E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 Maggio scorso la Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.
Benchè la direttiva sia entra in vigore oggi, il 13 Giugno 2024, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 14 Giugno 2027.
Attesa l’importanza dei temi trattati, ne abbiamo analizzato i principali profili in questo articolo.
Oggetto e ambito di applicazione della Direttiva europea
Scopo della Direttiva è fornire un quadro giuridico generale, in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l’Unione europea.
Alla luce delle specificità connesse ai reati di violenza contro le donne e di violenza domestica, si è reso necessario stabilire un complesso di norme che affrontino il problema persistente della violenza contro le donne e della violenza domestica in modo mirato e rispondano alle esigenze specifiche delle vittime di violenza.
A tal fine, la Direttiva rafforza e introduce misure in relazione a:
- la definizione dei reati e delle pene irrogabili
- la protezione delle vittime e l’accesso alla giustizia
- l’assistenza alle vittime
- una migliore raccolta di dati
- la prevenzione, il coordinamento e la cooperazione.
Le misure stabilite dalla Direttiva sono concepite per rispondere alle esigenze specifiche delle donne, delle ragazze e delle bambine.
Definizioni
La Direttiva ha introdotto una serie di definizioni, di cui riportiamo quelle di maggior interesse:
- «violenza contro le donne»: qualsiasi atto di violenza di genere perpetrata nei confronti di donne, ragazze o bambine solo perché donne, ragazze o bambine, o che colpisce le donne, le ragazze o le bambine in modo sproporzionato, che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella sfera pubblica come nella vita privata;
- «violenza domestica»: qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, consumato all’interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente dai legami familiari biologici o giuridici, tra coniugi o partner o tra ex coniugi o partner, a prescindere che l’autore di tali atti conviva o abbia convissuto con la vittima;
- «vittima»: la persona che, indipendentemente dal genere, ha subito un danno causato direttamente da violenza contro le donne o violenza domestica, compresi i minori che hanno subito un danno perché sono stati testimoni di violenza domestica.
I reati di sfruttamento sessuale e criminalità informatica
La Direttiva ha innanzitutto posto particolare attenzione ai reati della sfera sessuale.
Gli Stati membri devono provvedere affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:
- matrimonio forzato
- mutilazioni genitali femminili.
Pari attenzione è stata prestata al fenomeno, sempre più diffuso, della criminalità informatica ad essi legata.
Al riguardo, la Direttiva ha previsto che gli Stati membri debbano provvedere affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:
- condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato
- stalking online
- molestie online
- istigazione alla violenza o all’odio online.
Circostanze aggravanti
La Direttiva ha previsto anche un lungo elenco di aggravanti, nel caso in cui uno dei reati in essa indicati sia stato commesso:
- in modo reiterato
- nei confronti di una persona in situazione di particolare vulnerabilità, ad esempio in stato di dipendenza o di disabilità fisica, mentale, intellettuale o sensoriale
- nei confronti od alla presenza di un minore
- da due o più persone che hanno agito insieme
- è preceduto o accompagnato da violenza di estrema gravità
- con l’uso di un’arma o con la minaccia di usare un’arma
- con l’uso della forza o con la minaccia di usare la forza o con costrizione
- causando la morte della vittima o arrecando un grave danno fisico o psicologico alla vittima
- da autore di reato già condannato per reati della stessa indole
- nei confronti di un coniuge o partner o di un ex coniuge o partner
- da un familiare o altra persona convivente con la vittima
- abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza
- nei confronti di una persona perché questa era un rappresentante pubblico, un giornalista o un difensore dei diritti umani
- per difendere o ripristinare il cosiddetto «onore» di una persona, una famiglia, una comunità o altro gruppo analogo
- per punire la vittima per l’orientamento sessuale, il genere, il colore, la religione, l’origine sociale o le convinzioni politiche della vittima.
Giurisdizione
La Direttiva ha indicato anche i criteri per stabilire la giurisdizione nel caso in cui sia commesso uno dei reati in essa elencati.
La competenza spetta ad uno Stato se:
- il reato è stato commesso in tutto o in parte sul proprio territorio
- l’autore del reato è un suo cittadino.
Termini di prescrizione
Per la Direttiva, gli Stati devono adottano le misure necessarie a prevedere un termine di prescrizione che consenta di condurre le indagini, esercitare l’azione penale, svolgere il processo e adottare la decisione giudiziaria entro un congruo lasso di tempo successivamente alla commissione di tali reati, al fine di contrastarli efficacemente.
Il termine di prescrizione è commisurato alla gravità del reato in questione.
Viene quindi lasciato spazio ai singoli Stati di valutare se e, nel caso come, modificare le norme interne che regolano la durata della prescrizione.
La Direttiva introduce però un principio innovativa rispetto alle norme che, attualmente, governano la prescrizione dei reati in Italia.
Viene infatti previsto che, se la vittima è un minore, il termine di prescrizione per i reati a sfondo sessuale inizi a decorrere non prima che la vittima abbia compiuto i 18 anni di età.
Accesso alla giustizia
La Direttiva ha introdotto misure atte a migliorare l’accesso delle vittime alla giustizia nonchè ai programmi di protezione ed assistenza.
La vittima deve poter denunciare alle autorità competenti gli atti di violenza attraverso canali accessibili, di facile utilizzo e prontamente disponibili.
Vi rientrano, almeno per i reati informatici, la possibilità di segnalarli online.
Quando a segnalare reati di violenza contro le donne o di violenza domestica alle autorità competenti è un minore, gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia siano sicure, riservate, a misura di minore e accessibili con un linguaggio consono, in funzione della loro età e maturità.
Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il titolare della responsabilità genitoriale sia coinvolto in atti di violenza, la capacità del minore di denunciare l’atto non sia subordinata al consenso del titolare della responsabilità genitoriale e che le autorità competenti adottino le misure necessarie per tutelare la sicurezza del minore prima che tale persona sia informata della segnalazione.
Gli Stati membri provvedono affinché le vittime abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Protezione delle vittime
Gli Stati membri provvedono affinché, almeno nei confronti delle vittime di violenza sessuale e di violenza domestica, nella fase più precoce possibile, siano valutate le necessità specifiche di protezione della vittima.
La valutazione è individuale e si concentra sui rischi che rappresenta l’autore del reato o indagato:
- reiterazione
- lesioni fisiche o psicologiche
- uso di armi e di accesso alle stesse
- convivenza dell’autore del reato o dell’indagato con la vittima
- abuso di sostanze stupefacenti o di alcol da parte dell’autore del reato o dell’indagato
- maltrattamento di minori
- problemi di salute mentale
- comportamento persecutorio (stalking).
Ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione
Gli Stati membri provvedono affinché, in situazioni di pericolo immediato per la salute o l’incolumità della vittima o delle persone a suo carico, le autorità competenti dispongano del potere di emettere, senza indebito ritardo, provvedimenti che ingiungono all’autore o indagato di reati di violenza di allontanarsi dalla residenza della vittima o delle persone a suo carico per un periodo di tempo sufficiente.
Gli ordini possono vietare all’autore del reato o indagato di entrare nella residenza o nel luogo di lavoro della vittima; o di avvicinarsi oltre una distanza prestabilita; ovvero di contattare in qualsiasi modo la vittima o le persone a suo carico.
Tali provvedimenti hanno effetto immediato e prescindono dal fatto che la vittima abbia denunciato o meno il reato; e pure prescindono dall’avvio della valutazione individuale.
La Direttiva ha indicato le case rifugio ed altre sistemazioni temporanee quali strumenti atti a sottrarre le vittime dal pericolo imminente di violenza o reiterazione dei reati.
Assistenza specialistica alle vittime
La Direttiva ha introdotto anche forme di assistenza specialistica per le vittime di:
- violenza sessuale
- mutilazioni genitali femminili
- molestie sessuali sul lavoro.
Misure preventive
La Direttiva ha previsto altresì una serie di misure preventive, adeguate per prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica secondo un approccio globale a più livelli.
Le misure preventive comprendono lo svolgimento di campagne o programmi di sensibilizzazione mirati rivolti alle persone fin dalla più tenera età o la fornitura di sostegno a tali campagne o programmi.
Tra le misure, segnaliamo:
- le misure specifiche per prevenire lo stupro e promuovere il ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali
- la formazione e informazione dei professionisti
- i programmi di intervento.
Se desiderate approfondire il tema, potete leggere il testo integrale della Direttiva UE 2024/1385 QUI →
Per la relativa consulenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo o per la assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.
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