PREVENTIVI

La determinazione del compenso per l’attività professionale svolta dall’Avvocato è regolata dall’art. 2233 c.c., dall’art. 9 della legge n. 27/2012, dagli artt. 13 e 13 bis della legge professionale n. 247/2012 e dai decreti ministeriali (DM 13 Agosto 2022 2018 n. 147) previsti dallo stesso articolo. L’art. 2233 c.c. indica i seguenti criteri per la determinazione del compenso, in via gerarchica:

  • accordo tra le parti
  • in mancanza di accordo le tariffe o gli usi
  • la determinazione giudiziale.

In base a quanto riferitogli o richiesto dal Cliente, l’Avvocato è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendergli noto il livello della complessità dell’incarico ed a fornirgli tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. La determinazione dei compensi degli avvocati è affidata alla libera pattuizione tra Avvocato e Cliente. L’Avvocato è inoltre tenuto a comunicare, in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione (c.d. “preventivo di massima“).

Nel preventivo dovranno essere distinti gli oneri, le spese (anche forfettarie) ed il compenso professionale.

Il preventivo è suscettibile di modifiche (da concordare con il cliente), se rispetto al momento in cui è stato redatto si siano verificate circostanze non prevedibili che giustificano la modifica del compenso preventivato. Restano “fuori” dall’obbligo di comunicazione in questione le prestazioni che debbono necessariamente rendersi nell’immediato (quali ad esempio, la consulenza resa in maniera orale e contestuale alla richiesta, la difesa e l’interrogatorio in carcere di persona arrestata, soggetti latitanti ed irreperibili, procedimento per direttissima, e comunque tutte le fattispecie in cui non è possibile assolvere al dovere di informativa).


Potete richiedere la formulazione di un preventivo di massima compilando il modulo pubblico a questo LINK.