E’ legittimo l’obbligo vaccinale per il personale sanitario: così ha deciso il Consiglio di Stato.
La sentenza pone un punto fermo in materia; ed è quindi opportuno comprenderne meglio le motivazioni, sebbene i temi in trattazione siano certamente complessi.
Il fatto
La vicenda prende spunto dal ricorso presentato al TAR da esercenti alcune professioni sanitarie e da operatori di interesse sanitario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
I ricorrenti, non ancora sottopostisi alla vaccinazione contro il virus Sars-CoV-2, hanno contestato la leggittimità dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021 che prescrive l’obbligo vaccinale c.d. selettivo in ambito sanitario.
Detto obbligo vaccinale è stato posto al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.
Per quanto qui interessa, nel ricorso si sosteneva che la predisposizione e la sperimentazione delle soluzioni vaccinali per prevenire il virus Sars-CoV-2 non abbia consentito di raggiungere quelle condizioni di sicurezza e di efficacia dei vaccini, che devono precedere e assistere ogni prestazione sanitaria imposta ai sensi dell’art. 32 comma II Cost.
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso. E’ stato quindi presentato gravame avverso tale decisione.
Le motivazioni della decisione del Consiglio di Stato
Secondo il Consiglio di Stato è legittimo l’obbligo vaccinale per il personale sanitario.
Le tesi dei ricorrenti si fondano su due presupposti, il primo di ordine scientifico e il secondo di ordine giuridico, entrambi fallaci e quindi non condivisibili.
La sentenza è molto articolata e suddivisa in ragione di tali due aspetti: le critiche al procedimento scientifico di approvazione e le critiche di natura costituzionale.
Di seguito trattiamo i punti salienti; rimettendovi però alla lettura del testo integrale per la comprensione complessiva delle motivazioni che hanno indotto il Consiglio di Stato ha ritenere legittimo l’obbligo vaccinale per il personale sanitario.
L’immissione in commercio condizionata
Quanto al primo requisito, ha chiarito il Collegio che l’art. 14-bis del Reg. CE 726/2004 del Parlamento europeo preveda uno strumento normativo specifico per consentire la rapida messa a disposizione di medicinali.
La procedura di “immissione in commercio condizionata” (CMA, Conditional marketing authorisation) è specificamente concepita al fine di consentire una autorizzazione il più rapidamente possibile, non appena siano disponibili dati sufficienti.
Uno strumento di emergenza, che comunque fornisce un solido quadro per la sicurezza, le garanzie e i controlli post-autorizzazione.
Nell’immissione in commercio consizionata (CMA) il bilanciamento è imposto e assicurato da quattro rigorosi requisiti:
a) che il rapporto rischio/beneficio del medicinale risulti positivo;
b) che sia probabile che il richiedente possa in seguito fornire dati clinici completi;
c) che il medicinale risponda a specifiche esigenze mediche insoddisfatte;
d) che i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari
Come ha rilevato il Collegio, i quattro prodotti utilizzati nella campagna vaccinale sono stati regolarmente autorizzati dalla Commissione attraverso la procedura di autorizzazione condizionata.
Per il Consiglio di Stato si deve pertanto recisamente confutare e respingere l’affermazione secondo cui i vaccini contro il Sars-Cov-2 siano “sperimentali“.
L’esitazione vaccinale
Nelle valutazioni giuridiche e nel bilanciamento tra i due valori, quello dell’autodeterminazione individuale e quello della tutela della salute pubblica, il Consiglio di Stato ha affermato che non vi sia legittimo spazio né diritto di cittadinanza in questa fase di emergenza contro il virus Sars-CoV-2 per la c.d. esitazione vaccinale.
In un ordinamento democratico, come ha rilevato la Corte costituzionale (sentenza n. 5/2018) sulle vaccinazioni obbligatorie (re)introdotte dal D.L. n. 73 del 2017, rientra nella discrezionalità del legislatore prevedere la raccomandazione dei vaccini o l’obbligatorietà di questi.
La scelta tra la tecnica della persuasione e quella dell’obbligo dipende dal grado di efficacia persuasiva con il quale il legislatore, sulla base delle acquisizioni scientifiche più avanzate ed attendibili, riesce a sensibilizzare i cittadini in ordine alla necessità di vaccinarsi per il bene proprio e, insieme, dell’intera società.
La storia delle vaccinazioni obbligatorie in Italia mostra come, per ragioni complesse, il pendolo legislativo abbia oscillato tra la raccomandazione e l’obbligo, anche a fronte del crescente fenomeno della c.d. esitazione vaccinale
Obbligo vaccinale e valori costituzionali
Il Consiglio di Stato, nel quadro dei valori costituzionali, ha sempre rifiutato una concezione autoritaria e impositiva della cura, calata dall’alto e imposta alla singola persona.
Ha sempre rimarcato e difeso la sfera inviolabile della persona nell’autodeterminazione terapeutica; poiché il fine – ma anche il limite di ogni trattamento sanitario, anche obbligatorio – è sempre il “rispetto della persona umana”.
Ma, dall’altro lato, ha riconosciuto la legittimità, a date condizioni, dell’intervento autoritativo nella forma del c.d. biopotere dello Stato a tutela della salute pubblica quale interesse della collettività.
Vi rientrano le vaccinazioni obbligatorie, trattamenti sanitari imposti ai sensi dell’art. 32 comma II Cost.
La visione opposta, assolutizzante, unidirezionale e riduttivistica del diritto alla salute come appannaggio esclusivo dell’individuo sarebbe contraria alla Costituzione.
Ciò in quanto sarebbe insensibile al benessere della collettività e al già richiamato principio della solidarietà a tutela dei più fragili.
Pertanto, la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.: quando il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri.
I valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono certo molteplici e il contemperamento di questi molteplici principî lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive.
L’equilibrio che deve essere individuato tra la tecnica della raccomandazione e quella dell’obbligo.
Nel secondo caso, devono essere calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo. Ciò al fine di raggiungere, mediante la vaccinazione di massa, l’obiettivo della c.d. immunità di gregge.
Potete leggere il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato QUI →
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