Le Sezioni Unite sulla rottamazione quater

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Punti chiave
  • Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito alcuni aspetti della rottamazione quater con una sentenza innovativa.
  • La legge n. 197/2022 consente ai contribuenti di estinguere i debiti pagando solo il capitale e spese; escludendo interessi e sanzioni.
  • La rottamazione quater copre debiti affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2022, incluse le cartelle non notificate.
  • L’adesione alla rottamazione permette ai contribuenti di ottenere l’estinzione dei processi tributari con il pagamento della prima rata.
  • La sentenza chiarisce che la definizione agevolata si applica anche ai debiti non tributari e che i co-obbligati beneficiano dell’estinzione del debito.

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione sono intervenute sulla c.d. rottamazione quater con una sentenza che ha in parte innovato le precedenti soluzioni adottate dalle Sezioni semplici.

In questo articolo abbiamo quindi approfondito l’argomento, illustrando le principali novità.



La c.d. rottamazione quater

La legge n. 197/2022 ha introdotto la Rottamazione-quater dei carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1 Gennaio 2000 al 30 Giugno 2022.

Il provvedimento prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di:

  • interessi iscritti a ruolo
  • sanzioni
  • interessi di mora
  • aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non sono da corrispondere:

  • le somme dovute a titolo di interessi
  • gli interessi di mora
  • le somme dovute a titolo di aggio.

Per saperne di più potere leggere i contenuti della pagina pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate QUI →

I debiti definibili

La Rottamazione-quater riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente misura agevolativa (cosiddetta “Rottamazione e/o Saldo e Stralcio”) anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella Rottamazione-quater solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:

  • adottare uno specifico provvedimento;
  • trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • pubblicarlo sul proprio sito internet.

Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 che i propri carichi rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:

  • CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
  • ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
  • CNPR – Cassa Ragionieri
  • ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
  • INPGI “GIOVANNI AMENDOLA” – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.
I debiti non definibili

Nella Rottamazione-quater non rientrano i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022 i carichi relativi a:

  • somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione
  • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);
  • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
L’adesione alla rottamazione

Con l’adesione alla Rottamazione-quater l’Agenzia invia ai contribuenti una comunicazione di accoglimento della domanda che contiene:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quater;
  • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
  • i moduli di pagamento precompilati;
  • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
  • eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Rottamazione-quater.

A seguito della presentazione della domanda di adesione, l’Agenzia delle Entrate, limitatamente ai debiti “definibili”:

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • manterrà in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.
  • il contribuente non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973
  • il contribuente non sarà considerato inadempiente per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

A seguito della presentazione della domanda di adesione e sempre limitatamente ai debiti “definibili”, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda (fino alla scadenza della prima o unica rata), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

La sentenza della Sezioni Unite della Cassazione

La sentenza n. 5889/2026 emessa dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione si è occupata della risoluzione delle seguenti questioni poste dalla rottamazione quater:

  • le conseguenze processuali dell’adesione alla rottamazione
  • la definizione dei crediti non tributari
  • le conseguenze dell’adesione sul coobbligato in via solidale non aderente.

Nel seguito le abbiamo approfondite singolarmente.

Le conseguenze processuali dell’adesione alla rottamazione

Per quanto concerne la prima questione, ossia quella inerente gli effetti processuali dell’adesione alla procedura di rottamazione quater, occorre prender atto del recente intervento chiarificatore
del legislatore.

L’estinzione del processo consegue alla definizione della procedura amministrativa; ossia dal perfezionamento dell’ammissione alla procedura stessa, mediante presentazione della domanda da parte
del debitore.

La sospensione del processo legalmente stabilita nelle more del versamento delle somme dovute non va oltre il tempo necessario all’esaurimento di queste fasi, dall’istanza al primo o unico versamento, scadenzate da termini perentori.

Alla luce della disciplina sopravvenuta, incentrata sulla distinzione tra definizione della procedura amministrativa ed estinzione del processo, deve quindi senz’altro escludersi che quest’ultima possa dipendere – nel caso di accesso a rateazione – dall’integrale pagamento del piano di rientro, con versamento dell’ultima rata.

La Corte ha richiamato quanto osservato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 189 del 2024 (QUI).

E precisato che la finalità principale della disciplina sia quella di conseguire rapidamente gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi tributari pendenti, in attuazione degli impegni assunti dallo Stato Italiano.

In tal senso, l’estinzione immediata delle liti fiscali definite anche con il pagamento della sola
prima rata dell’importo dovuto appare in armonia con i declinati obiettivi, evitando
stasi nello svolgimento dei processi.

In questo senso, particolarmente significativa è la chiara esclusione di un generale effetto sospensivo dei processi interessati dal procedimento di definizione agevolata, essendo la scelta rimessa, ma per un tempo determinato, al contribuente.

La definizione dei crediti non tributari 

Per quanto concerne la seconda questione, ossia quella inerente la definizione dei crediti non tributari  con rottamazione quater, la Corte ha argomentato come segue.

Posta la legittimità della riscossione dei crediti non tributari mediante iscrizione a ruolo e cartella, non vi è ragione per ritenere che esso, pur non avendo natura tributaria ma puramente restitutoria in surroga della garanzia pubblica escussa, non possa rientrare nella procedura di rottamazione.

Va in proposito considerato che:

  • la definizione mediante pagamento del solo capitale (e spese), con esclusione di interessi, sanzioni ed aggi, è applicabile non ai (soli) debiti ‘tributari’ ma, più genericamente, ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, dunque anche quelli costitutivi di un’entrata pubblica di matrice diversa da quella strettamente impositiva;
  • l’art. 1 co. 245 ammette alla definizione agevolata, sempre sul presupposto dell’affidamento del carico all’agente della riscossione nel periodo indicato, anche debiti di natura pacificamente non tributaria;
  • l’art. 1 co. 247 ammette alla definizione agevolata, nei limiti indicati, (anche) i debiti per sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle di natura tributaria o previdenziale;
  • l’art. 1 co. 251 estende la procedura ai carichi affidati anche da Casse ed enti previdenziali di Ordini di libera professione.
Le conseguenze dell’adesione sul coobbligato in via solidale non aderente

Sulla terza questione, ossia quella riguardante l’estensione della estinzione del processo ai co-obbligati in solido, la Corte ha osservato che le norme sulla definizione riscossiva in esame nulla prevedano di specifico.

Si ritiene che questa lacuna possa tuttavia essere interpretativamente colmata nel coordinamento dei principi che regolano in via generale l’obbligazione solidale, valevoli anche in ambito tributario, con le regole che presiedono alle procedure pubblicistiche di definizione.

Pertanto, l’avvenuta definizione da parte di un co-obbligato in solido della posizione debitoria verso il Fisco in forza di una procedura a ciò finalizzata produce effetto liberatorio anche nei confronti del co-obbligato che a tale procedura non abbia aderito.

Il pagamento da parte del coobbligato solidale, incidendo sulla prestazione d’imposta, libera anche gli altri condebitori, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente.

Stabilito dal legislatore che nella rottamazione la definizione si abbia con il perfezionamento delle modalità di accesso alla procedura ed il versamento della prima o unica rata e che dalla definizione così intesa deriva l’estinzione del processo, deve dedursi che quest’ultima si produca anche nei riguardi del co-obbligato non aderente.

I principi di diritto

Le Sezioni Unite hanno affermato in materia i seguenti principi di diritto:

  • ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata;
  • la procedura di definizione agevolata c.d. “rottamazione quater” può essere esperita anche per debiti di natura non tributaria, purchè risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022;
  • nel caso di solidarietà passiva per il debito posto in riscossione, la definizione agevolata produce i suoi effetti sostanziali e processuali, tra i quali l’estinzione del giudizio, anche nei confronti del co-obbligato non aderente.

Potete leggere il testo integrale della sentenza della sentenza emessa dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. Unite sent. 15 Marzo 2026 n. 5889) QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico e l’avv. Gaia Spreafico.

Le informazioni contenute in questo articolo sono soggette a termini e condizioni, consultabili QUI →

(tona alla pagina delle notizie)


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