Risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore e fallimento

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Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2061 depositata il 28 gennaio 2021, hanno analizzato l’efficacia delle disposizioni introdotte dalla L. n. 124/2017 in relazione alla risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore, poi fallito.

In tale ambito, le SSUU hanno affermato i seguenti principio di diritto:

A) l’art. 1 commi 136-140 della L. n. 124/2017 non ha effetti retroattivi, pertanto trova applicazione esclusivamente per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l’inadempimento dell’utilizzatore non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore (il 29 agosto 2017); pertanto, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia successivamente intervenuto il fallimento dell’utilizzatore, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest’ultimo tipo negoziale applicarsi la disciplina di cui all’art. 1526 c.c. e non quella dettata dall’art. 72-quater L.F.

B) in base all’art. 1526 c.c., in caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente ha l’onere di indicare nella domanda di insinuazione al passivo ai fini del risarcimento del danno l’applicazione dell’eventuale clausola penale stipulata in suo favore, offrendo al Giudice delegato la possibilità di valutare se detta penale sia equa ovvero manifestamente eccessiva; a tale riguardo, avrà l’onere di indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing ovvero, in mancanza, di allegare una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa.

Val al testo della sentenza →


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