I figli nati fuori dal matrimonio

Tempo di lettura: 5 minuti
4.6
(9)

Con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia sono state modificate anche le norme che regolano le disposizioni riguardanti i figli nati fuori del matrimonio.

In particolare, la riforma ha previsto che si applichi a tutti i procedimenti dell’art. 337 bis c.c. (ossia quelli riguardanti l’esercizio della responsabilità genitoriale di cui al Capo II, tra cui rientrano i procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) il nuovo rito unico per le controversie in materia di persone, minorenni e famiglie.

L’obbiettivo primario della riforma è quello di garantire l’effettività della tutela dei bambini, oltre a quella dei genitori, nelle crisi familiari.

Di seguito, abbiamo riassunto le informazioni di maggior interesse al riguardo.

Se siete interessati ad approfondire tutte le novità introdotte nel rito del diritto di famiglia della Riforma Cartabia, potete leggere l’articolo che abbiamo pubblicato QUI →

I diritti dei figli minori al centro dell’interesse

La Riforma Cartabia ha modificato anche l’art. 337 ter c.c. ed, in particolare, ha sancito che il figlio minore abbia il diritto di:

  • mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori
  • di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori
  • conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I poteri del Giudice

Per realizzare le finalità elencate dal I comma dell’art. 337 ter c.c., il Giudice deve adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.

In particolare, per raggiungere il fine indicato dal legislatore, il Giudice:

  • valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori
  • in caso contrario, stabilisce a quale di essi i figli sono affidati
  • determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore
  • fissa la misura e il modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli
  • prende atto – se non contrari all’interesse dei figli – degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare
  • adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare.
La responsabilità genitoriale

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.

I genitori, di comune accordo tra loro e tenendo conto delle capacità e dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, assumono le decisioni di maggiore interesse per la prole relative a:

  • istruzione
  • educazione
  • salute
  • scelta della residenza abituale del minore.

In caso di disaccordo tra i genitori su tali aspetti della vita dei figli, le decisioni sono rimesse al Giudice.

Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, il Giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.

Qualora il genitore al quale è affidata la responsabilità genitoriale non si attenga alle condizioni dettate, il Giudice valuterà detto comportamento anche ai fini delle modifiche delle modalità di affidamento dei figli minorenni.

L’assegnazione della casa familiare

L’art. 337 sexies c.c. regola il godimento della casa familiare, che è attribuito dal Giudice ad uno dei genitori, tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.

Nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, il Giudice tiene conto anche dell’assegnazione della casa famigliare, considerando l’eventuale titolo di proprietà.

Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l’assegnatario non abiti (o cessi di abitare) stabilmente nella casa familiare; ovvero conviva more uxorio o contragga un nuovo matrimonio.

Il provvedimento di assegnazione della casa e quello di revoca sono trascrivibili ed opponibili a terzi.

Il mantenimento dei figli

Salvo diverso accordo sottoscritto, ciascun genitore di loro provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.

Il Giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità.

L’entità dell’assegno viene determinata considerando i seguenti elementi:

  1. le attuali esigenze del figlio
  2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori
  3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore
  4. le risorse economiche di entrambi i genitori
  5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal Giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il Giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

In favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il Giudice può disporre il pagamento di un assegno periodico.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni previste in favore dei figli minori.

L’assegno eventualmente previsto in favore dei figli maggiorenni è versato direttamente al figlio avente diritto, salvo diversa determinazione del Giudice.

Il ricorso in materia di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio

Il nuovo art. 473 bis 12 c.p.c. prescrive la forma che debbano avere anche le domande in materia di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, elencando specificatamente tutti gli elementi che devono essere contenuti nel ricorso.

Nel caso in cui voleste approfondire questo aspetto del tema, potete visionare il modello di ricorso congiunto predisposto dall’Ordine degli Avvocati di Rovigo in collaborazione con il Tribunale di Rovigo (QUI →).

Per quanto invece attiene la predisposizione dei ricorsi non congiunti, in ragione delle loro peculiarità resta indispensabile l’assistenza di un Avvocato.
Alcuni spunti possono comunque essere tratti dalla lettura del modello predisposto dell’Ordine degli Avvocati di Milano in collaborazione con la IX Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Milano (QUI →).

Gli aspetti più rilevanti del giudizio

La Riforma Cartabia ha introdotto novità anche procedimentali.
Di seguito elenchiamo le più rilevanti:

  • la competenza del Tribunale è individuata sulla base della residenza abituale dei figli;
  • dal deposito del ricorso alla fissazione di udienza di comparizione dei genitori non devono passare oltre 90 giorni;
  • in caso di pregiudizio imminente ed irreparabile, il Giudice prima dell’udienza può emettere i provvedimenti a tutela dei figli;
  • nei casi in cui un minore rifiuta di avere contatti con un genitore o se un genitore ostacola il rapporto con l’altro genitore o con nonni e parenti, il Giudice dispone l’abbreviazione dei termini processuali per tutelare le relazioni familiari e fissa al più presto l’ascolto del minore;
  • l’ascolto del minore, anche al di fuori dei casi urgenti, deve essere sempre disposto per i minori che abbiano compiuto gli anni 12 ovvero siano capaci di discernimento;
  • in caso di alta conflittualità tra i genitori, il Giudice può nominare un curatore speciale per il minore al quale conferire anche poteri di tutela una volta terminato il procedimento.
Il piano genitoriale

Occorre infine ricordare che il nuovo art. 473 bis 12 c.p.c. al suo comma IV stabilisca che anche “nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute”.

Il Piano consiste nell’illustrazione, secondo la reciproca prospettazione dei genitori, del progetto educativo e di accudimento del minore. Il Piano consente al Giudice di acquisire le informazioni necessarie a meglio dettagliare i provvedimenti che incideranno sulla vita dei minori, inserendovi le indicazioni più opportune nel loro interesse.


Per approfondimento, potete consultare gli articoli nei quali abbiamo trattato ampiamente l’argomento specifico del piano genitoriale e della sua redazione (QUI → e QUI →) nonchè l’articolo riguardante la Riforma Cartabia e le modifiche introdotte nel diritto di famiglia (QUI →).

Anche ai figli nati fuori dal matrimonio possono applicarsi i provvedimenti di affidamento al Servizio Sociale, in relazione ai quali abbiamo pubblicato un articolo QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico o l’avv. Riccardo Spreafico.

(tona alla pagina delle notizie)


Ti è stata utile la lettura di questa articolo?

Clicca sulle stelle per dare un voto.

Media del voto 4.6 / 5. Numero dei voti: 9

Sii il primo ad esprimere un voto.