L’imposta sui servizi digitali (cd. web tax)

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi sull’ISD, l’imposta sui servizi digitali (cd. web tax).
Ecco i punti principali trattati nella Circolare.

Cos’è l’imposta sui servizi digitali (cd. web tax)

L’imposta sui servizi digitali (ISD) è un’imposta pari al 3% dei ricavi derivanti da una serie di servizi digitali, realizzati da imprese di dimensioni rilevanti anche se non fiscalmente residenti in Italia.

In particolare, l’imposta è dovuta a condizione che i ricavi:

  • abbiano superato globalmente la soglia dei 750 milioni di Euro
  • abbiano superato in Italia la soglia di 5,5 milioni di Euro.

Ambito di applicazione

La circolare fornisce indicazioni per l’individuazione dei soggetti interessati dall’imposta sui servizi digitali (soglie dimensionali, nozione di impresa e definizione di gruppo).
Ed indicazioni per l’applicazione dell’imposta (contenuto dei servizi digitali, pubblicità mirata, interfacce digitali, trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale).
Per facilitare la corretta individuazione dei servizi inclusi e di quelli esclusi sono rappresentate una serie di fattispecie esemplificative.

Criteri di geolocalizzazione e base imponibile

La circolare affronta il tema della geolocalizzazione per determinare la proporzione di ricavi imponibili in Italia.
Ed illustra le modalità di determinazione della base imponibile e di eliminazione di eventuali fenomeni di imposizione “a cascata”.
Questi potrebbero generarsi nei modelli di business che coinvolgono più soggetti passivi d’imposta nell’erogazione di un unico servizio imponibile.

Oneri strumentali e solidarietà

La circolare tratta degli obblighi di identificazione, di versamento, di dichiarazione, e delle modalità di fruizione di eventuali rimborsi.
Ed approfondisce il ricorso all’istituto della designazione che consente di delegare ad una consociata l’adempimento degli oneri strumentali.

Contabilità e sanzioni

L’obbligo di un’apposita contabilità previsto dalla legge di bilancio 2019 è assolto con la tenuta del Prospetto analitico e della Nota esplicativa.
In sede di prima applicazione, per il primo anno d’imposta eventuali irregolarità o errori commessi in sede di trasmissione e compilazione dei dati richiesti non daranno luogo all’applicazione di sanzioni.


Per approfondire il tema, vai al testo della circolare → ovvero contattate l’avv. Andrea Spreafico.

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