Omesso versamento I.v.a., responsabile l’amministratore in carica alla scadenza del termine

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Per la Corte di Cassazione in caso di omesso versamento dell’I.v.a. deve ritenersi responsabile l’amministratore in carica al momento di cui scade il termine per il versamento; e non quello in carica al momento della presentazione della dichiarazione.

Con la sentenza n. 1729/2021 depositata il 15 gennaio, ha ribadito il principio secondo il quale “nel caso di successione nella carica di amministratore di società/legale rappresentante in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine fissato per l’adempimento dell’obbligo tributario di versamento, sussiste la responsabilità, per i reati tributari connessi all’omesso versamento di imposte dovute, di colui che succede nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima del termine ultimo per il versamento della stessa».
Ciò, prosegue la Corte, si spiega poiché manca il compimento di un previo controllo contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, il che comporta una responsabilità almeno a titolo di dolo eventuale.

Quello trattato dalla sentenza è certamente un tema ricorrente e dai profili molto delicati nell’ambito degli avvicendamenti negli organi amministrativi delle società e delle imprese.


Per comprendere le logiche sottese all’affermazione resa dalla Corte di Cassazione, vai al testo della sentenza →

Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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