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La Cassazione chiarisce la differenza tra “accessori” e “pertinenze”.
Nel seguito, analizziamo i contenuti della recente ordinanza emessa dalla Seconda Sezione civile.
La vicenda
La vicenda prende spunto da una sentenza della Corte d’Appello di Bari riguardante un inadempimento in caso di condotta del terzo non conforme alle previsioni della promessa di vendita di un immobile.
L’ interpretazione delle pattuizioni contrattuali conduceva alla conclusione per cui sia nel contratto preliminare sia nel definitivo era previsto il trasferimento anche delle pertinenze nonchè degli accessori.
Contrariamente a tale interpretazione, il venditore aveva asportato tali elementi prima della consegna dell’immobile; e l’acquirente ha lamentato l’inadempimento contrattuale anche per violazione della clausola di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Le precisazioni della Corte di cassazione
La Cassazione chiarisce la differenza tra “accessori” e “pertinenze”.
La definizione di “pertinenze” si rinviene direttamente nel Codice civile: sono quelle cose – dotate di autonomia – che il proprietario ha destinato durevolmente al servizio o all’ornamento di un’altra cosa (art. 817 c.c.).
Per esse, non opera un vincolo di necessaria contiguità fisica.
La definizione di “accessori”, invece, fa riferimento a tutti i beni che vengono a costituire parti integranti o incorporate nella cosa principale; oppure che sono destinati a completare la funzionalità di un altro bene al quale sono materialmente uniti.
Per esse, quindi, è necessario il vincolo funzionale.
Rispetto alla categoria degli accessori, quindi, la categoria delle pertinenze si caratterizza per un duplice specifico profilo:
- l’esistenza di una specifica volontà dell’avente diritto di destinare durevolmente una cosa al servizio di un’altra
- la “durevolezza” del vincolo funzionale.
Per l’ ipotesi della vendita del bene principale, l’art. 1477 c.c. prevede – salvo diversa volontà delle parti – espressamente l’obbligazione di consegnare la cosa venduta “insieme con gli accessori le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita“.
In tal modo, la previsione del Codice civile risolve direttamente – almeno nel caso della compravendita – il problema del rapporto tra trasferimento del bene principale e destinazione degli accessori e delle pertinenze.
Potete leggere il testo dell’ordinanza QUI →
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