COVID-19 e Datore di lavoro

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L’attuale emergenza sanitaria ha fortemente influito sugli ambienti di lavoro e, conseguentemente, sugli obblighi (e divieti) gravanti sul Datore di lavoro.
In forza delle disposizioni contenute nell’art. 2087 c.c. e nel D.Lgs. 81/2008, il Datore di lavoro, tra l’altro, è titolare dell’obbligo giuridico di impedire che contragga il Covid-19 chiunque (lavoratore o soggetto terzo) entri in contatto con l’ambiente lavorativo.

A tale riguardo, il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure anti-contagio negli ambienti di lavoro“, firmato dal Governo e da Confindustria, ha coniugato “la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative” ed ha fornito importanti indicazioni sia dal punto di vista igienico-sanitario sia sul piano organizzativo.
Al citato documento si affiancano il Protocollo cantieri e il Protocollo trasporti e logistica, adottati dal Ministero delle Infrastrutture in data 24 Aprile 2020.

Vediamo quindi di trattare i principali argomenti in materia, elencando i quesiti più ricorrenti e le relative risposte.


  • Il Datore di lavoro (od un suo incaricato) può rilevare la temperatura corporea dei dipendenti?
  • Sì. I datori di lavoro, le cui attività non sono sospese, sono tenuti a osservare le misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra Governo e parti sociali” del 14 Marzo 2020 (aggiornato ed integrato il 24 Aprile 2020). Ai paragrafi nn. 2 e 3 (ed alla nota n. 1) del Protocollo per l’accesso ai locali e alle sedi aziendali è stata prevista la rilevazione della temperatura corporea del personale dipendente, dei clienti e dei fornitori.
  • Il Datore di lavoro può registrare il dato relativo alla temperatura corporea dei dipendenti?
  • No (salvo quanto segue). In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4 par. 1, 2) del Regolamento (UE) 2016/679), non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata. E’ però consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso del dipendente al luogo di lavoro.
  • Il Datore di lavoro può richiedere ai dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un’autodichiarazione, in merito all’eventuale esposizione al contagio da COVID 19?
  • Sì. I dipendenti hanno uno specifico obbligo di segnalare al Datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008). Tra le misure di contenimento della pandemia, vi è la preclusione dell’accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Il Datore di lavoro dovra però raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19 (senza richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata).
  • Quali trattamenti di dati personali sul luogo di lavoro coinvolgono il medico competente?
  • In capo al medico competente permane, anche nell’emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori. Il medico competente collabora con il Datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 e segnala al Datore di lavoro “situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti” (paragrafo n. 12 del Protocollo). Il Datore di lavoro potrà trattare i dati personali dei dipendenti solo se sia normativamente previsto o disposto dagli organi competenti ovvero su specifica segnalazione del medico competente, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria.
  • Il datore di lavoro può comunicare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’identità dei dipendenti contagiati?
  • No. Il datore di lavoro, nell’ambito dell’adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, non può comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus. Il datore di lavoro deve però comunicare tali nominativi alle autorità sanitarie competenti; e collaborare con esse per l’individuazione dei “contatti stretti” (anche in ambito lavorativo) al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.
  • Il datore di lavoro può rendere nota l’identità del dipendente affetto da Covid-19 agli altri lavoratori?
  • No. Spetta alle autorità sanitarie competenti informare i “contatti stretti” del contagiato (quindi, anche i colleghi di lavoro), al fine di attivare le previste misure di profilassi. Restano ferme le misure che il Datore di lavoro deve adottare in caso di presenza di persona affetta da Covid-19 all’interno dei locali, relative alla pulizia e alla sanificazione dei locali stessi, da effettuarsi secondo le indicazioni impartite dal Ministero della salute (punto 4 del Protocollo).
  • Il datore di lavoro può richiedere l’effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti?
  • Sì. Ma solo se disposta dal medico competente; ed, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all’affidabilità e all’appropriatezza di tali test. Resta fermo che le informazioni relative alla diagnosi o all’anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal Datore di lavoro. Il datore di lavoro può offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l’effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private; senza però poter conoscere l’esito dell’esame.
  • Il datore di lavoro può trattare i dati personali del dipendente affetto da Covid-19 o che ne presenta i sintomi?
  • Dipende. Il Datore di lavoro, in taluni casi regolamentati dalle norme emanate nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica, può lecitamente venire a conoscenza dell’identità del dipendente affetto da Covid-19 o che presenta sintomi compatibili con il virus. Può, in particolare, verificarsi quando ne venga informato direttamente dal dipendente, sul quale grava l’obbligo di segnalare al Datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Al fine di agevolare tali comunicazioni, il Datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a farle predisponendo mezzi idonei e/o agevolando le modalità di inoltro. Il Datore di lavoro può altresì venire informato dal medico competente o dalle aturità sanitarie. Il Datore di lavoro può inoltre conoscere lo stato di avvenuta negativizzazione dei dipendenti, ai fini della loro riammissione sul luogo di lavoro, secondo le modalità previste e la documentazione rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza (par. 2 e 12 del Protocollo). In questi casi, dunque, il Datore di lavoro può trattare i dati relativi ai sintomi o alla positività al Covid-19 del lavoratore per la finalità di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro o per adempire agli obblighi di collaborazione con gli operatori di sanità pubblica.
  • Sono utilizzabili applicativi con funzionalità di “contact tracing” in ambito aziendale?
  • No. La funzionalità di “contact tracing” (gestione aggregata dei dati che consenta di poter ricostruire, in caso di contagio, i contatti significativi avuti in un periodo di tempo commisurato con quello individuato dalle autorità sanitarie in ordine alla ricostruzione della catena dei contagi) è − allo stato − disciplinata unicamente dalla piattaforma unica nazionale art. 6 del D.L. n. 28/2020).
  • Al fine di contenere il rischio di contagio sul luogo di lavoro sono disponibili applicativi che non trattano dati personali?
  • Sì. Il Datore di lavoro può ricorrere all’utilizzo di applicativi disponibili sul mercato che non comportano il trattamento di dati personali riferiti a soggetti identificati o identificabili. Come, ad esempio, applicazioni che limitino il numero delle persone che entrano ed escono da un determinato luogo; oppure alle funzioni di taluni dispositivi indossabili che emettono un avviso sonoro o una vibrazione in caso di superamento della soglia di distanziamento fisico prestabilita; oppure agli applicativi collegati ai tornelli di ingresso che, attraverso un rilevatore di immagini, consentono l’accesso solo a persone che indossano una mascherina (senza registrare alcuna immagine o altra informazione).
    Ricordiamo che per quanto attiene l’attività di cantiere il protocollo ha uno specifico allegato, che potete trovare QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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