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Novità in tema di fondo patrimoniale, che permettono una (prudente) rivalutazione dello strumento a disposizione della famiglia.
Per una miglior comprensione dei temi in trattazione, abbiamo ritenuto utile ed opportuno elencare le principali caratteristiche del fondo patrimoniale, evidenziando le novità in materia.
Il fondo patrimoniale: costituzione e pubblicità
Il fondo patrimoniale – previsto dall’art. 167 c.c. – è uno strumento attraverso il quale i coniugi (ed anche i componenti dell’unione civile) vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della loro famiglia.
Va precisato che oggetto del vincolo non sia il bene, ma un diritto sul bene.
Benchè in genere sia il diritto di prorpietà ad essere conferito, può essere anche un diritto diverso (come l’usufrutto, la superficie, l’enfiteusi, la nuda proprietà, etc.).
La costituzione del fondo si effettua mediante atto pubblico, al quale partecipano i coniugi.
Se i beni sono conferiti da un eventuale terzo, la costituzione del fondo si perfeziona solo con l’accettazione dei beneficiari.
Se tra i beneficiari vi sono figli minori, è necessaria anche l’autorizzazione del Tribunale che la concederà in caso di necessità o utilità evidente (art. 169 c.c.).
Possono essere destinati al fondo:
- beni immobili
- beni mobili registrati
- titoli di credito.
I beni del fondo sono in comproprietà di entrambi i coniugi, che ne hanno la gestione nelle forme della comunione legale. I frutti devono essere destinati ai bisogni della famiglia.
I beni non possono essere alienati, ipotecati o dati in pegno se non con il consenso dell’altro coniuge; salvo che tale facoltà non sia stata espressamente prevista.
Sui beni che costituiscono il fondo possono essere conferiti diritti di proprietà o di godimento.
La pubblicità della convenzione deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio (o dell’unione civile) e trascritta nei registri immobiliari e dei beni mobili soggetti a registrazione.
La mancanza dell’annotazione comporta il venir meno dell’opponibilità del fondo ai creditori.
I creditori hanno l’onere di accertare l’esistenza di una convenzione, consultando sia i registri dello stato civile sia i registri immobiliari, prima di agire.
Autonomia patrimoniale
La separazione del patrimonio da quello personale dei coniugi determina che i beni del fondo possano essere destinati esclusivamente alla soddisfazione di obbligazioni strettamente collegate alla loro finalità.
In deroga alle norme ordinarie, i beni ed i frutti del fondo possono essere aggrediti solo per debiti derivanti da obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia (art. 170 c.c.).
Il vincolo di destinazione che caratterizza il fondo patrimoniale ne rappresenta anche un limite.
Ciò in quanto i coniugi non sono obbligati a utilizzare i beni del fondo patrimoniale e i frutti di essi per soddisfare i bisogni della famiglia; pur godendo dell’effetto segregativo per gli stessi.
Dunque, il fondo patrimoniale produce solo l’effetto di proteggere determinati beni di proprietà di uno o entrambi i coniugi o di un terzo dall’aggressione dei creditori portatori di crediti sorti da rapporti obbligatori estranei agli interessi familiari.
Va però segnalato l’orientamento in ambito penale della Cassazione che ritiene assoggettabili al sequestro finalizzato alla confisca (anche per equivalente) “dei beni inclusi in un fondo patrimoniale, in quanto su di essi grava un mero vincolo di destinazione che non ne esclude la disponibilità da parte del proprietario che ve li ha conferiti”.
Il vincolo di destinazione, infatti, non altera la titolarità del diritto di proprietà di tali beni, sicché essi non appartengono a persona estranea al reato, ma rimangono nella disponibilità del proprietario, potendo pertanto essere sottoposti a sequestro e a confisca come conseguenza dell’ascrizione di un reato a quest’ultimo.
I bisogni della famiglia
In giurisprudenza per “bisogni della famiglia” si intendono non solo le esigenze primarie della famiglia (abitazione, istruzione della prole, ecc.), ma anche le esigenze materiali parametrate alle effettive condizioni economiche e sociali di ciascuna famiglia.
La tendenza della giurisprudenza è di ampliare la portata del concetto di “bisogni della famiglia”.
In particolare, vi sono stati fatti rientrare anche i debiti che solo indirettamente sono contratti per soddisfare i bisogni familiari.
Occorre però considerare che i debiti contratti dal coniuge nell’esercizio della propria attività imprenditoriale non possano essere considerati sempre collegati anche, se pur indirettamente, all’esigenza di sostentamento della famiglia.
Inoltre, sono esclusi tassativamente dal concetto di “bisogni della famiglia” le ipotesi di obbligazioni contratte esclusivamente per esigenze speculative o voluttuarie non meritevoli di tutela.
Per la più recente giurisprudenza, affinché l’effetto segregativo operi è necessario che vi sia sempre una inerenza diretta e immediata dell’obbligazione assunta dai coniugi con i bisogni della famiglia così come intesi di volta in volta sulla base delle reali condizioni economiche della famiglia.
Gli aspetti fiscali
L’atto di costituzione del fondo patrimoniale può determinare l’obbligo di corrispondere le imposte sulle successioni e donazioni, l’imposta di registro ed, in taluni casi, le imposte ipotecaria e catastale.
Il fondo patrimoniale non è comunque un “soggetto passivo” ai fini delle imposte sui redditi, pertanto non deve essere presentata nessuna dichiarazione fiscale relativamente al fondo (a differenza del trust).
La disciplina del fondo patrimoniale ai fini delle imposte sui redditi è rinvenibile nell’art. 4 del TUIR, che prevede l’attribuzione dei redditi dei beni che formano oggetto del fondo sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi.
In ambito fiscale, quindi, non assume rilievo l’effettiva titolarità dei beni che costituiscono il fondo. Ma è determinante il potere di amministrarli e gestirli, il quale spetta ad entrambi i coniugi.
Va osservato infine che il coniuge non titolare dell’immobile facente parte del fondo possa optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi fondiari (c.d. cedolare secca), qualora ne ricorrano i presupposti.
Per un approfondimento del tema fiscale, potete leggere questo articolo →
Le modifiche e lo scioglimento del fondo
Il fondo può essere modificato sia relativamente alla disciplina sia per quanto riguarda la composizione.
Le modificazioni alla disciplina richiedono il consenso di tutte le persone, o dei loro eredi, che sono state parti nell’atto costitutivo.
Le variazioni circa la composizione possono essere accrescimenti o diminuzioni e sono soggette alla disciplina relativa all’amministrazione del fondo.
L’effetto del fondo patrimoniale cessa per:
- annullamento
- scioglimento (per volontà dei coniugi)
- estinzione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile (art. 171 c.c.).
Se la coppia ha figli minorenni, il vincolo del fondo non può essere sciolto sino al raggiungimento della maggiore età.
Nelle more, il Tribunale potrà affidare l’amministrazione dei beni del fondo al genitore affidatario o a un terzo, oppure assegnare in proprietà o in godimento direttamente ai figli una quota dei beni.
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