Punti chiave
- La Corte di Cassazione ha concluso che l’omologazione degli autovelox è obbligatoria, distinguendo tra approvazione e omologazione.
- Solo gli autovelox omologati sono validi come prova per contestazioni di violazioni del Codice della Strada.
- L’intervento del Ministero ha chiarito i requisiti e le procedure di omologazione per garantire l’affidabilità delle misurazioni.
- Il DM 9 Giugno 2026 stabilisce normative specifiche per l’omologazione e l’uso di autovelox omologati ed approvati.
- Le differenze tra approvazione e omologazione influenzano la legittimità delle sanzioni derivanti da apparecchiature non omologate.
La Corte di Cassazione torna ad occuparsi delle questioni riguardanti gli autovelox omologati e approvati, analizzando una vicenda risalente al 2017.
Avevamo già trattato il tema (QUI). E, sebbene dopo la pubblicazione dell’articolo, vi siano stati interventi del Governo e del MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che hanno modificato alcuni aspetti della questione, l’ordinanza della Corte di Cassazione esprime concetti validi anche per il futuro.
Sommario
- Omologazione ed approvazione secondo il Codice della Strada
- L’approvazione delle apparecchiature
- L’omologazione delle apparecchiature
- La distinzione tra approvazione ed omologazione
- L’intervento del Ministero
- Le disposizioni transitorie del DM 9 Giugno 2026
- I due Allegati al DM 9 Giugno 2026
- Le motivazioni della Corte di Cassazione
- Le differenze e gli effetti
Omologazione ed approvazione secondo il Codice della Strada
Per comprendere la questione in trattazione, è necessario innanzitutto aver ben presente cosa il Codice della Strada intenda per “omologazione” e per “approvazione” delle apparecchiature.
A tale riguardo, occorre richiamare l’art. 192 del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada“:
“Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant’altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l’interessato deve presentare domanda“.
Per il Codice della Strada, le procedure di approvazione e di omologazione sono quindi distinte; nei termini che illustriamo di seguito.
L’approvazione delle apparecchiature
L’approvazione delle apparecchiature è il procedimento di tipo amministrativo, svolto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In materia, l’art. 192 comma III del DPR . 495/1992 prevede che:
“Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal” Codice della Strada.
L’omologazione delle apparecchiature
A differenza dell’approvazione, l’omologazione di una apparecchiatura è un processo di tipo tecnico, svolto dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Al riguardo, l’art. 192 comma II del DPR . 495/1992 prevede che:
“L’Ispettorato (…) accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole”.
In tema di rilevazione della velocità, l’art. 142 comma VI del Codice della Strada specifica che: “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate“.
Pertanto, la mancata omologazione dell’apparecchio utilizzato per l’accertamento rende la contestazione illegittima; e quindi annullabile.
La distinzione tra approvazione ed omologazione
La distinzione tra i procedimenti di approvazione e di omologazione della apparecchiature per il rilevamento delle infrazioni era diventata motivo di contendere a seguito della ordinanza n. 10505/2024 della Corte di Cassazione.
Con tale ordinanza, la Corte di Cassazione ha sancito:
- la differente natura dei procedimenti di approvazione e di omologazione
- l’obbligo di omologazione per le apparecchiature
- la conseguente illegittimità delle sanzioni accertate con apparecchiature semplicemente approvate e non omologate.
L’intervento del Ministero
L’ordinanza della Corte di Cassazione aveva provocato la cessazione dell’utilizzo di quasi tutte le apparecchiature presenti sul territorio italiano.
Il MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti era quindi intervenuto con l’emanazione di un decreto finalizzato a:
- assicurare un quadro regolatorio certo e omogeneo
- superare le criticità applicative emerse nel tempo
- garantire l’affidabilità di misura degli strumenti
- permettere la tracciabilità delle operazioni tecniche
- assicurare la solidità giuridico-amministrativa degli accertamenti conseguenti al loro impiego.
Con il DM 9 Giugno 2026 (consultabile QUI) sono state definite le caratteristiche, i requisiti e le procedure di omologazione del prototipo, della taratura e delle verifiche di funzionalità dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l’accertamento delle violazioni del Codice della Strada.
Nel DM è indicata la procedura di omologazione nei termini che seguono:
Art. 2 “(…) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilascia il decreto di omologazione del prototipo che è comunicato al produttore e pubblicato sul sito internet istituzionale dello stesso Ministero.
Il decreto di omologazione consente al produttore cui è stato rilasciato di produrre, in conformità al suddetto prototipo, gli esemplari dei dispositivi e sistemi ai fini del loro impiego per le finalità” previste dal Codice della Strada.
Art. 3 “I dispositivi ed i sistemi di controllo impiegati nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono soggetti ad omologazione del prototipo ai sensi dell’art. 192 comma 2 del Regolamento” del Codice della Strada.
Le disposizioni transitorie del DM 9 Giugno 2026
Particolare attenzione deve essere posta all’art. 6 “Disposizioni transitorie” del DM 9 Giugno 2026.
Il suo comma 1 prevede infatti che:
“L’Allegato B reca l’elenco dei decreti di approvazione dei prototipi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282, conformi alle disposizioni di cui al Capo 1 dell’Allegato A del presente decreto.
I dispositivi o sistemi conformi ai prototipi approvati con i decreti di cui all’Allegato B si intendono omologati per tutti i fini di cui al presente decreto.“
I due Allegati al DM 9 Giugno 2026
Ulteriore attenzione deve essere posta agli Allegati al decreto ministeriale.
Nell’Allegato A, viene indicata la documentazione tecnica necessaria per l’omologazione del prototipo:
- il manuale del prototipo relativo ad installazione, uso e manutenzione
- l’individuazione dei gruppi 1 e 2 relativi alle parti rilevanti inerenti alla misura e non rilevanti ai fini della misurazione
- i documenti relativi a taratura, verifiche di funzionalità e sperimentazione.
La procedura di omologazione del prototipo prevede la taratura e le verifiche di funzionalità, necessarie per determinare l’idoneità del dispositivo a svolgere il servizio richiesto.
Nell’Allegato B sono infine elencati i prototipi dei dispositivi e dei sistemi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità che si intendono già omologati.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
A fronte di un quadro normativo e regolamentare modificato dal citato decreto ministeriale, l’ordinanza della Corte di Cassazione – sebben recente – riguarda un fatto risalente al 2017 e fissa principi che varranno anche per il futuro.
La Corte ha recentemente ribadito che, sul piano giuridico, la sola preventiva approvazione dell’apparecchio non sia equipollente all’omologazione; ciò in ragione di due argomentazioni indiscutibili.
La prima è che l’art. 142 comma 6 del Codice della Strada indica solo le “apparecchiature debitamente omologate“, le cui risultanze sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità.
La seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all’art. 45 comma 6 del Codice della Strada) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazione.
Le differenze e gli effetti
Dalle argomentazioni esposte nell’ordinanza in esame, possono individuarsi le differenze tra le procedure e tra gli effetti che l’una o l’atra determinano sulle contestazioni delle infrazioni alle norme del Codice della Strada.
In particolare, il comma secondo dell’art. 192 stabilisce che: “L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…)“.
Da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all’omologazione (costituente, perciò, frutto di un’attività distinta e consequenziale) dell’apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: “Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2“.
Potete leggere la versione integrale della ordinanza della Suprema Corte di Cassazione QUI →
Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.
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