Il danno differenziale e la rendita Inail

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Il danno differenziale e la rendita Inail: la Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha delineato i principi che regolano la materia.

Il tema è di interesse piuttosto diffuso; ed avevamo già avuto modo di trattarlo incidentalmente nella nostra guida pratica riguardante gli infortuni sul lavoro (potete trovarla QUI →).

In questo articolo, abbiamo approfondito in modo specifico gli aspetti più tecnici, elencando le voci che compongono il danno c.d. differenziale ed illustrando i meccanismi di calcolo che ne permettono la corretta quantificazione.

I pregiudizi indennizzati da INAIL

Per comprendere cosa si intenda con danno differenziale, occorre in primo luogo individuare quali pregiudizi vengano indennizzati da INAIL.

Nel caso di infortunio (non mortale), l’Inail esegue in favore del danneggiato quattro prestazioni principali:

  • eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza;
  • eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (liquidazione in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16% ed in forma di rendita per le invalidità superiori);
  • eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro (il danno è presunto nel caso di invalidità eccedenti il 16%), attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente;
  • si accolla le spese di cura, di riabilitazione e degli apparecchi protesici.

Da tale elencazione ne discende che INAIL:

  • non indennizzi il danno biologico temporaneo
  • non indennizzi il danno biologico permanente inferiore al 5%
  • non accordi alcuna “personalizzazione” dell’indennizzo
  • non indennizzi i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ossia i c.d. danni morali).
Il calcolo del c.d. danno differenziale

Nel nostro ordinamento, le somme erogate da INAIL hanno funzioni e componenti diverse rispetto a quelle proprie del risarcimento civilistico, nei termini previsti dal Codice civile.

La diversità strutturale e funzionale dell’indennizzo corrisposto dall’INAIL rispetto all’indennizzo civilistico ha portato alla creazione del criterio del c.d. danno differenziale.

Per comprendere cosa sia e come debba calcolarsi il danno differenziale, occorre tenere conto delle somme erogate da INAIL.

Innanzitutto, deve osservarsi che il credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per le spese mediche siano integralmente ristorati dall’INAIL: e, pertanto, non rientrino nel calcolo del danno differenziale.
Resta, in materia, comunque salvo il diritto del danneggiato di ottenere il risarcimento dei pregiudizi eccedenti quelli indennizzati da INAIL (ad esempio, per la perduta possibilità di svolgere lavoro straordinario o per le spese mediche non indennizzate).

Le somme corrisposte al danneggiato da INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico invece rilevano per il calcolo del danno differenziale e devono essere detratte dal credito risarcitorio vantato a titolo di danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale.
Queste due voci, appunto, non sono indennizzate da INAIL.

Il calcolo del c.d. danno differenziale in caso di rendita INAIL

Allochè INAIL abbia costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà innanzitutto determinare l’ammontare della quota destinata al ristoro del danno biologico; e procedere poi a separarla dalla quota destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa.

La quota erogata a titolo di ristoro del danno biologico andrà detratta dal credito per il danno biologico permanente, al netto – come già precisato – della personalizzazione e del danno morale.
Mentre la quota restante andrà detratta dal danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se sussistente.

Anche in caso di rendita, il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. “personalizzazione” del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell’intervento dell’INAIL e dell’erogazione da parte dell’Istituto di somme in favore del danneggiato.
Resteranno pertanto integralmente a carico del responsabile del danno e dell’eventuale assicurazione stipulata da quest’ultimo.

Il c.d. diffalco (o defalco)

Un aspetto decisamente complesso del calcolo del danno differenziale è quello concernente la rendita e la “attualizzazione” di tali capitali.

Poichè la rendita costituita da INAIL in favore del danneggiato che sia deceduto ovvero che abbia subito un danno superiore al 16% matura di mese in mese, occorre operare il c.d. diffalco (o defalco) con riferimento al danno biologico.

Ciò al fine di evitare che il danneggiato (od i suoi eredi, in caso di morte) possano conseguire due volte la riparazione del medesimo pregiudizio, e quindi un arricchimento ingiustificato, percependo somme per le medesime ragioni sia dal responsabile del danno che da INAIL.

L’operazione di diffalco deve avvenire:

  1. sommando e rivalutando i ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
  2. capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite INAIL.

Entrambe le elencate operazioni devono essere effettuate sulla quota-parte della rendita relativa al danno che si intende liquidare: la quota-parte destinata all’indennizzo del danno biologico o quella destinata all’indennizzo del danno patrimoniale.

I calcoli per ottenere il corretto ammontare del danno differenziale in caso di erogazione di rendita da parte dell’INAIL sono certamente complessi; e necessitano, in genere, di assistenza professionale.


Per approfondire l’argomento, potete leggere il testo integrale dell’ordinanza QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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