No all’assegno divorzile per il coniuge che proviene da una famiglia agiata

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No all’assegno divorzile per il coniuge che proviene da una famiglia agiata.
Così la Corte di cassazione, con un’ordinanza depositata l’ultimo giorno del 2021, ha ridefinito ulteriormente i criteri della “perequazione”.

Avevamo già recentemente trattato la questione (QUI →), ma l’ordinanza in commento aggiunge nuovi ed interessanti profili.
Vediamo, di seguito, quali sono.

La vicenda in esame

La vicenda ha preso spunto dalla revoca dell’assegno divorzile già riconosciuto in favore di una moglie.
Quest’ultima ha presentato ricorso avanti la Corte d’Appello di Torino e, successivamente, alla Corte di cassazione.

La Corte d’Appello, rigettato il ricorso, aveva valutato che la condizione della ex moglie fosse complessivamente più solida di quella del marito, sin dall’inizio della vita matrimoniale.
Ciò in ragione di una più forte consistenza reddituale della famiglia di origine, che ha formato il suo livello reddituale priecedentemente ed in costanza di matrimonio.

Le motivazioni della Cassazione

La Corte ha rigettato il ricorso, negando l’assegno divorzile per il coniuge che proviene da una famiglia agiata.

Il Collegio ha condiviso le ragioni della Corte d’Appello ed affermato che i criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile non dipendano dal tenore di vita godibile durante il matrimonio.

Le precondizioni fattuali che secondo la Cassazione devono sussistere sono due:

  1. lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi
  2. il peggioramento della situazione economico-patrimoniale dell’avente diritto a causa del divorzio.

Qualora sia escluso lo squilibrio economico-patrimoniale tra le parti al momento del matrimonio ed alla sua conclusione e non vi sia stato un impoverimento di uno di loro al venir meno del vincolo coniugale, non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell’assegno divorzile.

La Corte ha negato l’assegno divorzile per il coniuge che proviene da una famiglia agiata.
Ciò in considerazione del fatto che la ex moglie – pur non lavorando – godeva e continua a godere di immobili ed entrate in ragione dell’agiata posizione economica della famiglia di origine.

Infine, la Cassazione ha affermato che il titolo posseduto dall’ex moglie le consenta di immettersi sul mercato del lavoro, restando comunque titolare di redditi che le garantiscono un’ampia autosufficienza economica.


Potete leggere il testo integrale dell’ordinanza QUI →

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