In tema di separazione, la Corte di cassazione ha precisato che vada motivata la ripartizione delle spese straordinarie per i figli.
Avevamo già avuto modo di trattare l’argomento delle spese straordinarie (QUI→) e, di seguito, abbiamo scelto di affrontare il tema, più specifico, della loro ripartizione tra i genitori.
Il fatto
La vicenda trae spunto da una sentenza del Tribunale di Milano, in forza della quale un genitore era stato condannato al pagamento nei confronti dell’altro dell’assegno di mantenimento per i due figli avuti dalla coppia ed a rifondergli l’80% delle spese straordinarie sostenute per la prole.
Rigettato il ricorso dalla Corte d’Appello di Milano, il genitore aveva chiesto la cassazione di tali pronunce.
L’orientamento della Corte di Cassazione
La Corte ha innanzitutto precisato che nella contribuzione per spese straordinarie possano confluire più voci, risultando distinguibili:
- gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari dei figli e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento (spese scolastiche, spese mediche ordinarie);
- le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento.
La quantificazione della contribuzione straordinaria, pur mutuando i criteri già indicati per l’assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori ed alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad un’esigenza anche direttamente perequativa, come l’assegno di mantenimento.
Ciò in quanto la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ove concordate tra i genitori e da questi ritenute proporzionate all’interesse dei minori.
In ragione di questa specificità, in sede di separazione i criteri di ripartizione delle spese straordinarie per i figli devono essere oggetto da parte del Giudice di uno specifico apprezzamento; ossia, di una adeguata motivazione.
Potete leggere la versione completa dell’ordinanza della Cassazione QUI →
Per approfondimenti od assistenza sugli argomenti trattati in questo articolo potete contattare l’avv. Riccardo Spreafico o l’avv. Andrea Spreafico.
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