Risarcimenti per danni da incidenti stradali: cosa sapere

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Punti chiave

  • I risarcimenti danni derivanti da incidenti stradali sono indennizzi economici per i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali subiti a seguito di incidenti.
  • Le tipologie di danni risarcibili includono danni patrimoniali, come quelli al veicolo e spese mediche, e danni non patrimoniali, come quello biologico e morale.
  • Chi subisce un danno ha diritto a un risarcimento, da richiedere al conducente, al proprietario del veicolo ed alla Compagnia assicurativa.
  • Le procedure per ottenere un risarcimento possono includere il risarcimento diretto, ordinario, la richiesta stragiudiziale e la negoziazione assistita obbligatoria.
  • Il Fondo di garanzia per le vittime della strada copre i danni causati da veicoli non assicurati o non identificati.

In questo nostro articolo di approfondimento, trattiamo il tema dei risarcimenti per danni da incidenti stradali; e cosa occorre sapere nel caso in cui vogliate ottenere un risarcimento.



Cosa sono i risarcimenti per i danni da incidenti stradali?

Per comprendere l’argomento in trattazione, è innanzitutto necessario chiarire cosa s’intenda per risarcimento dei danni da incidente stradale.

Si tratta dell’indennizzo economico riconosciuto e liquidato a chi ha subito un pregiudizio, ossia un danno (ingiusto) patrimoniale e/o extrapatrimoniale, in conseguenza di un incidente stradale.

Quali sono le tipologie di danni risarcibili?

Quando si tratta l’argomento “risarcimenti” dovuti per i danni patiti in conseguenza di un incidente stradale, la primaria suddivisione da comprendere è quella esistente tra i danni patrimoniali ed i danni non patrimoniali (od extrapatrimoniali).

I danni patrimoniali sono costituiti dalle lesioni di un interesse economico personale (o collettivo), che comporta una diminuzione o una mancata crescita del patrimonio che sia causata dal fatto illecito di un terzo.

Giusto l’art. 1223 del Codice Civile, il risarcimento di tali danni deve comprendere la perdita subita (c.d. danno emergente) ed il mancato guadagno (c.d. lucro cessante).

I danni non patrimoniali (od extrapatrimoniali) sono costituiti dai pregiudizi che colpiscono a un interesse personale (o collettivo) non suscettibile di valutazione economica.

I danni non patrimoniali sono previsti dall’art. 2059 del Codice Civile; e sono risarcibili solo nei casi previsti dalla legge.

L’elaborazione delle dottrina e della giurisprudenza hanno consentito di individuare le seguenti tipologie di danni non patrimoniali:

  • biologico
  • morale
  • esistenziale.

Quali sono i danni patrimoniali da incidente stradale?

Venendo alla trattazione specifica dei danni patrimoniali che possono verificarsi in conseguenza di un incidente stradale, possono elencarsi i seguenti danni:

  • al veicolo
  • ai beni personali (in genere, oggetti personali od oggetti trasportati sul veicolo al momento dell’incidente)
  • le spese mediche (conseguenti alle lesioni riportate nell’incidente).

Quali sono i danni non patrimoniali da incidente stradale?

I principali danni non patrimoniali che possono derivare da un incidente stradale sono i seguenti:

  • biologico (invalidità temporanea e/o permanente)
  • morale
  • esistenziale
  • catastrofale.

L’invalidità temporanea è la compromissione temporanea, totale o parziale, della salute dalla quale derivi l’incapacità temporanea di svolgere le proprie attività lavorative.

L’invalidità permanente è una condizione irreversibile che comporta una compromissione totale o parziale e definitiva della salute e delle capacità di una persona.

Il danno morale è la sofferenza interiore, il dolore emotivo e il turbamento psicologico conseguenti ad un fatto illecito.

Quello esistenziale è costituito dai pregiudizi di tipo dinamico-relazionale, comportanti una modifica in senso peggiorativo della qualità della vita e di relazionarsi con gli altri.

Il danno catastrofale è determinato dalla sofferenza originata dalla consapevolezza di dover morire in conseguenza all’illecito subito.

I diritti dei danneggiati

Chiunque abbia subito un danno derivante da un incidente stradale, ha diritto ad ottenerne il risarcimento.

Il diritto può essere fatto valere nei confronti del danneggiante (ossia il conducente dell’altro veicolo), del proprietario dell’altro veicolo e della Compagnia di assicurazione con cui è stata stipulata la polizza RCA.

Quali sono i soggetti che possono vantare diritti risarcitori in conseguenza di un incidente stradale?

Eccone un elenco esaustivo:

  • conducenti
  • proprietari dei veicoli
  • proprietari di altri beni
  • trasportati
  • pedoni.

Le assicurazioni RCA

L’RCA (Responsabilità Civile Auto) è l’assicurazione obbligatoria che per legge copre i danni involontariamente causati a terzi (persone, veicoli o cose) durante la circolazione o la sosta.

Ogni veicolo a motore, per poter circolare, deve essere assicurato con polizza RCA in corso di validità.

Per il risarcimento dei danni causati dai veicoli non assicurati occorre avanzare richiesta al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è un organismo di indennizzo nato in attuazione della Convenzione di Strasburgo del 1959 e regolato dal Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs 209/2005).

Esso risarcisce i danni causati dai seguenti veicoli:

  • non identificati;
  • identificati ma non coperti da assicurazione;
  • assicurati presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in uno stato di liquidazione coatta;
  • posti in circolazione contro la volontà del proprietario (furto);
  • spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, per incidenti avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni;
  • veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

L’istruttoria e la liquidazione dei danni è di esclusiva competenza della Compagnia di assicurazione individuata in base al luogo di accadimento del sinistro, secondo la designazione periodica indicata nel provvedimento emesso da ISVAP.

Le procedure legali per ottenere un risarcimento

Nel nostro ordinamento, vi sono diverse procedure che un danneggiato può scegliere al fine di chiedere ed ottenere il risarcimento dei propri danni.

Di seguito ne facciamo l’elenco:

  • il risarcimento diretto
  • il risarcimento ordinario
  • la querela, con costituzione di parte civile nell’ambito del giudizio penale
  • la negoziazione assistita da Avvocati
  • l’azione civile ordinaria.

Il risarcimento diretto

Il risarcimento diretto è la procedura di rimborso del danno che, a partire dal 2007, prevede che il danneggiato possa chiedere il rimborso dei danni subiti direttamente alla propria Compagnia.

Perchè un danneggiato possa ottenere un risarcimento direttamente dalla propria Compagnia devono sussistere le seguenti condizioni:

  • i veicoli devono essere due, senza coinvolgimento di altri responsabili
  • i due veicoli devono essere identificati
  • entrambi i veicoli devono essere immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
  • l’incidente deve essere avvenuto in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
  • entrambi i veicoli devono essere assicurati per la responsabilità civile obbligatoria con Compagnie italiane o estere che abbiano aderito alla Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto).

Il risarcimento ordinario

Al di fuori dei casi in cui può procedersi al risarcimento diretto, il danneggiato deve attivare la procedura tradizionale, denunciando il sinistro alla Compagnia del danneggiante.

Il risarcimento ordinario si applica quindi nei seguenti casi:

  • incidenti tra più di due veicoli
  • incidenti con ciclisti
  • investimenti dei pedoni.

La richiesta stragiudiziale

La richiesta di risarcimento stragiudiziale è l’atto con il quale il danneggiato formula la richiesta di risarcimento dei propri danni.

Essa deve contenere i seguenti elementi:

  • dati anagrafici e codice fiscale del danneggiato
  • targa del veicolo del danneggiato
  • dati anagrafici e codice fiscale del danneggiante
  • targa del veicolo danneggiante
  • descrizione dettagliata di luogo, data e dinamica dell’incidente
  • indicazione delle prove a supporto (quali foto, testimoni, verbali delle Forze dell’Ordine)
  • documentazione inerente i danni del veicolo del danneggiato e delle spese sostenute per le riparazioni
  • in caso di lesioni personali, indicazione dell’età, dell’attività e del reddito del danneggiato
  • certificati medici e quantificazione delle spese mediche sostenute
  • richiesta specifica dell’importo dovuto (se il danno è determinabile e calcolabile).

La richiesta stragiudiziale può essere formulata personalmente dal danneggiato ovvero da un legale da questi incaricato; e deve essere inviata per iscritto (con raccomandata A/R o pec) alla Compagnia assicurativa ed al danneggiante.

Lo scopo di una richiesta stragiudiziale è quello di ottenere il risarcimento dei danni in via bonaria, sollecitando il pagamento di quanto dovuto ed evitando i costi / tempi di una causa civile avanti l’Autorità giudiziaria.

Quali sono i tempi per ottenere un’offerta dalla Compagnia assicurativa?

I tempi entro i quali la Compagnia tenuta ad effettuare il risarcimento (diretto od ordinario) deve formulare un’offerta sono individuati dal Codice delle assicurazioni e variano nei termini seguenti:

  • in caso di accordo tra le parti (quando tutti i soggetti coinvolti abbiano sottoscritto la constatazione amichevole ed attestato il loro accordo sulle dinamiche dell’incidente) l’offerta deve essere formulata entro 30 giorni;
  • se sussiste disaccordo tra le parti, l’offerta di risarcimento deve essere formulata in 60 giorni in caso di danni alle sole cose ed in 90 giorni se vi sono anche danni alle persone.

Quali sono i tempi per ottenere la liquidazione dei danni dalla Compagnia assicurativa?

La Compagnia deve provvedere alla liquidazione dei danni entro 15 giorni dalla formulazione dell’offerta di risarcimento; anche nel caso in cui l’offerta non sia stata accettata.

In tal caso, il danneggiato potrà scegliere di trattenere la somma offerta e corrispostagli dalla Compagnia a titolo di acconto sui maggiori danni vantati.

La querela

La querela è l’atto con cui la persona offesa da un reato manifesta la volontà di punire il colpevole.

Secondo l’art. 336 c.p.p., la querela è proposta mediante dichiarazione resa all’Autorità giudiziaria – anche per il tramite della polizia giudiziaria – nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, viene manifestata la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

È una condizione necessaria per avviare le indagini per i reati meno gravi o perseguibili solo su istanza di parte. Mentre per i reati più gravi, in genere si procede d’ufficio.

Nel caso di incidenti stradali in cui il danneggiato abbia subito lesioni, la querela è condizione di procedibilità perchè si instauri a carico del responsabile un procedimento penale.

Nell’ambito del procedimento penale, il danneggiato che ha subito lesioni è considerato persona offesa da reato. Ed in caso di esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero nei confronti del danneggiante imputato, il danneggiato può costituirsi parte civile nei confronti di quest’ultimo al fine di richiedere ed ottenere in sede penale il risarcimento dei propri danni.

La negoziazione assistita

Per i sinistri stradali, la negoziazione assistita tra Avvocati è la procedura obbligatoria per legge e condizione di procedibilità per poter successivamente agire in sede giudiziale, qualora il procedimento non dovesse determinare la composizione della lite.

Consiste in un accordo scritto detto convenzione, tramite il quale il danneggiato, assistito dal proprio Avvocato, e la Compagnia, assistita dal proprio Avvocato, si impegnano a cooperare in buona fede per trovare una soluzione amichevole riguardo al risarcimento dei danni derivanti da incidente stradale.

La causa civile

Esperita senza esito o con esito parziale la negoziazione assistita, nel caso in cui il danneggiato non sia costituito parte civile nel procedimento penale (ovvero vi abbia rinunciato) potrà agire giudizialmente in sede civile per il risarcimento dei propri danni.

Nel caso in cui si applichi la procedura di risarcimento ordinaria, il danneggiato avrà azione diretta nei confronti della Compagnia di assicurazione del danneggiante e responsabile civile. Dovrà inoltre chiamare in causa anche il proprietario del veicolo, che è litisconsorte necessario nel giudizio di risarcimento. Mentre potrà – senza averne l’obbligo – chiamare in causa anche il conducente (se diverso dal proprietario), che è litisconsorte facoltativo.

Nel caso in cui si applichi la procedura di risarcimento diretto, il danneggiato ha azione diretta in giudizio nei confronti della propria Compagnia di assicurazione.
La giurisprudenza ha poi affermato che anche nella procedura di risarcimento diretto debba essere citato in giudizio il responsabile del danno, da individuarsi nel proprietario del veicolo ed da considerarsi litisconsorte necessario.


Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico o l’avv. Riccardo Spreafico.

Le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a termini e condizioni, consultabili QUI →

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