Revoca del mantenimento per il figlio maggiorenne che non cerca lavoro

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La Corte di Cassazione ha recentemente precisato quali siano le condizioni perchè possa provvedersi alla revoca del mantenimento per il figlio maggiorenne che non cerca lavoro.

Avevamo già avuto modo Il tema del mantenimento dei figli divenuti maggiorenni (nell’articolo pubblicato QUI →), ma ritenuto che possa essere utile approfondire le indicazioni offerte dalla giurisprudenza più recente per permettere di meglio comprendere quali siano le questioni rilevanti in materia.

ll mantenimento dei figli

Per comprendere quando sussistano le ragioni per disporre la revoca del mantenimento per il figlio maggiorenne che non cerca lavoro è necessario riprendere alcuni dei concetti che regolano la materia.

A sensi dell’art. 315 bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Per legge, pertanto, ciascun genitore – salvo diverso accordo sottoscritto – provvede al mantenimento dei propri figli in misura proporzionale al suo reddito.

Il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità.

L’entità dell’assegno viene determinata considerando i seguenti elementi:

  1. le attuali esigenze del figlio
  2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori
  3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore
  4. le risorse economiche di entrambi i genitori
  5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal Giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il Giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

La legge prevede espressamente alcune disposizioni in favore dei figli divenuti maggiorenni che non abbiano però raggiunto indipendenza economica.

In tali casi, il Giudice può disporre in loro favore il pagamento di un assegno periodico.

L’assegno eventualmente previsto in favore dei figli maggiorenni è versato direttamente al figlio avente diritto, salvo diversa determinazione del Giudice.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Il fatto storico

La vicenda giudiziaria ha avuto ad oggetto, tra l’altro, la richiesta formulata in appello di revoca del mantenimento per il figlio maggiorenne che non cerca lavoro.

Il figlio, ormai ultratrentenne, dopo aver più volte cambiato il proprio percorso di studi era rimasto privo di occupazione lavorativa e non godeva di una piena indipendenza economica.

La Corte d’appello ha confermato l’obbligo in capo al genitore richiedente di contribuire al mantenimento del figlio.

In considerazione però dell’età di quest’ultimo e delle pregresse esperienze che gli avevano consentito di raggiungere una parziale autonomia lavorativa, la Corte ha parzialmente accolto il ricorso e ridotto la misura del contributo.

Le precisazioni offerte dalla Corte di Cassazione

La vicenda è poi approdata innanzi la Corte di Cassazione.

In primo luogo, la Corte ha ribadito che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento sia a carico del richiedente.

In particolare, l’oggetto della prova dovrà vertere sul fatto che il figlio maggiorenne non sia economicamente indipendente e si sia impegnato a:

  • curare, con il massimo impegno, la propria preparazione professionale o tecnica
  • attivarsi, con il massimo impegno, la ricerca di un’occupazione lavorativa.

La Corte ha precisato che, raggiunta la maggiore età, debba presumersi l’idoneità di una persona a produrre reddito; e che, più l’età del figlio si discosti dal compimento della maggiore età, più le prove che dovrà fornire per beneficiare del mantenimento devono essere pregnanti.

Avanzando con l’età, si presume infatti che il figlio sia divenuto “adulto” e che, per il principio di autoresponsabilità, consegua un reddito che gli permetta di divenire autosufficiente; o, comunque, si impegni, concretamente, nel reperimento di un’occupazione lavorativa.

In mancanza di tali prove, sussistono ragioni per le quali possa provvedersi alla revoca del mantenimento per il figlio maggiorenne che non cerca lavoro.


Potete approfondire l’argomento, leggendo il testo dell’ordinanza 19 Luglio 2024 n. 19955 della Corte di Cassazione QUI →

Per la relativa consulenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo o per l’assistenza in giudizio, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico e l’avv. Riccardo Spreafico.

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