Le nuove tutele per i consumatori digitali

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva UE 2019/2161 c.d. “Direttiva Omnibus” ed introdotto le nuove tutele per i consumatori digitali.

Le novità introdotte dal decreto

La Direttiva Omnibus ha previsto nuove fattispecie di azioni ed omissioni ingannevoli per i consumatori.

Una delle principali azioni ingannevoli è la c.d. dual quality, ossia la pratica di pubblicizzare un bene in uno Stato membro dell’UE come identico ad un bene commercializzato in altri Stati membri, benchè abbia composizione e/o caratteristiche significativamente diverse.

Anche la rivendita ai consumatori di biglietti per eventi precedentemente acquistati da professionisti mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati con elusione de i limiti quantitativi imposti dalla normativa (c.d. secondary ticketing)

Numerose invece le ipotesi di omissioni ingannevoli.
Tra cui quelle inerenti le risposte fornite ai consumatori tramite le ricerche online od il posizionamento dei risultati nei motori di ricerca od, ancora, le recensioni online.

Le ricerche online

Particolare attenzione al contrasto di certe pratiche di marketing, come l’omissione dell’esistenza di meccanismi a pagamento che contribuiscono a determinare i risultati nelle ricerche online od il posizionamento dei risultati nei motori di ricerca.

Dovrà ora essere sempre esplicitato se il risultato od il posizionamento derivi da un pagamento.

Le recensioni online

Chi pubblica le recensioni ricevute online dovrà garantire l’adozione di procedure volte a garantire la loro autenticità, con particolare riferimento ai criteri di individuazione delle recensioni rese effettivamente da coloro che hanno acquistato il prodotto od usufruito del servizio.

I ribassi del prezzo

Vengono contrastati i ribassi di prezzo fittizi, mediante l’introduzione dell’onere per il venditore di indicare il prezzo precedentemente applicato nell’arco di un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione della riduzione o dello sconto.

Le clausole vessatorie nei contratti online

Le clausole vessatorie inserite all’interno dei contratti che regolano i servizi online sono nulle, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo.

La novità è l’introduzione di una specifica sanzione.
L’inserimento di clausole vessatorie nei contratti online dei consumatori è ora sanzionato con una ammenda sino al 4% del fatturato annuo del venditore.

I contratti negoziati fuori dai locali commerciali, i contratti a distanza e le sollecitazioni da parte di professionisti

Nei contratti a distanza e quelli negoziati fuori dai locali commerciali che hanno ad oggetto la prestazione di servizi (fornitura di acqua, gas o elettricità o di teleriscaldamento), se il consumatore vuole che il servizio o la fornitura inizino durante il periodo di recesso (entro 14 giorni dalla conclusione del contratto) la richiesta del consumatore deve essere registrata e deve accettare di perdere il diritto di recesso.

E’ stato esteso da quattordici a trenta giorni il periodo di recesso per i contratti conclusi nel contesto di visite a domicilio non richieste di un professionista o di escursioni organizzate per promuovere o vendere prodotti ai consumatori.

Aumento delle altre sanzioni

Le novità introdotte prevedono un generale innalzamento delle sanzioni, soprattutto nel caso in cui siano poste in essere pratiche commerciali scorrette e pratiche commerciali scorrette destinate ai minorenni.

Il pagamento mediante dati

Altra importante novità è quella del riconoscimento della qualifica di “consumatore” in caso di acquisti effettuati non con pagamento in denaro ma con concessione di utilizzo dei propri dati personali.
E’ il caso tipico di tutti i servizi gratuiti presenti in rete.


Potete leggere la versione completa della Direttiva UE QUI →

Per approfondimenti od assistenza sugli argomenti trattati in questo articolo potete contattare l’avv. Gaia Spreafico o l’avv. Andrea Spreafico.

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