Fingere di riprendere altri con il cellulare può integrare il reato di molestie

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Fingere di riprendere altri con il cellulare può integrare il reato di molestie.

Così s’è espressa la Corte di cassazione in una recente sentenza, i cui contenuti commentiamo nel seguito.

Il fatto

La vicenda prende spunto in un contesto di volontariato, nel cui ambito una persona è stata “accusata” di aver rivolto il cellulare nei confronti di altra persona per effettuare, anche alla presenza dei figli minori della persona offesa, delle video-riprese.

L’accusato s’è difeso eccependo non vi fosse la prova relativa all’effettiva realizzazione dei video, nelle occasioni indicate dalla persona offesa.

La Cassazione ha però rigettato il suo ricorso.

Le ragioni della Corte di cassazione

La Corte ha infatti ritenuto che il contegno della persona abbia integrato gli elementi costitutivi della contravvenzione di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) perchè suscettibile di arrecare fastidio e disagio alla vittima.

La percezione dell’uso dell’apparecchio con modalità tali da consentire verosimilmente la videoripresa può senz’altro essere idonea ad ingenerare nella persona offesa il fondato timore di patire una fastidiosa invasione della propria sfera privata.
E quindi a minare la sua serenità d’animo nonchè ad arrecarle un turbamento effettivo e significativo.

Tanto basta, pertanto, per configurare il reato di molestia o disturbo alle persone.

La prova della realizzazione dei video

Per quanto precede, secondo la Cassazione non è rilevante che l’autore abbia effettivamente realizzato le videoriprese della persona offesa utilizzando il telefono cellulare.

E’ quindi sufficiente fingere di riprendere altri con il cellulare per integrare il reato di molestie, nel caso in cui queste non vogliano essere riprese.

Nella società dell’immagine, la Corte tenta così di riaffermare i principi giuridici alla base della civile convivenza e del rispetto della privacy di ognuno di noi.


Potete leggere il testo integrale della sentenza QUI →

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