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Critiche al datore sui socials e legittimità del licenziamento.
Il tema, tanto discusso, dei rapporti tra social media e lavoro dipendente è stato più volte oggetto delle sentenze della Corte di cassazione.
Di seguito ne trattiamo uno degli aspetti maggiormente caratterizzanti.
La vicenda
Il fatto oggetto della sentenza in esame riguardava un dipendente (un manager, per la precisione) di Telecom S.p.a., che ha impugnato il licenziamento per giusta causa irrogatogli dalla società.
Il motivo del licenziamento risiedeva nel contenuto gravemente offensivo e sprezzante nei confronti delle sue dirette superiori e degli stessi vertici aziendali di alcune comunicazioni del lavoratore (tre e-mails ed un messaggio pubblicato sul suo profilo Facebook, quindi conoscibile anche da terzi).
Tali comunicazioni avrebbero integrato grave insubordinazione e, quindi, a norma della previsione contrattuale collettiva, giusta causa di licenziamento per il loro carattere plurioffensivo e tale da precludere la proseguibilità del rapporto, per l’elisione del legame di fiducia tra le parti.
Le motivazioni della Cassazione
A fronte del ricorso promosso dal lavoratore, la Corte ha ribadito ch il licenziamento fosse legittimo; e che la pubblicazione su Facebook di commenti offensivi fosse tale da determinarne la potenziale circolazione tra un gruppo indeterminato di persone.
Tale condotta può integrare pertanto gli estremi del delitto di diffamazione aggravata.
E così costituire una giusta causa di recesso, in quanto idonea a ledere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo.
Il rapporto tra condotte extra-lavorative e legame fiduciario
La sentenza che proponiamo riprende il più ampio e consolidato orientamento della Cassazione, che attribuisce rilevanza anche alle condotte extra-lavorative dei dipendenti, qualora compromettano il legame fiduciario tra le parti e le relative aspettative datoriali quanto al futuro corretto adempimento della prestazione.
Ciò che ha da tempo assunto rilievo in materia è l’utilizzo eccessivamente disinvolto dei social networks da parte dei dipendenti, che pubblicano contenuti offensivi nei confronti del datore di lavoro, con modalità tali da permetterne l’incontrollata diffusione. E, quindi, con condotta qualificabile come “diffamatoria”.
Pertanto, per la Cassazione eccedere nelle critiche al datore sui socials legittima il licenziamento.
Potete leggere il testo della sentenza QUI →
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