti od assimilati, che siano stati prognosticati non guaribili entro tre giorni (escluso il giorno dell’evento), il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all’I.N.A.I.L. entro due giorni dalla notizia o, comunque, dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) da parte del lavoratore.

Il certificato sarà invero già stato trasmesso, per via telematica, all’I.N.A.I.L. direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che ne ha curato il rilascio.

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio.

Resta fermo comunque l’obbligo di inoltro della denuncia nei termini dianzi indicati.

L’invio all’I.N.A.I.L. delle denunce di infortunio con modalità telematica esonera il datore di lavoro dall’obbligo di trasmettere le informazioni relative alle predette denunce all’autorità di pubblica sicurezza.

La denuncia telematica

La denuncia dell’infortunio deve essere fatta telematicamente dal datore, compilando l’apposito modello 4 bis R.A. reperibile sul portale web dell’I.N.A.I.L.

Nel modulo vanno indicate le seguenti informazioni:

  • i riferimenti del certificato medico preventivamente inviato dal medico intervenuto ad apprestare le cure
  • le generalità del dipendente infortunato
  • il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio
  • le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione
  • la natura e la precisa sede anatomica della lesione
  • il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti
  • le ore lavorative e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell’infortunio.

Particolare attenzione andrà posta nella descrizione delle cause e delle circostanze che hanno caratterizzato l’infortunio, posto che tale dichiarazione resa dal datore di lavoro verrà valutata anche in relazione alla eventuale integrazione di violazioni delle norme sulla salute e sicurezza.

L’omissione od il ritardo nella denuncia dell’infortunio

Nel caso in cui il datore di lavoro non dovesse trasmettere la denuncia all’I.N.A.I.L., l’infortunato può farlo personalmente recandosi presso la sede I.N.A.I.L. competente munito della copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Analogamente, anche il lavoratore è soggetto all’obbligato di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità.

Simili sono le conseguenze derivanti dalle richiamate “inerzie”: la mancata denuncia nei termini di legge determina per l’infortunato la perdita del diritto all’indennità di temporanea per i giorni antecedenti.

In caso di mancata denuncia, di denuncia od inesatta od incompleta, è prevista l’applicazione a carico del datore di lavoro di una sanzione amministrativa.

L’ispezione dell’A.T.S.

In occasione degli infortuni più gravi intervengono le forze dell’ordine ed il personale dell’A.T.S.

L’ispezione dell’A.T.S. prevede l’accesso negli impianti e nei locali di lavoro, seguendo le fasi del ciclo produttivo nel cui ambito s’è verificato l’infortunio o la malattia professionale.

Sono effettuati:

  • controlli a vista su macchine e attrezzature;
  • test sul funzionamento dei dispositivi di interblocco delle protezioni;
  • rilievi fotografici;
  • eventuali misure ambientali;
  • controlli sui dispositivi di protezione individuali (DPI) e sul loro uso da parte dei lavoratori;
  • verifiche sulla segnaletica di sicurezza;
  • verifiche sull’igienicità e salubrità dei luoghi di lavoro;
  • verifiche su quanto previsto dalla normativa (principalmente dal D.Lgs 81/08).

Forze dell’ordine ed A.T.S. possono sentire a sommarie informazioni testimoniali l’infortunato e gli altri lavoratori in relazione alla dinamica dell’infortunio od alla malattia professionale nonchè alle ipotesi di violazione alla normativa di sicurezza.

Durante il sopralluogo è richiesta la presenza del datore di lavoro (o di un suo delegato), dell’RSPP e, se necessario per la tipologia di intervento, dell’RLS.

Il datore di lavoro ha facoltà di far presenziare i propri consulenti, fermo restando che il personale di ATS ha facoltà di procedere in attesa del loro arrivo.

Il verbale di sopralluogo dell’A.T.S.

Al termine dell’ispezione, il personale dell’A.T.S. compila e rilascia in copia il verbale di sopralluogo.

Nel verbale si dà atto delle persone presenti, delle operazioni compiute e degli eventuali rilievi formulati.
l verbale può contenere anche sintetiche indicazioni per rimuovere immediatamente condizioni di rischio elevato o vietare l’uso di attrezzature e impianti pericolosi.

Con il verbale può essere richiesto l’invio di documentazione entro un dato termine.

Il verbale di prescrizione di A.T.S.

Nel caso in cui gli ispettori di A.T.S. riscontrino violazioni di natura penale, la ditta o la Società riceverà il verbale di contravvenzione e prescrizione ai sensi del D.Lgs 758/1994 (salvo il caso dei reati istantanei) ai fini della depenalizzazione.

La norma prevede che sia data notizia di reato alla Procura della Repubblica territorialmente competente; ma il procedimento penale resta sospeso in attesa della conclusione dell’iter 758.

Il verbale di prescrizione contiene le indicazioni sullo svolgimento della procedura, tempi e modi di regolarizzazione.

E’ possibile richiedere proroghe motivate dei tempi concessi per la regolarizzazione (che devono comunque essere congrue dal punto di vista tecnico e non dovute a negligenza del contravventore).

Trascorso il termine concesso, gli ispettori di A.T.S. effettuano un sopralluogo di verifica.

In caso di ottemperanza, la ditta o Società sarà ammessa al pagamento di una sanzione amministrativa in misura ridotta (1/4 del massimo).

Effettuato il pagamento della sanzione, A.T.S. comunica alla Procura che la ditta o la Società ha ottemperato nei tempi e nei modi previsti ed ha pagato la sanzione amministrativa entro i termini, determinando così l’estinzione del reato.

In caso di inottemperanza (anche per ritardo), il procedimento penale proseguirà nei confronti del datore di lavoro e degli altri soggetti individuati da A.T.S.

L’assistenza in fase di ispezione ed adempimento delle prescrizioni

L’ispezione di A.T.S. – che sia compiuta nell’immediatezza dell’infortunio od in un periodo seguente – è uno dei momenti in cui il datore di lavoro necessita di essere assistito dai propri consulenti e da un avvocato, che abbia esperienza in materia.

E’ infatti fondamentale, per poter approntare immediatamente un’efficace difesa, comprendere quali possano essere le violazioni che hanno determinato l’infortunio o la malattia professionale, per compiere le valutazioni del caso e predisporre quanto necessario in previsione dell’irrogazione delle prescrizioni.

In questa fase, inoltre, vi è l’eventualità di dover gestire gli ordini di divieto di utilizzo od i sequestri delle macchine.

L’erogazione da parte del datore di lavoro

Terminata la fase “d’urgenza”, il datore di lavoro dovrà provvedere ad erogare al lavoratore:

  • il 100% della sua normale retribuzione giornaliera inerente al giorno nel quale l’infortunio è avvenuto;
  • il 60% della normale retribuzione, dal primo al terzo giorno successivo al giorno dell’evento (c.d. “periodo di carenza”), salvo condizioni migliori previste nel CCNL.
Le erogazioni dell’I.N.A.I.L.

Con il superamento del terzo giorno, sarà l’I.N.A.I.L. tenuto ad effettuare in favore del dipendente infortunatosi le erogazioni in favore del dipendente infortunatosi.

Le erogazioni dell’I.N.A.I.L. sono sostanzialmente tre:

  • l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
  • l’indennizzo in capitale
  • la costituzione della rendita.
L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta

La funzione assicurativa dell’INAIL interviene innanzitutto per garantire al dipendente infortunato, assente dal lavoro, l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.

Tale indennità è una prestazione economica – sostitutiva della retribuzione – che viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale, che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di svolgere l’attività lavorativa.

L’indennità viene erogata a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale; e sino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta.

L’I.N.A.I.L. eroga l’indennità giornaliera nella misura del:

  • 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno
  • 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.

Qualora al momento della guarigione residuino postumi permanenti a carico dell’infortunato, l’I.N.A.I.L. sarà tenuta ad indennizzarlo od a costituire in suo favore una rendita.

L’indennizzo in capitale

L’indennizzo in capitale è una prestazione economica (non soggetta a tassazione) riconosciuta per gli infortuni dai quali sia derivato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 15%.

La prestazione è erogata, secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in capitale” di cui al D.M. 12 Luglio 2000, in una unica soluzione e in funzione dell’età, del genere e del grado di menomazione accertato sulla base della ”Tabella delle menomazioni” prevista dal D.Lgs. 38/2000.

La costituzione della rendita

La costituzione della rendita è una prestazione economica (non soggetta a tassazione) riconosciuta per gli infortuni dai quali sia derivato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%.

La rendita decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.

L’importo della rendita viene calcolato sulla base di:

  • una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata, secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al D.M. 12 Luglio 2000
  • una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato ed a una percentuale della retribuzione percepita calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al D.M. 12 Luglio 2000.
Il risarcimento del danno

Le prestazioni erogate dall’I.N.A.I.L. sono dovute al lavoratore in ragione del semplice verificarsi dell’infortunio ai suoi danni. E rispondono alla funzione sociale di garantire mezzi adeguati al lavoratore oggetto di infortunio o malattia professionale.

Ma nel caso in cui l’infortunio si sia verificato a seguito di un comportamento colposo (o doloso) del datore di lavoro o di un terzo, il dipendente avrà diritto altresì al risarcimento del c.d. danno differenziale.

Quest’ultimo trova il proprio riconoscimento anche nell’art. 32 della Costituzione (tutela del diritto alla salute) ed è finalizzato a risarcire il danno nella stessa misura in cui si è verificato.

Le voci di danno risarcibili a titolo di danno differenziale sono le seguenti:

  • danno patrimoniale (le spese sostenute dal lavoratore, il mancato guadagno cagionato dall’infortunio occorso, ecc.);
  • danno non patrimoniale:
    • danno biologico, temporaneo e permanente (anche inferiore al 6%);
    • danno morale, ossia il “turbamento dello stato d’animo”;
    • danno esistenziale, ossia il pregiudizio che, alterando le abitudini e gli assetti relazionali di una persona, modifichi in senso peggiorativo la qualità della sua vita.

In occasione di un infortunio, la responsabilità del datore di lavoro che legittima la richiesta di risarcimento del danno differenziale spesso consegue alla violazione colposa delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, con nesso di causalità rispetto alle violazioni degli artt. 589 e 590 del codice penale.

Le violazioni delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro

Il T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81) disciplina gli obblighi e i doveri che il datore di lavoro, il medico competente e anche i lavoratori devono rispettare sui luoghi di lavoro.

Nel testo unico sono elencate le sanzioni previste per le violazioni delle singole disposizioni normative in esso contenute.

Le sanzioni, che variano in ragione della gravità della singola violazione, hanno natura contravvenzionale (arresto ed ammenda).

In caso di infortunio, la violazione da parte del datore di lavoro di una delle disposizioni del Testo unico può determinare a suo carico una c.d. colpa specifica, ossia la colpa derivante dall’inosservanza di leggi e regolamenti.

La violazione di tali normative comporta, in genere, l’iscrizione di un procedimento penale a carico del datore di lavoro; nonchè l’eventuale irrogazione di prescrizioni a carico della ditta o della Società.

Situazioni per la cui trattazione è necessaria l’assistenza professionale da parte di un Avvocato esperto in diritto penale.

Le violazioni delle norme penali (art. 589 e 590 c.p.)

Le ipotesi più frequentemente sanzionate dalla legge penale in caso di infortunio sul lavoro sono la violazione dell’art. 589 c.p. “Omicidio colposo” e dell’art. 590 c.p. “Lesioni colpose”.

Si tratta, in entrambi i casi, di fattispecie basate sulla colpa specifica ascrivibile al datore di lavoro (od ad altri soggetti qualificati) e determinata, in genere, dalla mancata adozione di misure di sicurezza idonee per tutelare la salute sul luogo di lavoro. Ossia di violazioni del T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81).

In caso di violazioni di norme penali, il datore di lavoro e gli altri eventuali soggetti ritenuti responsabili dell’infortunio o della malattia professionale saranno identificati e dovranno nominare un difensore che li assista nell’ambito del procedimento penale.

Il c.d. danno differenziale

Il danno c.d. differenziale è il danno costituito dalla differenza tra quanto versato al dipendente dall’I.N.A.I.L. a titolo di indennizzo per l’infortunio sul lavoro o per la malattia professionale e quanto il dipendente sia legittimato ad ulteriormente richiedere al datore di lavoro a titolo di risarcimento dei propri danni, secondo i criteri di qualificazione e di quantificazione adottati in sede civilistica.

Giusto l’orientamento assunto in materia dalla Corte di Cassazione ed in base alla Legge 145/2018, il danno differenziale va calcolato soltanto per i pregiudizi oggetto di indennizzo (per un approfondimento, potete leggere l’articolo pubblicato QUI →).

Il risarcimento del danno differenziale è, in genere, effettuato dal datore di lavoro tramite il pagamento erogato dalla Compagnia di assicurazione che garantisce la sua ditta o Società per questo genere di rischi.

In questa fase, è importante – soprattutto allorchè si sia radicato un procedimento penale – che l’avvocato incaricato dal datore di lavoro si coordini con il liquidatore incaricato di gestire il risarcimento dei danni.

La rivalsa ed il regresso dell’I.N.A.I.L.

L’I.N.A.I.L. può esercitare il diritto di regresso nei confronti del datore di lavoro per recuperare tutto quanto erogato, nei limiti del complessivo danno risarcibile.

L’azione di rivalsa è poi esperibile anche nei confronti di tutti i soggetti che, chiamati a collaborare a vario titolo con il datore di lavoro nell’assolvimento dell’obbligo di sicurezza, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati ad un determinato rischio.

L’azione di rivalsa esercitata dall’I.N.A.I.L. nei confronti delle persone civilmente responsabili, in caso di responsabilità penale accertata a loro carico a seguito di infortunio sul lavoro, configura una speciale azione di regresso spettante jure proprio all’Istituto ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965.

Anche nel caso del regresso dell’I.N.A.I.L., il datore di lavoro provvede al pagamento tramite la Compagnia di assicurazione che garantisce la sua ditta o Società per questo genere di rischi.

E’ quindi opportuno – soprattutto allorchè si sia radicato un procedimento penale – che l’avvocato incaricato dal datore di lavoro si coordini con il liquidatore incaricato di gestire il pagamento delle somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di rivalsa o regresso.

La surroga dell’I.N.A.I.L.

In base all’art. 1916 c.c. l’I.N.A.I.L., allorchè ha pagato le indennità all’infortunato, è surrogato nei diritti dell’infortunato-assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell’ammontare delle indennità erogate.

La surrogazione costituisce una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno, che per effetto del fatto illecito la vittima acquista nei confronti del terzo responsabile.

I presupposti dell’azione di surroga sono tre:

  • che la vittima del fatto illecito (cioè l’infortunato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
  • che l’I.N.A.I.L. abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dall’infortunato e non pregiudizi diversi;
  • che l’I.N.A.I.L. abbia manifestato la volontà di surrogarsi.
I benefici previsti per il datore di lavoro

Va, in ultimo, segnalato che il datore di lavoro abbia diritto a vedersi riconoscere una riduzione di quanto dovuto all’I.N.A.I.L. “tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell’evento lesivo e dell’adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro“.

Inoltre, il datore di lavoro può chiedere che le modalità del pagamento siano definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta (anche in seguito alla riduzione dianzi segnalata) e le risorse economiche di cui effettivamente dispone.

Tale secondo beneficio non è concedibile nel caso in cui il datore di lavoro si avvalga delle garanzie offertegli dalla propria Compagnia di assicurazione.


La gestione di un infortunio è un processo complesso; che necessita di una pluralità di competenze professionali; che beneficia della (tempestiva) coordinazione tra il datore di lavoro, i suoi consulenti tecnici, gli assicuratori ed un avvocato, che possieda specifica preparazione in materia.

Per approfondire l’argomento, per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

(tona alla pagina delle notizie)

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