Nuovi obblighi di cooperazione per le piattaforme digitali

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Il 26 Marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 1 Marzo 2023 n. 32 che ha attuato in Italia la DAC 7 (Directive Administrative Cooperation – Direttiva 2021/514/UE), che ha esteso alle piattaforme digitali lo scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali con gli Stati Membri e le relative Agenzie.

Gli obiettivi della Direttiva europea

La DAC 7 ha come principale obiettivo quello di individuare i proventi percepiti dai venditori che operano sulle piattaforme digitali.

A tal fine, le norme mirano ad estendere e rafforzare le disposizioni concernenti le varie forme di scambio di informazioni e cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.

Cos’è una “piattaforma digitale”?

La Direttiva indica che per “piattaforma” deve intendersi qualsiasi programma, compresi i siti web e le applicazioni, anche mobili, che possano essere accessibili agli utenti e che consentano ai venditori di fornire un’attività od un servizio.

Lo standard internazionale

Al fine di rendere automatico, immediato e gestibile lo scambio di informazioni, la Direttiva prevede di adottare uno standard internazionale obbligatorio di comunicazione dei dati fiscali.

Sono le “Mandatory Disclosure Rules”, ossia le regole per la trasparenza fiscale per contrastare le pratiche elusive internazionali.

Gli obblighi a carico delle piattaforme digitali

Il primo obbligo previsto per i gestori delle piattaforme digitali è quello di adeguata verifica delle identità e di altre informazioni relative agli utenti.

In secondo luogo, i gestori devono attuare lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni raccolte con l’Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea.

E’ inoltre prevista dalla Direttiva la possibilità di raggiungere accordi per lo scambio di informazioni anche con Paesi non appartenenti all’Unione Europea.

L’oggetto delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate

La direttiva DAC 7 ha previsto quali informazioni debbano essere comunicate dai gestori delle piattaforme digitali.

Si tratta dei redditi percepiti dai venditori attivi sulle loro piattaforme. Un obbligo formale del tutto simile agli oneri gravanti sui sostituti d’imposta.

La comunicazione di tali dati consentirà alle Agenzie delle entrate di attivare controlli diretti limitare i vantaggi spesso sfruttati dalle imprese che operano prevalentemente od esclusivamente sulle piattaforme digitali.

Le nuove norme permetteranno all’Agenzia di individuare i redditi percepiti tramite le piattaforme digitali dai venditori e di determinare così i relativi obblighi fiscali.

Ambito di applicazione: il “venditore attivo”

La Direttiva ha previsto due categorie principali di venditori:

  • il venditore attivo
  • il venditore escluso

Sarà il “venditore attivo” ad assumere la qualifica di “venditore oggetto di comunicazione” sia quando è residente in uno degli Stati membri dell’UE sia quando ha dato in locazione beni immobili situati nel territorio di uno degli Stati membri.

Esclusioni

Il “venditore escluso” è un soggetto che, per le caratteristiche della attività svolta, non è a rischio di sottrazione rispetto all’adempimento degli obblighi tributari.

I venditori esclusi sono stati riuniti in 4 macrocategorie:

  • gli Enti statale, regionali o locali
  • gli Enti di capitale quotati (quindi soggetti al mercato regolamentato)
  • i soggetti che hanno effettuato oltre duemila locazioni di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione
  • i soggetti che hanno effettuato meno di 30 attività di vendita di beni e percepito un importo totale non superiore a 2.000 Euro.
Le attività pertinenti

Quali saranno le attività “nel mirino” dello scambio obbligatorio di informazioni?

La Direttiva al riguardo parla di “attività pertinenti”, ossia tutte le attività svolte al fine di percepire un corrispettivo che rientri nelle seguenti tipologie:

  • la locazione di beni immobili (residenziali e commerciali)
  • i servizi personali
  • la vendita di beni
  • il noleggio di mezzi di trasporto.
Entrata in vigore ed ambito di applicazione

Le disposizioni del D.Lgs. n. 32/2023 sono entrate in vigore lo scorso 26 Marzo 2023.

Le norme della Direttiva si applicheranno anche alle piattaforme digitali situate al di fuori dall’Unione Europea.
E’ infatti stato previsto per tali piattaforme l’obbligo di registrarsi in uno Stato membro e di inviare le informazioni a quest’ultimo che, a sua volta, le condividerà con gli altri Stati membri.


Potete leggere la versione completa della Direttiva 2021/514/UE QUI →

Per approfondimenti od assistenza sugli argomenti trattati in questo articolo potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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