Guida ai diritti dei passeggeri aerei in caso di cancellazione del volo

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Punti chiave

  • Il Regolamento (CE) n. 261/2004 tutela i diritti passeggeri aerei in caso di cancellazione del volo.
  • I passeggeri hanno diritto a riprotezione, assistenza gratuita in aeroporto e compensazione pecuniaria.
  • La riprotezione offre il rimborso ovvero l’imbarco su un volo alternativo od in data successiva.
  • L’assistenza include pasti, sistemazione in hotel e chiamate gratuite durante l’attesa.
  • In caso di mancata attivazione dei diritti, è possibile formulare reclamo alla compagnia aerea od all’ENAC.

Una guida ai diritti dei passeggeri aerei in caso di cancellazione del volo è sempre utile per tutti coloro che viaggiano, per lavoro o per diletto.

Nel seguito, abbiamo quindi spiegato quali siano i diritti dei passeggeri dei voli aerei europei e come ottenerne la tutela.



Panoramica sui diritti dei passeggeri aerei

Il Regolamento (CE) n. 261/2004 dell’Unione Europea è la normativa di riferimento in materia.

Il Regolamento garantisce ai passeggeri tre diritti fondamentali:

  • la c.d. riprotezione, ossia la scelta tra rimborso o volo alternativo
  • l’assistenza gratuita in aeroporto
  • la c.d. compensazione pecuniaria, ossia il risarcimento in denaro.

A quali passeggeri si applicano le tutele europee?

Le tutele previste dal Regolamento (CE) n. 261/2004 si applicano a tutti i passeggeri:

  • dei voli in partenza da un aeroporto comunitario, qualsiasi sia la compagnia aerea
  • dei voli diretti in un aeroporto comunitario ed operati da vettori di una compagnia comunitaria.

La riprotezione: rimborso o volo alternativo?

In caso di cancellazione del volo, la compagnia aerea ha l’obbligo di proporre al passeggero la scelta tra le seguenti tre opzioni:

  • il rimborso totale del prezzo del biglietto (da effettuarsi entro 7 giorni per la parte di viaggio non effettuata)
  • l’imbarco su un volo alternativo (c.d. riprotezione) verso la destinazione finale ed il prima possibile
  • l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, ma in una data successiva di gradimento del passeggero ed a seconda della disponibilità di posti.

Il diritto all’assistenza in aeroporto

Il caso ci cancellazione del volo – così come in caso di suo forte ritardo – la compagnia deve offrire assistenza ai passeggeri durante l’attesa del nuovo volo.

L’assistenza standard include:

  • i pasti e le bevande (in numero congruo rispetto ai tempi di attesa)
  • la sistemazione in hotel qualora siano necessari uno o più pernottamenti
  • il trasporto gratuito tra l’aeroporto e l’hotel
  • due chiamate telefoniche, messaggi fax o e-mail.

La compensazione pecuniaria

I passeggeri hanno anche diritto al risarcimento dei propri danni.

Il Regolamento ha introdotto un meccanismo che consente di calcolare il risarcimento in base alla distanza della tratta aerea soppressa:

  • inferiori o pari a 1.500 km. Euro 250,00
  • intracomunitarie superiori a 1.500 km e tutte le altre tratte tra 1.500 e 3.500 km, Euro 400,00
  • internazionali superiori a 3.500 km, Euro 600,00.

La compensazione monetaria non è dovuta nei seguenti casi:

  1. preavviso sufficiente: nel caso in cui la compagnia abbia informato il passeggero della cancellazione almeno 14 giorni prima della partenza
  2. orari alternativi simili: nel caso in cui la cancellazione sia stata comunicata tra 7 e 14 giorni prima e il volo alternativo proposto parta al massimo 2 ore prima e arrivi meno di 4 ore dopo l’orario originario (oppure, con meno di 7 giorni di preavviso, se il volo parta al massimo 1 ora prima e arrivi meno di 2 ore dopo)
  3. circostanze eccezionali: nel caso in cui la cancellazione sia dovuta a cause di forza maggiore non imputabili alla compagnia (es. condizioni meteo avverse, scioperi del controllo del traffico aereo, problemi di sicurezza o chiusura dello spazio aereo).

Come fare valere i propri diritti

In caso di cancellazione del proprio volo, è necessario conservare una copia dei seguenti documenti:

  • la prenotazione
  • la carta d’imbarco (se disponibile)
  • tutte le ricevute delle spese extra sostenute (cibo, trasporti).

In genere, le compagnia si attivano nei tempi prescritti per offrire ai passeggeri le tutele previste dal Regolamento europeo.

Qualora non si attivassero, il reclamo deve essere inviato inizialmente ai canali ufficiali della compagnia aerea.

Se non si ottiene risposta entro sei settimane o la risposta fornita non sia soddisfacente, è necessario possibile segnalare l’accaduto all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) per i voli in partenza dall’Italia, chiedendone l’intervento.


Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

Le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a termini e condizioni, consultabili QUI →

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08-01-2026
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