Assegno di mantenimento e quote societarie

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Assegno di mantenimento e quote societarie: la Corte di cassazione torna in argomento, emettendo un’ordinanza contenente alcune interessanti precisazioni in materia.

Nel seguito, trattiamo gli argomenti di principale e diffuso interesse.

La vicenda

Il fatto prende spunto dal ricorso di un marito che percepisce il proprio reddito da due società agricole italiane di cui è socio; ma è altresì socio di società di capitali rumene che però non hanno distribuito utili.

Il Tribunale, nella determinazione dell’assegno in favore della moglie (che lavora anch’essa ma ha un redditto decisamente più contenuto del marito), aveva calcolato anche gli utili non distribuiti dalle società rumene.
Da qui, la decisione di impugnare.

La Cassazione – lo anticipiamo – ha però respinto il ricorso del marito.

La natura dell’assegno divorzile

Per comprendere i motivi del rigetto, occorre richiamare l’evoluzione giurisprudenziale che ha riguardato la natura dell’assegno divorzile.
Il tema, peraltro, era già stato recentemente trattato in alcuni articoli (QUI → e QUI →), per l’attualità delle decisioni che lo hanno riguardato.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 452/2021, ha affermato che l’eventuale squilibrio reddituale esistente tra gli ex coniugi va prioritariamente messo in relazione al sacrificio delle aspettative professionali della parte debole.
In altri termini, devono essere giudizialmente considerate le rinunce alle possibilità di guadagno – operate nel corso del matrimonio di comune accordo con l’allora consorte –  dalla parte che domanda l’assegno.

La Cassazione ritiene pertanto superato il criterio del mantenimento del tenore di vita (adottato fino al 2018).
Ora prevale la natura assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa dell’assegno divorzile.

Le ragioni della Corte di cassazione

Le premesse riguardanti il nuovo orientamente della Cassazione in tema di assegno di mantenimento e quote societarie permettono quindi di comprendere le ragioni della decisione in commento.

Per la Corte, la distinta soggettività giuridica rispetto alla persona fisica che ne detiene le quota non ostacola l’imputazione degli utili non distribuiti delle società al reddito.
L’accertamento del Giudice non deve infatti essere meramente formalistico; bensì mirare a quantificare le somme effettivamente disponibili dalle parti.

Di tal che, nel caso in cui uno dei coniugi sia titolare di quote di una società che non abbia distribuito gli utili, tali somme potranno in ogni caso ritenersi essere nella sua disponibilità: e, pertanto, essere valutate per la quantificazione dell’assegno divorzile.


Potete leggere il testo integrale dell’ordinanza QUI →

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