Il risarcimento dei danni conseguenti da fatti illeciti altrui è previsto dall’art. 2043 c.c.
Il testo dell’articolo è il seguente: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
La tipologia dei danni che si possono subire è vasta ed in continuo aumento.
Dai danni derivanti dagli incidenti stradali o dagli infortuni sul lavoro, dai danni derivanti da concorrenza sleale sino a quelli subiti durante le cure mediche o per i maltrattamenti, di danni derivanti da contratto o da appalto sino ai danni derivanti dalla lesione della privacy o dall’utilizzo illecito delle proprie immagini.
Il risarcimento dei danni presuppone quindi la conoscenza specifica delle norme che regolano un dato e la loro applicazione in favore del Cliente.
Gli Avvocati del nostro Studio possono vantare esperienza ultradecennale nella gestione delle richieste risarcitorie e nella resistenza anche giudiziale a tali richieste.