L’affidamento dei figli al Servizio Sociale

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La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha offerto alcune utili precisazioni trattando il tema dell’affidamento dei figli al Servizio Sociale.

In particolare, la Corte ha distinto le due tipologie che connaturano l’affidamento al Servizio ed in questo articolo abbiamo approfondito tali questioni.

Per una miglior comprensione dell’argomento, potete preventivamente leggere l’articolo con cui abbiamo approfondito il nuovo procedimento che riguarda la famiglia introdotto dalla Riforma Cartabia, pubblicato QUI →

Le tipologie di affidamento dei figli al Servizio Sociale

La Corte di Cassazione ha trattato e chiarito il tema della distinzione delle tipologie di affidamento dei figli al Servizio Sociale, affermando che il discrimine debba individuarsi nella limitazione della responsabilità genitoriale, nei termini seguenti:

  • provvedimenti con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto)
  • provvedimenti con affidamento al Servizio e conseguente limitazione della responsabilità genitoriale (c.d. affidamento in senso stretto).
Gli interventi di sostegno e supporto alla famiglia (c.d. mandato di vigilanza e supporto)

La prima tipologia di affidamento dei figli al Servizio Sociale è caratterizzata dall’assenza di limitazione della responsabilità genitoriale ed è definibile per la Corte di Cassazione quale “mandato di vigilanza e supporto“.

Si sostanzia nel conferimento da parte del Giudice di un mandato avente i seguenti requisiti:

  • l’individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell’interesse del minore
  • l’assenza della nomina di un curatore speciale (salvo che il Giudice ravvisi, in concreto, un conflitto di interessi)
  • l’individuazione sufficientemente dettagliata dei compiti demandati
  • l’individuazione dei tempi della loro attuazione, che devono essere i più rapidi possibili
  • l’esclusione di poteri decisori.

Questa tipologia di affidamento, come accennato, non priva i genitori della loro responsabilità nei confronti dei figli; ma si sostanzia nell’affiancamento di un soggetto terzo (il Servizio, appunto), che li supporti e li assista nello svolgimento dei loro compiti; oltre a supportare ed assistere i minori.

Pertanto, in questi casi il compito del Servizio Sociale può ricondursi, essenzialmente, ad una funzione di vigilanza.

Gli interventi ablativi (c.d. affidamento in senso stretto)

Di altro tenore sono gli interventi c.d. “ablativi” della potestà genitoriale; ossia quelli che presuppongono un affidamento al Servizio Sociale dei poteri e dei doveri propri dei genitori.

Per la Corte, in questi casi l’affidamento dei figli al Servizio Sociale consegue infatti ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.

In particolare, il provvedimento può aver carattere:

  • temporaneo o definitivo
  • totalmente o parzialmente limitativo.

Esso costituisce una (forte) ingerenza nella vita privata e familiare; motivo per il quale deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore.

In tali casi, salvo ragioni di particolare urgenza e pregiudizio per i minori, prima che possa essere disposto l’affidamento dei figli al Servizio Sociale è necessario valutare la preventiva adozione di programmi di supporto e sostegno in favore della genitorialità.

Gli interventi ablativi presuppongono per l’adozione la loro discussione in contraddittorio, esteso possibilmente anche al minore ed al curatore speciale, che ne rappresenterà imparzialmente gli interessi.

I contenuti dei provvedimenti ablativi devono essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l’obiettivo perseguito.

E prevedere i meccanismi di adeguata vigilanza sull’operato del Servizio da parte del Giudice.

I compiti del Servizio sono specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall’ambito della responsabilità genitoriale.

Tali compiti devono inoltre essere distinti dai compiti eventualmente demandati al soggetto collocatario, se questi è persona diversa da i genitori.

Inoltre, devono prevedere la nomina, nella fase processuale che precede la sua adozione, di un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno precisati.

I provvedimenti ablativi della potestà genitoriale sono quelli caratterizzati da profili di adozione e gestione più complessi nonchè, necessariamente, implicanti il contemporaneo impegno di numerosi soggetti (genitori, minori, assistenti sociali, giudici, curatori speciali ed avvocati), chiamati a collaborare per la tutela dei minori.

Altre tipologie di “affidamento

La Corte di Cassazione, infine, ha previsto la possibilità che l’affidamento dei figli al Servizio Sociale possa essere adottato con provvedimenti “atipici“.

Questi, benchè possano essere denominati di “affidamento ai servizi sociali“, possono non presupporre la limitazione della responsabilità genitoriale.

Questo genere di provvedimenti tuttavia andrebbero distinti, non solo contenutisticamente ma anche quanto al nome, dai provvedimenti di affidamento ai Servizi fondati su pronunce limitative della responsabilità genitoriale.

La Corte ritiene infatti che sia più corretto utilizzare il termine “affidamento” solo quando i compiti del Servizio Sociale siano sostitutivi delle attribuzioni genitoriali; e non anche integrativi o additivi di tali attribuzioni, potendosi in questo ultimo caso più appropriatamente parlare di “mandato di vigilanza e di supporto“.


Se desiderate approfondire l’argomento dell’affidamento dei figli al Servizio Sociale, potete leggere il testo integrale dell’ordinanza QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico e l’avv. Riccardo Spreafico.

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