SEPARAZIONE E DIVORZIO E REGOLAMENTAZIONE DEI FIGLI

LA RIFORMA CARTABIA E LE NOVITA’ IN TEMA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Con l’entrata in vigore della Riforma “Cartabia”, i procedimenti di separazione e di divorzio hanno subito profonde modificazioni.

Per un approfondimento, Vi invitiamo a voler leggere l’articolo che abbiamo pubblicato al riguardo a questo LINK


LA SEPARAZIONE

La separazione legale è il provvedimento con cui i coniugi vengono autorizzati a vivere separati e vengono stabilite le relative condizioni (affidamento dei figli minori, assegnazione della casa familiare, erogazione di somme a titolo di mantenimento, etc.).

Si tratta, nella quasi totalità dei casi, di uno dei momenti più difficoltosi nella vita delle persone. E, conseguentemente, necessita di impegno professionale di natura non solo tecnicogiuridica.

La separazione legale può essere richiesta dall’uno o dall’altro coniuge quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da nuocere gravemente all’educazione dei figli.

Esistono due tipi di separazione legale:

  • consensuale (in cui i coniugi sono d’accordo su come regolare i loro rapporti e chiedono che il Tribunale prenda atto delle loro volontà)
  • giudiziale (in cui invece questo accordo non si è raggiunto ed il Tribunale viene investito della decisione riguardante la separazione e le sue condizioni).

Con il D.L. n. 132 del 12 Settembre 2014 sono state introdotte novità riguardanti la separazione consensuale ed ora i coniugi possono scegliere di separarsi intraprendendo la procedura di negoziazione assistita da almeno due avvocati, uno per ogni coniuge. Va ricordato poi che nel caso in cui i coniugi non abbiano figli minori nè figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono optare per la procedura avanti all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza.


IL DIVORZIO

Il divorzio è stato introdotto dalla Legge n. 898 dell’1 Dicembre 1970. E’ l’istituto a mezzo del quale viene pronunciato:

  • lo scioglimento del matrimonio (se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano)
  • la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio con rito civile).

Con il divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del coniuge, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano patrimoniale.

La cessazione del matrimonio produce effetti dal momento della sentenza di divorzio ed a seguito del divorzio il coniuge può pervenire a nuove nozze.

Per poter richiedere il divorzio deve essere trascorso il termine di un anno (o di sei mesi in caso di separazione consensuale) dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella quale è stato emesso il provvedimento di autorizzazione dei coniugi a vivere separati (anche se la sentenza di separazione o il decreto di omologa del Tribunale interviene in un momento successivo).


LA REGOLAMENTAZIONE DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

Nel caso in cui i genitori, non uniti in matrimonio, cessino la loro convivenza, è loro facoltà regolare consensualmente i rapporti genitoriali nei confronti dei figli. La domanda può essere proposta avanti il Tribunale ove sono residenti i figli da ciascuno dei genitori – ed anche congiuntamente tra loro – a sensi degli artt.316 comma IV e 337 bis c.c.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il Giudice stabilirà, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

  • le attuali esigenze di ciascun figlio;
  • il tenore di vita goduto da ciascun figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
  • le risorse economiche di entrambi i genitori.
  • la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Nei provvedimenti, in genere, sono anche regolamentate le modalità di assunzione delle decisioni di maggiore interesse per i figli (che devono tenere conto delle loro capacità, inclinazioni naturale ed aspirazioni), quali quelle relative a:

  • salute
  • educazione
  • istruzione
  • scelta della residenza abituale.

Per avere maggiori informazioni in merito alla separazione ed al divorzio ed ai ricorsi per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio, potete contattare direttamente l’Avv. Riccardo Spreafico e l’Avv. Andrea Spreafico.