E’ finita l’epoca del corteggiamento…?

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E’ finita l’epoca del corteggiamento…?

La giurisprudenza di legittimità, nel tempo, ha tracciato le linee di confine tra ciò che è lecito e ciò che può essere considerato reato anche in tema di corteggiamento.

Una recente sentenza della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione ci permette di trattare la materia.

Il fatto oggetto del giudizio

Il fatto che ha caratterizzato la vicenda è quello di un “corteggiatore” che non si sia limitato a frasi d’amore o a regali (in ogni caso, indesiderati), ma abbia posto in atto appostamenti ed insistenti inseguimenti della persona offesa nei luoghi nei quali ella si doveva recare.

Le ragioni della Corte

Per la Corte è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.

Non è quindi necessario che le condotte tenute dal “corteggiatore” abbiano carattere minaccioso.

E’ sufficiente il carattere di un’azione sempre più assillante – in termini di ripetitività, anche in considerazione della brevità del lasso temporale – per integrare la condotta penalmente rilevante di “atti persecutori”, allorchè tali azioni abbiano avuto il citato effetto destabilizzante.

E’ quindi finita l’epoca del corteggiamento…?

Cosa è lecito e cosa è stalking, oggi?

La domanda non è nè di immediata nè di facile risposta.
Ciò in quanto, all’evidenza, l’equilibrio tra ciò che è lecito od illecito nell’arte del corteggiamento è sempre meno preventivabile, bensì è rimesso all’effetto assolutamente soggettivo che una o più condotte possono aver avuto sul destinatario/destinataria e sull’equilibrio psicologico di quest’ultimo/a.

Starà pertanto al corteggiatore valutare innanzitutto quali condotte possano essere messe in atto, in relazione allo specifico stato del soggetto destinatario di tali condotte.
Dovrà poi comprendere (o sforzarsi di comprendere) quali siano gli effetti che le sue condotte abbiano avuto sul destinatario. E, conseguentemente, dovrà gradarle.
Ed infine interromperle, qualora abbia la prova del fatto – o possa fondatamente presumere – che siano sgradite.

Non è quindi possibile elencare, in modo oggettivo e tassativo, ciò che è lecito rispetto a ciò che potrebbe integrare un reato, oggigiorno.


Potete leggere il testo integrale della sentenza della Quinta Sezione penale QUI

Per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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