Superbonus 110%: è necessaria l’unanimità per determinate modifiche alle facciate

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Superbonus 110%: è necessaria l’unanimità per determinate modifiche alle facciate.

Così ha deciso la XIII Sezione civile del Tribunale Ordinario di Milano, con ordinanza del 15 Ottobre 2021.

Il tema è attualissimo e la pronuncia – benchè sia stata resa in sede cautelare e da un Tribunale – merita di essere analizzata con attenzione.

Il fatto

La vicenda era nata con il deposito dell’ordinanza con la quale il Tribunale aveva rigettato una domanda cautelare di sospensione dell’esecutività delle delibere adottate dall’assemblea condominiale formalizzata da undici condomini di un complesso di Milano costituito da 12 palazzine residenziali.

Le delibere impugnate avevano ad oggetto l’approvazione di opere edilizie per oltre 33 milioni di Euro soggette all’applicazione del Superbonus 110%.
Nell’occasione, il Tribunale in composizione monocratica si era espresso favorevolmente alla maggioranza dei condomini, non sospendendo l’esecuzione delle opere.
Potete leggere il provvedimento QUI →.

I condomini hanno però proposto reclamo avverso l’ordinanza sospensiva ed il Tribunale di Milano in composizione collegiale, all’esito del giudizio, ha accolto parzialmente le loro domande.

Il provvedimento del Tribunale di Milano

Il Collegio della XIII Sezione civile Tribunale di Milano ha affermato che anche in relazione alle opere di miglioramento energetico realizzate per l’accesso al Superbonus 110% sia necessaria l’unanimità per determinate modifiche alle facciate.

Il punto nodale dell’ordinanza è incentrato sulla possibile alterazione del decoro architettonico dell’inervento in facciata, la cui eventuale alterazione costituisce un limite imposto alla legittimità della innovazione diretta al miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato.

In particolare, ha osservato il Collegio che il comma I n. 1) dell’art. 1117 c.c. preveda che le facciate siano oggetto di proprietà comune.
Pertanto, nel caso in cui le modifiche alterino il decoro architettonico dell’edificio, la maggioranza dei due terzi non è sufficiente. Per tale scopo è necessaria l’unanimità.
Ogni alterazione del decoro incide sulle proprietà individuali – in termini di deprezzamento – il che rende necessario il consenso di ogni singolo condomino il quale acconsenta a tale alterazione e accetti il relativo rischio.

Solo con l’unanimità, pertanto, possono essere ritenute valide ed efficaci le decisioni assembleari che abbiano un impatto su uno o più degli immobili di proprietà privata che costituiscono il condominio.
Pertanto, anche nel caso di accesso al Superbonus 110% è necessaria l’unanimità per determinate modifiche alle facciate.

Il Regolamento condominiale

Occorre infine rilevare che il divieto alle immutazioni della facciata potrebbe essere espressamente previsto dal Regolamento condominiale.
Anche in questo caso, perchè la decisione dell’assemblea possa considerarsi valida ed efficacie sarà necessaria l’unanimità dei condomini proprietari.


Potete leggere il testo integrale dell’ordinanza QUI →


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Per approfondimenti od assistenza sugli argomenti trattati in questo articolo potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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