Punti chiave
- Il Parlamento Europeo ha introdotto alcune novità in tema di diritti dei passeggeri dei voli aerei.
- Il Regolamento (CE) n. 261/2004 tutela i passeggeri garantendo riprotezione, assistenza e compensazione pecuniaria.
- Le modifiche miglioreranno la compensazione, l’assistenza, l’informazione e i diritti per passeggeri con esigenze specifiche.
- I nuovi diritti includono il divieto di negare l’imbarco al ritorno per mancata presentazione all’andata (c.d. “no show”) e una maggiore trasparenza dei prezzi dei voli.
- I passeggeri potranno correggere errori sui nominativi fino a 48 ore prima della partenza senza costi aggiuntivi.
- Le novità entreranno in vigore durante la prossima estate.
Il Parlamento Europeo ha introdotto alcune novità in tema di diritti dei passeggeri dei voli aerei.
Anche se le novità entreranno in vigore – probabilmente – solo nel corso della prossima estate, è utile iniziare a comprendere quali cambiamenti verranno introdotti rispetto alla normativa attualmente vigente in Europa.
Sommario
I diritti dei passeggeri dei voli aerei
Il Regolamento (CE) n. 261/2004 dell’Unione Europea è la normativa di riferimento in materia di diritti dei passeggeri dei voli aerei.
Il Regolamento garantisce ai passeggeri tre diritti fondamentali:
- la c.d. riprotezione, ossia la scelta tra rimborso o volo alternativo
- l’assistenza gratuita in aeroporto
- la c.d. compensazione pecuniaria, ossia il risarcimento in denaro.
A quali passeggeri si applicano le tutele europee?
Le tutele previste dal Regolamento (CE) n. 261/2004 si applicano a tutti i passeggeri:
- dei voli in partenza da un aeroporto comunitario, qualsiasi sia la compagnia aerea
- dei voli diretti in un aeroporto comunitario ed operati da vettori di una compagnia comunitaria.
Per un approfondimento sulle tutele attualmente vigenti potere leggere la nostra guida in caso di cancellazione del volo, che abbiamo pubblicato QUI, e l’articolo di approfondimento sui diritti dei passeggeri in caso di ritardo del volo, che abbiamo pubblicato QUI.
Le modifiche al Regolamento (CE) n. 261/2004
Il Regolamento (CE) n. 261/2004 è in vigore da oltre vent’anni; ed ha permesso a centinaia di migliaia di passeggeri di ottenere la tutela dei propri diritti, in modo relativamente facile e celere.
Vi erano però una serie di aspetti sui quali il Regolamento necessitava di interventi legislativi; in linea con la copiosa giurisprudenza nazionale e comunitaria formatasi in questi vent’anni.
Si è quindi aperto un dibattito, sia sul piano tecnico che su quello politico, per formulare proposte volte a migliorare il Regolamento; migliorando nel contempo le tutele offerte ai passeggeri europei.
La nuova normativa è nata quindi con l’intento di semplificare, chiarire e rafforzare i diritti dei passeggeri del trasporto aereo.
I miglioramenti riguardano:
- la compensazione
- l’assistenza
- l’informazione
- la comunicazione con le compagnie aeree
- la riprotezione in caso di cancellazione e ritardo.
Inoltre, le norme chiariscono la definizione di circostanze eccezionali; e rendono più facile per i passeggeri esercitare i propri diritti.
I nuovi diritti
La nuova normativa introduce una serie di nuovi diritti, tra cui:
- il divieto di negare l’imbarco sul volo di ritorno perché un passeggero non ha effettuato il volo di andata (“mancata presentazione all’imbarco“)
- una migliore trasparenza dei prezzi, grazie alla visualizzazione delle tariffe aeree, anche per quanto riguarda il bagaglio a mano autorizzato, prima dell’inizio di qualsiasi procedura di prenotazione per facilitare il confronto tra le tariffe delle diverse compagnie aeree
- diritti particolari e rafforzati per le persone con esigenze specifiche, quali le persone con disabilità o a mobilità ridotta, i minori, i minori non accompagnati e le persone incinte.
Le circostanze eccezionali
Un tema particolarmente dibatutto, sia in ambito stragiudiziale che in quello giudiziale, è sempre stato quello relativo alla sussistenza delle c.d. circostanze eccezionali.
Ciò in quanto in caso di circostanze eccezionali che impediscano o ritardino un volo aereo, i passeggeri non hanno diritto di ottenere dalla Compagnia i risarcimenti dei propri danni.
Una delle principali novità introdotte nel Regolamento è la definizione espressa di tali circostanze.
Potranno essere considerate circostanze eccezionali solamente quegli eventi che, per loro natura od origine, non siano inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore e sfuggano al suo effettivo controllo.
Il Regolamento conterrà un elenco – non esaustivo – degli eventi rientranti nelle circostanze eccezionali.
Tra questi, vi saranno compresi:
- le calamità naturali
- le condizioni meteorologiche incompatibili con il volo
- i gravi rischi per la sicurezza
- la instabilità politica
- gli scioperi che interessano soggetti esterni alla compagnia aerea (controllori del traffico aereo, prestatori dei servizi di assistenza a terra, etc.).
I bagagli a mano
Altro tema particolarmente “caro” ai passeggeri è quello riguardante i bagagli a mano.
In tema, le modifiche introdotte nel Regolamento non sono satisfattive; in quanto prevederanno esclusivamente:
- il diritto di trasportare gratuitamente un effetto personale
- gli obblighi di trasparenza sui bagagli nella fase di commercializzazione dei biglietti.
Verrà inoltre introdotta una definizione univoca di “effetto personale“.
Per effetto personale si intenderà:
- un bagaglio non registrato con dimensioni massime di 40 × 30 × 15 centimetri
- ovvero un bagaglio idoneo ad essere completamente collocato sotto il sedile anteriore.
Gli effetti personali potranno essere trasportati gratuitamente in cabina, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza.
Resterà quindi consentito alle singole Compagnie gestire liberamente i bagagli a mano (differenti dagli effetti personali), come i trolley, etc.
Ciò consentirà alle Compagnie di imporre limitazioni sui bagagli a mano circa:
- le dimensioni
- il peso
- la gratuità.
La correzione degli errori
La riforma del Regolamento introdurrà una disciplina più favorevole per la correzione degli errori dei nominativi dei passeggeri che possano essersi determinati all’atto della prenotazione del volo.
Le Compagnie dovranno permettere la correzione gratuita degli errori ortografici o gli aggiornamenti amministrativi dei nominativi, sino a 48 ore prima della partenza.
Non rientreranno nella “correzione”:
- la sostituzione del passeggero
- le modifiche della data del viaggio
- il cambio dell’itinerario.
La carta d’imbarco elettronica
Le modifiche al Regolamento introdurranno anche delle norme sulla carta d’imbarco elettronica.
In primo luogo, i passeggeri avranno il diritto a ricevere gratuitamente la carta d’imbarco digitale; senza l’obbligo di utilizzare le applicazioni delle Compagnie aeree.
In secondo luogo, sarà possibile utilizzare la copia cartacea della carta d’imbarco elettronica; senza che la Compagnia possa rifiutare l’imbarco.
In terzo luogo, verranno introdotti oneri per le Compagnie che dovranno adottare una disciplina ben dettagliata in tema di diritti dei passeggeri con disabilità o mobilità ridotta.
I punti critici
Alcuni osservatori professionali hanno sollevato critiche alle modifiche normative in via di introduzione al Regolamento (CE) n. 261/2004, ritenendo che alcune di esse siano sfavorevoli per i passeggeri.
In particolare, alcune modiche trasferirebbero parte dei rischi sui viaggiatori:
- il termine per richiedere il risarcimento passerà dai tre anni a nove mesi
- il momento dell’atterraggio non coinciderà più con l’apertura dei portelloni, bensì con il semplice raggiungimento della piazzola di sosta da parte del velivolo
- i rimborsi per i voli alternativi prenotati con altri vettori non potranno eccedere il 400% del costo del titolo di viaggio originario
- la copertura per il pernottamento in hotel viene circoscritta a un limite di tre notti.
Entrata in vigore
Le norme aggiornate saranno applicabili ai passeggeri del trasporto aereo dopo l’entrata in vigore.
L’entrata in vigore è prevista dopo 12 mesi e 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Sino ad allora continueranno ad applicarsi le attuali disposizioni del Regolamento (CE) n. 261/2004.
Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.
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