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Illegittimo il licenziamento irrogato grazie all’operato esterno dell’agenzia investigativa.
La Corte di cassazione torna sul tema del controllo dei lavoratori con un’interessante ordinanza con cui viene ribadito il divieto di controllo “occulto” delle prestazioni dei dipendenti.
Ne trattiamo di seguito i passaggi più salienti.
La vicenda
Il fatto riguarda un dipendente la cui attività lavorativa era connotata da una certa flessibilità riguardo all’orario ed alla sede di svolgimento dell’attività.
Il datore di lavoro gli aveva contestato di essersi allontanato dal luogo di lavoro, in orario lavorativo, per occuparsi di compiti estranei al suo inquadramento professionale.
Un’agenzia investigativa incaricata dal datore aveva infatti registrato, mediante controlli effettuati all’esterno del luogo di lavoro, che il dipendente si recasse durante l’orario lavorativo in supermercati e palestre, in luoghi distanti anche decine di chilometri dalla sede di lavoro.
Sulla base della documentazione offerta dall’agenzia investigativa, era stato irrogato al dipendente il licenziamento disciplinare.
Quest’ultimo ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, ottenendo ragione dalla Corte di cassazione.
Le indicazioni offerte dalla Corte di cassazione
Nella sua ordinanza, la Corte ripercorre brevemente i principi che regolano la materia e che tutelano la libertà e la dignità del lavoratore, in coerenza con le disposizioni ed i principi costituzionali.
La Cassazione ricorda che, secondo lo Statuto dei lavoratori, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi attenga esclusivamente gli scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e la vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3).
In tali ambiti, il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti esterni (come un’agenzia investigativa) non è precluso; e pertanto, del tutto legittimo.
Mentre il controllo non può riguardare, in nessun caso, nè l’adempimento nè l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera.
Il controllo esterno, quindi, deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione.
Ne resta giustificato l’intervento, pertanto, solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti; e l’esigenza di verificarne il contenuto, anche mediante l’opera di terzi (come un’agenzia investigativa).
Ai controlli al di fuori dei confini indicati ostano sia il principio di buona fede sia il divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Vige il divieto di controllo occulto sull’attività lavorativa, anche nel caso di prestazioni lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali.
La Corte di cassazione ha quindi affermato che debba ritenersi illegittimo il licenziamento irrogato grazie all’operato esterno dell’agenzia investigativa.
Potete leggere il testo integrale dell’ordinanza QUI →
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