Istituito il primo registro nazionale per gli exchange

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E’ stato recentemente istituito il primo registro nazionale per gli exchange.

Di cosa si tratta? Cerchiamo di capirlo nel seguito.

La valuta virtuale

Il legislatore italiano è stato tra i primi in Europa a dare spazio normativo alla valuta virtuale nel D.Lgs. n. 90/2017, introdotto in attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio UE 2015/849.

La normativa ha introdotto nel nostro ordinamento i concetti di:

  • “valuta virtuale”
  • “prestatore di servizi relativi all’utilizzo della valuta virtuale”
  • “prestatori di servizi di portafoglio digitale” (c.d. e-wallet providers).

L’art. 1 comma 2 lett. qq) del D. Lgs. 231/2007 definisce la “valuta virtuale” come “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

La creazione del registro nazionale

Il registro ufficiale per gli exchange sarà la prima anagrafe nazionale delle criptovalute, degli asset e valute digitali; ossia dei servizi di cambio tra valuta virtuale e valuta con corso forzoso.

Il tracciamento riguarderà, pertanto, le operazioni svolte dai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafogli digitali.

Gli operatori saranno tenuti al preventivo obbligo di iscrizione in una sezione speciale del registro per gli operatori finanziari e per le società di compravendita di cryptovalute e monete digitali.

Le regole per il registro sono contenute nel Decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del corrente mese di Febbraio 2022, il quale prevede che il registro venga istituito presso l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi (OAM) in un termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

Il tracciamento dei dati

Gli operatori saranno obbligati a trasmettere i dati relativi alle operazioni di scambio con cadenza trimestrale e dovranno comunicare:

  1. controvalore in euro del saldo totale delle valute legali e virtuali riferibili a ciascun cliente, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento;
  2. numero e controvalore in euro delle operazioni di conversione da valuta legale a valuta virtuale, e viceversa, riferibili a ciascun cliente, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento;
  3. conversioni tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente;
  4. trasferimenti di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente;
  5. ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.

Le problematiche d’attuazione della normativa

Il fenomeno delle valute virtuali risulta essere talmente complesso da non consentire di enucleare con facilità una disciplina sicura ed efficace.

Lo scopo dell’anagrafe è proprio quello di evitare meccanismi illeciti di trasferimento di denaro e di truffe ai danni dei consumatori attraverso un accurato censimento degli operatori del settore, che, inevitabilmente, si riflette anche sui loro utenti.

All’iscrizione saranno soggetti gli operatori finanziari e le società di compravendita di cryptovalute e monete digitali. Per loro, l’iscrizione al registro rappresenterà una condizione necessaria all’esercizio dell’attività di prestatori in Italia.


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