La Cassazione torna sulla differenza tra infortunio in itinere ed infortunio sul lavoro.
La vicenda
La Corte d’Appello di Bologna ha accolto l’appello dell’INAIL e riformato la pronuncia di prime cure respingendo la domanda di un lavoratore volta ad ottenere la rendita da infortunio in itinere.
L’infortunio non sarebbe risultato indennizzabile in quanto verificatosi durante una deviazione dal tragitto ordinario tra lavoro e la privata dimora del dipendente.
L’ordinanza emessa dalla Corte a seguito del ricorso del dipendente ci permette di ricordare brevemente ciò che caratterizza e differenzia le due fattispecie.
L’infortunio “in itinere”
Innanzi tutto, per meglio comprendere l’argomento in trattazione deve farsi riferimento al D.Lgs. 38/2000, che ha inserito l’infortunio in itinere nella tutela assicurativa.
Esso consiste nell’ infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro.
Oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro.
Qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, l’infortunio in itinere può inoltre verificarsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
Le motivazioni della Sezione Lavoro della Cassazione
La Corte ha innanzitutto ricordato che il requisito indispensabile per l’indennizzabilità dell’ infortunio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965, sia la sussistenza della causa o, almeno, dell’occasione di lavoro.
Tra la prestazione lavorativa e l’evento vi deve essere un nesso di derivazione eziologica, quanto meno mediata ed indiretta.
L’evento deve dipendere dal rischio inerente all’attività lavorativa; o connesso al compimento di tale attività.
Inoltre, anche se l’ infortunio non sia necessariamente riconducibile ad un rischio proprio insito nelle mansioni svolte dal dipendente, deve pur sempre essere ricollegabile all’espletamento dell’attività lavorativa in senso generale.
Ossia, il rischio di cui è conseguenza l’infortunio deve essere astrattamente connesso all’esecuzione dell’attività lavorativa e al perseguimento delle relative finalità.
In tali casi, si è l’infortunio sul lavoro.
Diverso invece è il caso dell’infortunio in itinere.
L’art. 2 comma III del D.P.R. n. 1124/1965, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall’art. 12 del D.Lgs. n. 38/2000, prevede che vi sia infortunio in itinere “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”.
In tali casi, il rischio assicurato è quello derivante dallo spostamento spaziale del lavoratore, eseguitoin connessione con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
La norma tutela il rischio generico, inerente al percorso seguito dal lavoratore per recarsi al lavoro, cui soggiace qualsiasi persona che lavori.
Resta però salvo il caso in cui il lavoratore interrompa o compia una deviazione che risultino del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate.
In tali circostanza, deve escludersi che vi sia infortunio in itinere.
Potete leggere il testo dell’ordinanza QUI →
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