La Riforma Cartabia e le modifiche al diritto di famiglia

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La Riforma Cartabia e le modifiche al diritto di famiglia.

Siamo di fronte a cambiamenti radicali, che la riforma introdurrà per gradi; con l’obiettivo di accelerare i tempi della giustizia anche in materia di separazione e divorzio.

Di seguito, analizziamo in via generale quali saranno i cambiamenti che entreranno in vigore già dal prossimo 1 Marzo 2023.

Ambito di applicazione

Le nuove disposizioni introdotte dalla Riforma Cartabia e le modifiche al diritto di famiglia si applicheranno ai procedimenti instaurati successivamente dall’1 Marzo 2023.
Pertanto, ai procedimenti pendenti si continueranno ad applicare le disposizioni precedenti.

Il nuovo procedimento avrà vocazione generale: le sue disposizioni regoleranno tutti i procedimenti contenziosi relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie.
Quindi, a tutti i procedimenti per i quali, in precedenza, la competenza era ripartita tra Tribunale ordinario, Giudice Tutelare e Tribunale per i minorenni (art. 473 bis c.p.c.).

Saranno esclusi dal nuovo rito unificato i procedimenti di giurisdizione volontaria.
Questi resteranno regolati dalle forme processuali camerali (art. 473 ter c.p.c.) del Tribunale in composizione collegiale.

Nell’ambito del nuovo procedimento rientreranno anche le controversie in materia di alimenti.

Le “nuove” famiglie

La Riforma introdurrà anche un nuovo, e più ampio, significato di (diritto di) famiglia.
Saranno infatti coinvolti tutti i modelli familiari: le coppie unite in matrimonio, le coppie conviventi di fatto e le unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Le norme generali

Ciò che maggiormente distinguerà la Riforma, sarà il passaggio da un modello collegiale a un modello ad istruzione monocratica e decisione collegiale.

Le norme “generali” per il procedimento unico in materia di persone, minorenni e famiglie saranno dettate dall’art. 473 bis e segg. c.p.c.

Vi si troveranno codificate anche le varie attività riservate al Giudice relatore (monocratico), il quale potrà:

  • nominare il curatore speciale del minore (oppure il tutore provvisorio nei casi previsti);
  • adottare (anche d’ufficio) provvedimenti in materia di minori ed i provvedimenti indifferibili;
  • condurre l’ascolto del bambino;
  • tenere l’udienza di comparizione personale delle parti
  • adottare i provvedimenti provvisori;
  • ammettere istanze istruttorie, CTU, delegare indagini ai Servizi socio assistenziali;
  • tenere le ulteriori udienze istruttorie necessarie per giungere alla decisione;
  • modificare i provvedimenti provvisori ricorrendone i presupposti.

I poteri del Giudice

La Riforma inciderà anche sui “poteri” conferiti al Giudice.
Ossia vi saranno indicati i casi nei quali il Giudice potrà adottare provvedimenti anche in assenza di domanda di parte; oppure attivare iniziative per la raccolta della prova.

Tali poteri possono così essere elencati:

  1. nominare il curatore speciale;
  2. disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile;
  3. ordinare l’integrazione della documentazione depositata dalle parti;
  4. disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi.

Nel caso in cui intenda adottare d’ufficio tali iniziative, il Giudice dovrà garantire la partecipazione ed il contraddittorio delle parti.
Va però segnalato che, in considerazione del tipo di misura oggetto di adozione, il contraddittorio potrebbe essere garantito anche solo successivamente alla adozione della misura.

I poteri del Pubblico Ministero

La Riforma rivedrà anche i poteri del Pubblico Ministero.
L’art. 473 bis 3 c.p.c. così li indica:

  • assumere informazioni
  • acquisire atti
  • svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.

Ascolto del minore

Gli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. disciplineranno l’istituto dell’ascolto del minore.

L’ascolto dovrà essere sempre disposto per ogni procedimento che coinvolga il bambino, con ascolto diretto condotto personalmente dal Giudice.
L’unica eccezione (salva l’impossibilità o la superfluità dell’ascolto) sarà quella in cui i genitori siano d’accordo: in questi casi, “il giudice procede all’ascolto soltanto se necessario”.

Quanto alle modalità dell’ascolto, saranno individuate dall’art. 475 bis 5 c.p.c. e la partecipazione dei genitori (e dei difensori) sarà realizzata:

  • tramite proposizione di argomenti e temi di approfondimento per l’audizione;
  • tramite partecipazione diretta, su autorizzazione del Giudice.

L’ascolto del minore verrà registrato su supporti audiovisivi.

Il Curatore speciale del minore

Altra “novità” che verrà introdotta dalla Riforma sarà la nomina del Curatore speciale del minore.

Il Curatore speciale è una figura processuale (in genere, individuata tra gli Avvocati con specifica formazione), che rappresenterà il minore nei casi di conflitto di interessi con i genitori.
Ovvero nei casi in cui il minore ultraquattordicenne ne avrà fatta specifica richiesta.

Saranno state previste due diverse ipotesi di curatela speciale:

  1. processuale
  2. sostanziale.

Quanto la nomina ha effetti esclusivamente sostanziali, il Curatore non sarà parte del processo e verrà incaricato di occuparsi di situazioni specifiche, su mandato del Giudice.

L’incarico del Curatore speciale del minore, sia processuale che sostanziale, cesserà quando verrà definito il procedimento nel cui ambito è stato nominato.

Separazione e divorzio

La Riforma introdurrà disposizioni particolareggiate per i seguenti procedimenti:

  • separazione
  • scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
  • scioglimento dell’unione civile
  • regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale
  • modifica delle condizioni.

Come si è accennato, si tratterà di un procedimento regolato dal rito unitario; e si introdurrà con ricorso di parte.

Il ricorso

Il ricorso dovrà contenere:

  1. l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta
  2. il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono
  3. il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura
  4. la determinazione dell’oggetto della domanda
  5. la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda
  6. le relative conclusioni
  7. l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi
  8. i documenti che offre in comunicazione.

Gli allegati

Iogni caso, al ricorso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;

c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

I Piano genitoriale

Altra grande novità che sarà introdotta dalla Riforma Cartabia è il piano genitoriale, che dovrà essere allegato a tutti i ricorsi relativi ai minori.

Il piano dovrà indicare gli impegni e le attività quotidiane dei figli relativamente:

  • alla scuola
  • al percorso educativo
  • alle attività extrascolastiche
  • alle frequentazioni abituali
  • alle vacanze normalmente godute.

Abbiamo pubblicato un breve approfondimento in questo articolo.
Potete meglio comprendere di che si tratta visitando questo LINK.

La contemporanea proposizione delle domande di separazione e divorzio

Il procedimento unico ed i termini particolarmente brevi che permettono il divorzio, hanno indotto la Riforma a prevedere la possibilità di contemporanea proposizione della domanda di separazione giudiziale e di quella divorzile.

Il presupposto per la proposizione della domanda di divorzio resterà il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (anche se frutto di decisione parziale sul solo status).

Pertanto, il divorzio potrà essere pronunciato solo in epoca successiva alla pronuncia, nel medesimo giudizio, della sentenza parziale di separazione, previo accertamento che tale decisione sia passata in giudicato e che sia trascorso il tempo richiesto (sulla base delle modifiche introdotte dalla Legge 55/2015, un anno) dalla comparizione delle parti dinanzi al Giudice.

I provvedimenti provvisori

Il nuovo rito della famiglia, anche se non prevederà più i provvedimenti presidenziali, contemplerà l’espressa possibilità di provvedimenti temporanei (diretti a regolare le situazioni giuridiche soggettive nelle more del processo) od urgenti (per far fronte a situazioni improcrastinabili).

Queste misure in itinere saranno assunte con ordinanza dal Giudice delegato nel contesto della più ampia trattazione del processo.

Il procedimento giudiziale

Dall’entrata in vigore della novella, il procedimento giudiziale si svolgerà pertanto in larga maggioranza avanti al Tribunale in composizione monocratica.

Ed, a seguito della Riforma, i compiti assegnati al Giudice nell’ambito del nuovo procedimento unificato saranno i seguenti:

  1. pronunciare le misure provvisorie e urgenti;
  2. provvedere sulle richieste istruttorie;
  3. predisporre il calendario del processo;
  4. fissare la successiva udienza determinandone il contenuto.

Il procedimento su domanda congiunta

Superando anche la differenza tra separazioni e divorzi di tipo consensuale, la Riforma ha unificato i riti e recepito a livello normativo molte delle “prassi” in uso avanti i Tribunali italiani.

L’articolo 473 bis 51 c.p.c. sancirà la nuova disciplina ed uniformerà il rito di tutti i procedimenti che nasceranno da una domanda congiunta.
Vi rientreranno quindi i ricorsi promossi da:

  • coppie sposate
  • coppie conviventi di fatto

Il nuovo rito unico si applicherà a:

  • accordi di separazione
  • accordi di divorzio
  • modifiche dei patti (già formalizzati).

La competenza sarà individuata dal luogo di residenza dell’una o dell’altra parte nonchè da quelli dei minori (se non coincidenti con quello dei genitori).

Nei procedimenti a domanda congiunta, l’audizione del bambino sarà disposta dal Giudice solo se ritenuto necessario.

La domanda congiunta

La Riforma tratta diffusamente anche i contenuti che dovranno avere le domande congiunte di separazione, di divorzio e di modifica dei patti.

La domanda dovrà essere introdotta con ricorso, sottoscritto anche dalle parti.

Il ricorso dovrà contenere:

  1. l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta
  2. il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono
  3. il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura
  4. la determinazione dell’oggetto della domanda
  5. disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio
  6. le condizioni inerenti alla prole
  7. i rapporti economici inerenti la prole.

Con il ricorso, le parti potranno anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali.
In tal modo viene riconosciuta dalle norme la possibilità di gestire, nell’ambito della separazione o del divorzio, anche il trasferimento delle proprietà o degli altri diritti sugli immobili.
In vigenza della vecchia normativa, ne avevamo parlato QUI.

Altra novità che riprende le prassi dei Tribunali è relativa alla previsione della possibilità per le parti di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte.
Nel caso, la richiesta dovrà essere fatta nel ricorso, con espressa dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, e dovrà essere depositata la documentazione economica (come nel procedimento contenzioso).

Il procedimento “congiunto”

La Riforma ha stabilito anche le caratteristiche del procedimento attivato dalle domande congiunte.

A seguito del deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale fisserà l’udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disporrà la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Quest’ultimo dovrà esprimere il proprio parere entro tre giorni prima della data dell’udienza.

All’udienza, il Giudice relatore (quindi, monocratico), sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimetterà la causa in decisione.

Il procedimento si concluderà quindi con sentenza “con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti”.

Pertanto, a differenza del passato, i procedimenti congiunti verranno tutti definiti con sentenza; senza che sia più previsto il decreto di omologa.

Il processo minorile

Infine, la Riforma ha trattato anche il processo minorile, introducendo il concetto di “gestione condivisa”.

Si tratterà di un rito a “tutele particolareggiate”, con una serie di figure professionali che, unitamente agli Avvocati, “aiuteranno” le decisioni dei Tribunali:

  • il curatore speciale (che avrò poteri anche sostanziali)
  • il consulente (che dovrà essere specializzato)
  • il mediatore familiare (che dovrà essere iscritto ad apposito albo)
  • il coordinatore genitoriale (previsto ex lege).

Il processo minorile assumerà pertanto una “veste” sempre meno giudiziale e sempre più caratterizzata dall’offerta di tutele ai minori; e, di riflesso, alle loro famiglie.


Queste, in sostanza, le principali novità che la Riforma Cartabia introdurrà e le modifiche al diritto di famiglia.

Per approfondimenti, consulenze od assistenza, potete contattare l’avv. Riccardo Spreafico o l’avv. Andrea Spreafico.

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