Punti chiave
- L’assegno divorzile è un contributo economico che un coniuge deve all’altro dopo il divorzio, principalmente per aiutare il coniuge economicamente più debole.
- Le leggi italiane definiscono l’assegno divorzile e la sua revisione, tenendo conto delle condizioni economiche dei coniugi e della durata del matrimonio.
- La revisione dell’assegno divorzile dipende da diversi fattori, come cambiamenti nelle condizioni economiche o nuovi obblighi familiari.
- La giurisprudenza sottolinea la rilevanza delle scelte condivise durante il matrimonio e il sacrificio di opportunità professionali nella determinazione dell’assegno.
- Affinché possa avvenire una modifica dell’assegno divorzile, è necessario dimostrare l’insorgenza di fatti nuovi che alterano l’equilibrio economico stabilito precedentemente.
Quali sono i fattori chiave che consentono di ottenere la revisione dell’assegno divorzile?
E’ una domanda che viene formulata spesso dai coniugi che hanno affrontato la separazione e poi il divorzio.
In questo nostro articolo abbiamo approfondito l’argomento e fornito le risposte necessarie a comprendere la materia.
Sommario
L’assegno divorzile
Innanzitutto, per la comprensione dell’argomento in trattazione è indispensabile richiamare cosa l’ordinamento intenda per “assegno divorzile” e quali siano le sue funzioni.
Per il nostro ordinamento, l’assegno divorzile coincide con l’obbligo di uno dei due coniugi, a seguito di pronuncia di divorzio, di corrispondere periodicamente all’altro un contributo economico.
L’obbligo nasce – principalmente – nel caso in cui il coniuge “debole” non abbia i mezzi adeguati; ovvero, per ragioni oggettive, non se li possa procurare.
L’assegno è riconosciuto dal Tribunale, la cui decisione si basa sulla valutazione delle seguenti circostanze:
- le condizioni di entrambi i coniugi
- le ragioni della decisione di divorziare
- il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare
- il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune
- il reddito di entrambi
- la durata del matrimonio.
La funzione dell’assegno divorzile
La funzione dell’assegno divorzile è quella di tutelare il coniuge economicamente più debole e riconoscere, ex post, il valore del suo contributo alla famiglia.
Benchè l’art. 5 comma 6 della Legge n. 898/1970 attribuisca all’assegno di divorzio una funzione “assistenziale”, la successiva elaborazione giurisprudenziale ha individuato ben tre differenti funzioni dell’assegno:
- assistenziale (tutela e garantisce un’esistenza dignitosa per il richiedente che non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive)
- compensativa (riconosce e ripaga i sacrifici personali o professionali fatti da un coniuge per dedicarsi alla famiglia)
- perequativa (riequilibra le disparità patrimoniali definitive, se queste derivano da scelte condivise durante la vita matrimoniale).
Lo scopo principale dell’assegno – diversamente dalle contribuzioni previste nella fase di separazione dei coniugi – non è pertanto quello di garantire il mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
La funzione assistenziale ed il giudizio di adeguatezza
Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa della situazione economica dei coniugi.
La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza; che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l’hanno prodotta.
Il giudizio deve invece accertare se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale
così come descritti nella prima parte dell’art. 5 comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio.
Solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l’incidenza
della relazione matrimoniale sulla condizione attuale, la valutazione di adeguatezza può ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà, che poggia sul cardine costituzionale fondato della pari dignità dei coniugi.
La funzione perequativo-compensativa
La funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
In particolare, dovrà tenersi conto delle aspettative professionali sacrificate in favore della famiglia.
La funzione perequativa
La funzione perequitativa (od equilibratrice) dell’assegno divorzile non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Le leggi che disciplinano la revisione dell’assegno divorzile
Le leggi italiane che regolano l’assegno divorzile
La disciplina che regola l’assegno divorzile è contenuta nell’art. 5 comma 6 della Legge sul divorzio (L. 898/1970).
Il testo dell’art. 5 è il seguente:
“Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico”.
Le norme che influenzano le modifiche o la cessazione dell’assegno divorzile
In tema di norme alla quali far riferimento per richiedere la modifica dell’assegno divorzile, occorre
“La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.“
E’ sempre nell’art. 5 della Legge n. 898/1970 a regolare la cessazione del diritto a percepire l’assegno divorzile:
“L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”.
Oltre alla citata previsione normativa, vi possono essere altre sopravvenienze che possono incedere sulla cessazione o sull’entità dell’assegno divorzile; come descritto nel seguito.
I fattori che influenzano la concessione e la revisione dell’assegno divorzile
Il modello costituzionale del matrimonio si fonda sui seguenti principi:
- uguaglianza dei coniugi
- pari dignità dei coniugi
- libertà di scelta
- reversibilità della decisione
- autoresponsabilità.
Detti principi sono stati tenuti in primaria considerazione dal legislatore in sede di definizione degli effetti economico patrimoniali conseguenti allo scioglimento del vincolo.
I fattori che influenzano la concessione dell’assegno divorzile
Il fondamento costituzionale dei criteri indicati dall’art. 5 conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell’adeguatezza dei mezzi e dell’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive.
La valutazione del giudice è fondata, in primo luogo, sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
Tali condizioni devono essere accertate anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo.
Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5 comma 6.
Ciò al fine di accertare se l’eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio.
E se tale disparità derivi dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare.
Avranno al riguardo importanza le effettive potenzialità professionali e reddituali del coniuge “debole”, valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale. Nonchè l’età del coniuge richiedente ed il mercato del lavoro.
Altro fatto di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell’altro coniuge è la durata del matrimonio.
La valorizzazione dell’autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi deve, pertanto, dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell’assegno di divorzio.
Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi ed all’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari.
I fattori che influenzano la revisione dell’assegno divorzile
Individuati i fattori che influenzano la concessione dell’assegno, passiamo ad elencare quelli che invece possono influenzarne la revisione.
Dall’elaborazione della dottrina e della giurisprudenza di legittimità, possiamo individuare i fattori principali o più ricorrenti, suddividendoli secondo i seguenti criteri.
Fattori che determinano una diminuzione della capacità reddituale del coniuge rilevante per la revisione:
- diminuzione della capacità reddituale (il licenziamento, la cassa integrazione o una crisi documentata della propria attività aziendale)
- pensionamento (il passaggio al regime pensionistico comporta spesso una contrazione delle entrate mensili)
- insorgenza di problemi di salute (spese mediche ingenti, continuative o l’insorgenza di patologie che riducono permanentemente la capacità di produrre reddito)
- nuovi obblighi familiari (la nascita di figli da una successiva unione o la necessità di provvedere al mantenimento di un nuovo nucleo familiare)
- inflazione e costo della vita (calcolati sugli indici ISTAT, per la valutazione del decremento del potere d’acquisto dell’assegno).
Fattori che determinano una aumento della capacità reddituale del coniuge rilevante per la revisione:
- miglioramento economico (l’assunzione con contratto di lavoro stabile, l’ottenimento di promozioni o scatti di carriera significativi)
- incrementi patrimoniali (l’acquisizione di eredità di valore, donazioni consistenti o la vendita di beni immobili di proprietà)
- assegnazione o rilascio della casa (la vendita o la perdita del diritto di abitazione nella casa familiare, che sposta l’equilibrio delle spese di gestione quotidiana)
- nuova convivenza stabile (l’instaurazione di una convivenza di fatto more uxorio consolidata, che crea un nuovo progetto di vita e un mutuo legame di assistenza economica).
L’analisi delle circostanze economiche rilevanti
Occorre poi chiedersi se le circostanze che determinano una diminuzione od un incremento della capacità economica di un coniuge siano sempre rilevanti nella determinazione della revisione dell’assegno divorzile.
Al riguardo, il Giudice deve accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all’età del richiedente.
Qualora la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull’assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all’interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell’altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell’inadeguatezza dei mezzi e dell’incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive.
Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell’art. 5 comma 6 prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell’assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.
La giurisprudenza nella concessione e revisione dell’assegno divorzile
La giurisprudenza formatasi sull’assegno divorzile è certamente ingente. Non sempre con un andamento lineare negli orientamenti.
A fronte di un elevato numero di sentenze, la Suprema Corte di Cassazione – spesso con pronunce a Sezioni Unite – è intervenuta per individuare criteri che consentano di applicare norme ideate nel 1970 ai modelli famigliari attuali.
Per la Corte, se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale dell’assegno divorzile, valorizzando l’elemento testuale dell’adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel “contesto sociale” del richiedente.
Un contesto composito, formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare.
Lo scioglimento del vincolo incide sullo status, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare.
Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s’inserisce la fase di vita post matrimoniale; in particolare in chiave perequativa-compensativa.
Il criterio attributivo e quello determinativo, non sono più in netta separazione; ma si coniugano nel cd. criterio assistenziale-compensativo.
L’elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale, perchè entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare.
Il nuovo testo dell’art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune.
L’adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva; ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.
Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell’assegno di divorzio non determina, infine, un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perchè tale superamento non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell’incipit dell’art. 5 comma 6.
E’ invece necessaria una valutazione integrata, incentrata sull’aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità.
Inoltre, è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi.
Infine, la funzione equilibratrice dell’assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale; ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo.
Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l’elasticità necessaria per adeguarsi a tutte le fattispecie concrete.
Le variazioni del diritto all’assegno
Per la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la revisione dell’assegno divorzile può essere ammessa solo in presenza di “giustificati motivi”.
È pertanto necessario che il richiedente dimostri che, in epoca successiva alla sentenza di divorzio, siano sopravvenuti fatti nuovi e significativi, tali da alterare permanentemente l’equilibrio economico stabilito al momento dell’emissione del provvedimento con cui è stato riconosciuto il diritto al percepimento dell’assegno divorzile.
In tema di assegno divorzile, qualora nel corso del giudizio di secondo grado o di legittimità venga accertata l’insussistenza “ab origine” dei presupposti per il suo ottenimento, opera la regola generale della “condictio indebiti“.
In forza di tale regola, il coniuge a carico del quale era stato previsto l’assegno divorzile potrà esperire azione di restituzione finalizzata ad ottenere la restituzione in natura di quanto ha dato o la corresponsione dell’equivalente.
Tale regola può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi:
- ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto “ex tunc” delle sole condizioni economiche dell’obbligato già esistenti al tempo della pronuncia
- ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell’ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica.
Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico o l’avv. Riccardo Spreafico.
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