Subappalto e responsabilità in solido del committente: una recentissima sentenza della Corte di cassazione ci offre lo spunto per svolgere qualche breve considerazione in materia.
La responsabilità solidale del committente
Con l’art. 29 del Decreto Legislativo n. 276/2003 è stata introdotta la responsabilità solidale fra committente ed appaltante (o subappaltatore), quale tutela rafforzata in favore dei lavoratori impiegati negli appalti.
La norma è applicabile al committente imprenditore o datore di lavoro. Ed esclusivamente agli appalti tra privati ed a committenti che siano persone fisiche.
L’obbligo sorge solidarmente con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori; ed ha durata limitata in 2 anni dalla cessazione dell’appalto.
L’oggetto dell’obbligo è la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), nonché dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Sono invece escluse le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
L’esclusione della responsabilità solidale
L’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 trova la sua principale limitazione nella previsione generale dell’art. 1676 c.c.
Qualora il committente provveda ad estinguere il suo debito nei confronti del subappaltatore, è infatti preclusa per i dipendenti di quest’ultimo la possibilità di agire direttamente nei confronti del committente.
Per Codice civile e Cassazione, il presupposto della solidarietà è infatti la persistenza di un debito del committente nei confronti dell’appaltatore o subappaltatore.
I principi di diritto affermati in materia dalla Corte di cassazione
In ragione dei principi dianzi esposti, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“in caso di subappalto, il subcommittente non può eccepire, a fronte della richiesta di versamento del corrispettivo del contratto, l’inadempimento del subappaltatore correlato alla possibilità dell’azione diretta nei suoi confronti dei dipendenti e degli ausiliari del subappaltatore, in quanto la norma di cui all’art. 1676 c.c. presuppone che la responsabilità del subcommittente operi nei limiti di quanto ancora dovuto al subappaltatore, e ciò in considerazione che, una volta versato il corrispettivo del contratto, viene meno anche la detta responsabilità solidale”.
E pure un ulteriore principio di diritto:
“l’eccezione inadempimento da parte del committente (ovvero del subcommittente) adducendo la propria eventuale corresponsabilità solidale per crediti lavorativi o previdenziali conseguenti alle prestazioni svolte dagli ausiliari dell’appaltatore ovvero del subappaltatore ai sensi dell’art. 29 comma II del D.Lgs. n. 276 del 2003 non può essere accolta ove, per i crediti lavorativi sia decorso il termine di decadenza applicabile ratione temporis, e ove, per i crediti previdenziali, sia maturato il termine prescrizionale del versamento dei contributi, senza che siano state avanzate richieste di pagamento da parte degli eventuali creditori“.
Altre tipologie di responsabilità solidali in tema di appalto
Quella citata non è però l’unica ipotesi di responsabilità solidale nei contratti di appalto.
Vi sono infatti anche le seguenti altre ipotesi:
La prima ipotesi è quella riguardante il diritto dei dipendenti dell’appaltatore a percepire la retribuzione da parte del committente, fino alla concorrenza del debito che il committente ha ancora nei confronti dell’appaltatore.
La seconda ipotesi riguarda invece l’onere gravante sul committente (che sia però “imprenditore“, quindi con esclusione dei soggetti privati) di rispondere in solido con l’appaltatore nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
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E’ entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici, ne abbiamo trattato QUI →