Vizi dell’opera e regresso nei confronti del subappaltatore

Tempo di lettura: 6 minuti
4.5
(4)

La Corte di Cassazione ha emesso una interessante ordinanza in tema di denuncia dei vizi dell’opera e regresso nei confronti del subappaltatore.

Benchè l’appalto sia un argomento di natura “tecnica“, l’interesse ad approfondirlo è certamente piuttosto diffuso; atteso il fatto che, quale privato o nell’ambito del proprio lavoro, è frequente che chiunque possa divenire parte (committente, appaltatore, subappaltatore) di un contratto appalto di opere o di servizi.

La denuncia dei vizi e difetti

Il Codice civile indica agli art. 1667 c.c. ed all’art. 1669 c.c. i termini per l’effettuazione della denuncia nell’ambito dei rapporti d’appalto, differenziando due casi.

Nel caso di vizi “lievi”, il termine è di sessanta giorni dalla scoperta; e l’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera.

Nel caso di vizi gravi, il termine è di un anno dalla scoperta; ed il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

Per un approfondimento sul tema, potete leggere l’articolo pubblicato QUI→

L’azione di regresso

Il regresso consiste nella richiesta di rimborso, formulata da un condebitore nei confronti degli altri condebitori solidali, del pagamento effettuato al comune creditore.

L’azione di regresso può essere svolta nei confronti di coloro che si sono assunti la responsabilità del pagamento: tali condebitori si indicano quali “obbligati in via di regresso“.

Per quanto qui d’interesse, i subappaltatori sono obbligati in via di regresso rispetto agli appaltatori, che si sono direttamente assunti le obbligazioni nei confronti del committente.

La posizione degli “obbligati in via di regresso” differisce dagli “obbligati diretti“, ossia da coloro che hanno assunto originariamente il debito.

Nei confronti di questi ultimi si può usare l’azione diretta, obbligandoli al pagamento del debito.

Va però segnalato che, in tema d’appalto, la Corte di Cassazione abbia previsto la possibilità che i danneggiati acquirenti possano agire per il risarcimento dei danni da rovina o difetti di cose immobili di lunga durata direttamente anche verso l’appaltatore e i subappaltatori (al riguardo, si richiama: Cass. civ. Sez. II ord. 16 Novembre 2017 n. 27250).

La vicenda storica

Chiariti gli aspetti normativi che caratterizzano l’argomento in trattazione, è necessario esaminare il fatto che ha determinato la pronuncia della Corte di Cassazione.

La vicenda ha avuto ad oggetto l’azione promossa da un Condominio nei confronti di due Società, rispettivamente, committente-venditrice ed appaltatrice delle opere di realizzazione del condominio stesso.

Il Condominio ha chiesto di accertare i vizi di costruzione dell’immobile condominiale, sostenendo fossero tali da menomare apprezzabilmente il suo normale godimento e da pregiudicarne la conservazione, incidendo sulla stabilità futura, con la conseguente condanna al risarcimento dei danni causati dai vizi denunciati e riscontrati; o, in alternativa, alla loro eliminazione.

L’appaltatrice delle opere ha chiamato in causa una terza Società, alla quale aveva affidato l’esecuzione in subappalto di tutti i lavori di costruzione dell’immobile, per agire in regresso nei suoi confronti.

Nessuna azione diretta è stata proposta dal Condominio verso il subappaltatore, ai sensi dell’art. 1669 c.c.

La Società subappaltatrice ha eccepito ritualmente la decadenza della Società appaltatrice dall’azione di regresso per la violazione del termine di 60 giorni stabilito per la comunicazione della denuncia, decorrente dal ricevimento della denuncia medesima da parte del Condominio attore.

La causa è stata decisa dal Tribunale; e poi dalla Corte d’Appello, che ha condannato la subappaltatrice a tenere indenne l’appaltatrice nei confronti del Condominio.

La sentenza d’appello

Per meglio comprendere gli arresti ai quali è pervenuta la Corte di Cassazione, è necessario prima soffermarsi sulla pronuncia resa dalla Corte d’Appello.

La Corte d’Appello ha infatti affermato che la responsabilità per i vizi esecutivi riscontrati nell’immobile condominiale doveva essere attribuita alla Società subappaltatrice.

Quest’ultima, come da contratto di subappalto, aveva realizzato l’opera in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

La Corte ha rilevato inoltre che fosse intervenuta tra la Società appaltatrice e la subappaltatrice una transazione, in forza della quale quest’ultima si era impegnata ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere necessarie per l’eliminazione dei vizi e dei difetti che fossero stati denunciati successivamente alla sottoscrizione dell’accordo dagli acquirenti delle unità immobiliari.

Tale transazione, contenendo un riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera da parte della subappaltatrice, implicava la superfluità della tempestiva denuncia a cura del committente nonché l’obbligo di emendare detti vizi, una volta che essi fossero stati giudizialmente accertati.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione la Società subappaltatrice.

L’ordinanza della Corte di Cassazione

Lo Corte di Cassazione ha analizzato le questioni attinenti i vizi dell’opera e quelle attinenti il regresso nei confronti del subappaltatore; fornendo utili precisazioni al riguardo.

Innanzitutto, la Corte ha osservato che, nonostante l’autorizzazione del committente, la stipulazione di un contratto di subappalto instauri un rapporto obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore; al quale il committente rimane estraneo.
Quest’ultimo pertanto non acquista diritti né assume obblighi direttamente verso il subappaltatore.

Il fatto che il subappalto abbia riguardato la costruzione dell’intera opera appaltata e che i difetti rilevati fossero ascrivibili esclusivamente all’opera del subappaltatore non esclude la legittimazione passiva dell’appaltatore nei confronti della domanda risarcitoria proposta dal terzo (nella fattispecie, il Condominio).

Inoltre, la Cassazione ha affermato che l’appaltatore sia tenuto a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell’opera a lui contestati dal committente.

Prima della formale denuncia di quest’ultimo, l’appaltatore non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe:

  • accettare l’opera nonostante i vizi palesi
  • non denunciare mai i vizi occulti
  • denunciarli tardivamente.

In considerazione di quanto precede, deve rilevarsi che l’appaltatore possa agire in giudizio contro il subappaltatore solo all’esito della tempestiva denuncia inoltrata dal committente.

La denuncia del committente

La Corte di Cassazione ha affermato che la denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non sia idonea a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall’appaltatore ai sensi dell’art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall’appaltatore o da suo incaricato.

In tema di appalto, ai fini della garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, il riconoscimento del vizio proveniente non dall’appaltatore ma da un subappaltatore, che non abbia operato in rappresentanza o su indicazione dell’appaltatore, non esime il committente dalla denunzia del vizio nel termine di decadenza.

Stante la reciproca indipendenza tra appalto e subappalto, i rapporti contrattuali restano distinti ed autonomi, nonostante il nesso di derivazione dell’uno dall’altro.

Sicché nessuna diretta relazione si instaura tra il committente e il subappaltatore.

Ne consegue che l’eventuale ammissione, da parte del subappaltatore, dell’esistenza di difformità o vizi dell’opera non può ritenersi equipollente al loro riconoscimento, il quale deve provenire dall’appaltatore ex art. 1667 c.c. (o ex art. 1669 c.c.), per poter costituire ragione di esonero dalla denunzia che la stessa norma impone al committente di rivolgere, ugualmente all’appaltatore ed a pena di decadenza dalla garanzia, entro i termini individuati dalle norme citate.

La responsabilità del subappaltatore

La responsabilità del subappaltatore è qualificata come condizionata, perché l’appaltatore può farla valere unicamente qualora, a sua volta, il committente abbia inoltrato identica pretesa nei suoi confronti.

La ratio della norma sull’onere della tempestiva denuncia ai fini dell’esercizio del regresso, a cura dell’appaltatore verso il subappaltatore, è ravvisabile nell’esigenza di consentire al subappaltatore di provvedere in tempi rapidi agli adeguamenti o alle riparazioni.
Od, in alternativa, di dimostrare che l’opera in realtà sia esente da difformità o vizi o difetti; o che essi non siano a lui imputabili.

Ove il subappaltatore abbia assunto un preliminare impegno verso l’appaltatore ad eliminare i vizi o difetti che dovessero in futuro essere denunciati dal committente, tale assunzione di garanzia preventiva non può esonerare l’appaltatore dall’onere della comunicazione della denuncia inoltrata successivamente dal committente (o del suo rifiuto dell’opera), ai sensi dell’art. 1670 c.c.

L’interesse alla proposizione dell’azione di regresso diviene attuale solo dopo l’invio della denuncia a cura dell’appaltante.

Solo rispetto alla comunicazione di tale denuncia il subappaltatore può infatti orientare la propria difesa, ammettendo l’integrazione dei vizi e difetti denunciati e la loro riconducibilità all’esecuzione del subappalto. Ovvero negandone l’oggettiva esistenza; o la subiettiva imputazione.

I vizi e difetti rispetto ai quali l’appaltatore è tenuto a rispondere e che quest’ultimo può “riversare” sul subappaltatore sono infatti individuati e circoscritti esclusivamente dalla denuncia dell’appaltante.

L’impegno all’eliminazione genericamente assunto prima della denuncia – diversamente dall’impegno assunto all’esito della denuncia – non esonera l’assuntore dall’onere della comunicazione al subappaltatore della denuncia inviata dall’appaltante entro 60 giorni dal suo ricevimento, sotto pena di decadenza dell’azione di regresso.

Il principio di diritto

In forza delle ragioni sin qui riassunte, la Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto:

In tema di garanzia per le difformità e i vizi nell’appalto o di rovina o difetti di cose immobili di lunga durata, ove il subappaltatore abbia assunto un preventivo e generico impegno verso l’appaltatore ad eliminare i vizi o difetti che dovessero in futuro essere denunciati dal committente, tale assunzione di garanzia preventiva non può esonerare l’appaltatore dall’onere della comunicazione della denuncia inoltrata successivamente dal committente, ai sensi dell’art. 1670 c.c., perché l’interesse alla proposizione dell’azione di regresso diviene attuale solo dopo l’invio della denuncia a cura dell’appaltante“.


Se desiderate approfondire il tema, potete leggere il testo integrale dell’ordinanza della Cassazione QUI →

Per la relativa consulenza od assistenza nell’ambito degli argomenti trattati in questo articolo, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

(tona alla pagina delle notizie)

Ti è stata utile la lettura di questa articolo?

Clicca sulle stelle per dare un voto.

Media del voto 4.5 / 5. Numero dei voti: 4

Sii il primo ad esprimere un voto.