Appalto, subappalto e responsabilità in solido del committente

Tempo di lettura: 4 minuti
4.7
(9)

Appalto, subappalto e responsabilità in solido del committente: il nostro ordinamento prevede differenti tipologie di responsabilità solidali, che abbiamo elencato e trattato in questo articolo.

La responsabilità solidale del committente ex D.Lgs. n. 276/2003

Con l’art. 29 del Decreto Legislativo n. 276/2003 (poi modificato dal D.L. n. 25/2017) è stata introdotta la responsabilità solidale fra committente ed appaltatore (o subappaltatore) per quanto riguarda il profilo retributivo dei dipendenti; nonchè dei soci di cooperativa, dei lavoratori autonomi e dei parasubordinati.
Si tratta di una tutela rafforzata in favore dei lavoratori impiegati negli appalti, mirata a consentire di ottenere il pagamento delle loro spettanze.

L’oggetto dell’obbligo è la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), nonché dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti – questi direttamente agli Enti (I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili) – in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Sono invece escluse le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

La norma è applicabile al committente imprenditore o datore di lavoro; ed esclusivamente nel caso di appalti tra privati.
L’obbligo sorge solidalmente con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori.
La solidarietà ha durata limitata a 2 anni dalla cessazione dell’appalto.

L’esclusione della responsabilità solidale

Il regime della responsabilità solidale è escluso:

  • per i committenti  che siano persone fisiche che non esercitano attività di impresa o professionale (ossia i c.d. “privati“);
  • per i committenti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

L’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 trova inoltre la sua principale limitazione nella previsione generale dell’art. 1676 c.c.
Qualora il committente provveda ad estinguere il suo debito nei confronti del subappaltatore, è infatti preclusa per i dipendenti di quest’ultimo la possibilità di agire direttamente nei confronti del committente.

Per Codice civile e Cassazione, il presupposto della solidarietà è infatti la persistenza di un debito del committente nei confronti dell’appaltatore o subappaltatore.

Va osservato che il D.L. n. 25/2017 abbia soppresso la possibilità per il committente di eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore o del subappaltatore.
Pertanto, a fronte di un inadempimento, il committente sarà tenuto a corrispondere il dovuto al dipendente; e rivalersi poi direttamente sull’appaltatore o subappaltatore.

Anche questa modifica è stata introdotta per rafforzare la tutela in favore dei lavoratori impiegati negli appalti.

Il principio di diritto affermato in materia dalla Corte di cassazione

Nell’ambito dei rapporti dianzi esposti, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto:

“in caso di subappalto, il subcommittente non può eccepire, a fronte della richiesta di versamento del corrispettivo del contratto, l’inadempimento del subappaltatore correlato alla possibilità dell’azione diretta nei suoi confronti dei dipendenti e degli ausiliari del subappaltatore, in quanto la norma di cui all’art. 1676 c.c. presuppone che la responsabilità del subcommittente operi nei limiti di quanto ancora dovuto al subappaltatore, e ciò in considerazione che, una volta versato il corrispettivo del contratto, viene meno anche la detta responsabilità solidale”.


Altre tipologie di responsabilità solidali in tema di appalto

Quella citata non è però l’unica ipotesi di responsabilità solidale nei contratti di appalto o di subappalto.
Vi sono infatti anche le seguenti altre ipotesi:

  1. quella prevista dall’art. 1676 c.c.
  2. quella prevista dall’art. 26 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008.
La responsabilità solidale ex art. 1676 c.c.

La responsabilità solidale prevista dall’art. 1676 c.c. è quella riguardante il diritto dei dipendenti dell’appaltatore a percepire la retribuzione da parte del committente, fino alla concorrenza del debito che il committente ha ancora nei confronti dell’appaltatore.

La responsabilità solidale ex art. 26 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008

La responsabilità solidale prevista dall’art. 26 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 riguarda invece l’onere gravante sul committente (che sia però “imprenditore“, quindi con esclusione dei soggetti privati) di rispondere in solido con l’appaltatore nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Si tratta del c.d. danno differenziale (potete leggere il nostro approfondimento sul tema nell’articolo pubblicato QUI →).

E’ una norma introdotta al fine di offrire il massimo della tutele dei lavoratori in caso di infortunio o malattia professionale, estendendo la responsabilità a tutte le figure di garanzia presenti nell’ambito del contratto d’appalto.

Tale responsabilità concorre con quella prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi.


Responsabilità concorsuale o non solidale

In ultimo, è opportuno accennare al fatto che vi siano altre norme che prevedano la responsabilità solidale tra committente ed appaltatore (o subappaltatore).

Un esempio tipico e ricorrente è quello delle norme in materia di risarcimento dei danni.

L’origine della solidarietà può essere, nel caso, la contestazione di un concorso tra committente ed appaltatore nella determinazione delle cause di un danno a terzi o di un infortunio.

Ovvero, pur in assenza di un concorso causale, può essere comunque ritenuta sussistere una responsabilità diretta del committente nella determinazione dell’infortunio e, quindi, può sorgere un vincolo di solidarietà tra quest’ultimo e l’appaltatore (al quale sono ascritte responsabilità personali, di natura differente) nel risarcimento dei danni dell’infortunato.

Potete approfondire l’argomento degli infortuni sul lavoro leggendo la nostra guida pratica, che abbiamo pubblicato QUI →


Potete leggere il testo integrale della sentenza QUI →

Potete contattare l’avv. Andrea Spreafico nel caso in cui necessitaste di consulenza od assistenza in materia.


E’ entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici, ne abbiamo trattato QUI →

(torna alla pagina delle notizie)

Ti è stata utile la lettura di questa articolo?

Clicca sulle stelle per dare un voto.

Media del voto 4.7 / 5. Numero dei voti: 9

Sii il primo ad esprimere un voto.