Gli infortuni sulle piste da sci

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Con l’arrivo della neve e la crescita del numero di persone che frequentano la montagna anche durante la stagione invernale, sono in progressivo aumento gli incidenti e gli infortuni.

Solo sulle piste dei comprensori dell’Alto Adige, nel corso della stagione invernale 2022/2023 sono stati rilevati oltre 11.200 infortuni.
La caduta senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa più frequente di infortunio, “colpendo” uomini e donne in misura pressocché paritetica.

Significativo, inoltre, il fatto che oltre il 90% di tali infortuni sia avvenuta su piste “facili” (azzurre o rosse).

In ragione di tali dati e del fatto che il tema delle norme che regolano gli sport invernali – entrate in vigore nel gennaio del 2022 – sia ancora poco noto, abbiamo ritenuto utile approfondire l’argomento.

Il nuovo quadro normativo

La norma di riferimento, per quanto qui di interesse, è il Decreto Legislativo 28 Febbraio 2021 n. 40, che ha creato una disciplina organica della normativa vigente per la pratica in sicurezza degli sport invernali, rivolta sia ai praticanti che ai professionisti del settore.

Sono così state superate le norme del DM Infrastrutture e Trasporti del 20 Dicembre 2005 (in GU n. 299 del 24 Dicembre 2005) ed, in particolare il suo allegato n. 2: ossia il c.d. “Decalogo dello Sciatore“.

Le disposizioni del decreto sono divenute applicabili in Italia a decorrere dall’1 Gennaio 2022 ed offrono un catalogo delle norme di comportamento (artt. 18-22) da tenere durante la pratica degli sport invernali; oltre a specifici obblighi e divieti per i praticanti, che hanno il fine ultimo di prevenire gli infortuni sulle piste da sci.

I destinatari delle norme

Benchè nel decreto sia stato fatto quasi sempre riferimento agli “sciatori” quali soggetti destinatari delle norme di legge, occorre precisare che, per espresso richiamo di alcuni articoli, queste ultime siano applicabili alle seguenti categorie di praticanti degli sport invernali (elencate utilizzando le denominazioni contenute nel provvedimento normativo):

  • sciatori in pista
  • sciatori fuori pista
  • snowboarders
  • scialpinisti
  • utenti del telemark
  • escursionisti
  • utilizzatori di racchette da neve.
Norme di comportamento

Tra le norme di comportamento di immediato e generale interesse per la prevenzione degli infortuni sulle piste da sci, vi sono:

  • l’obbligo del casco protettivo (art. 17)
  • l’obbligo di prudenza (art. 18).

L’obbligo del casco protettivo omologato è stato previsto per tutti i praticanti minorenni.

I dispositivi utilizzabili devono essere conformi a quelli indicati nel Regolamento (UE) 2016/425 ed avere la marcatura prevista dalla legge.

L’obbligo di prudenza (art. 18)

Particolare attenzione è stata posta, nel provvedimento, per descrivere la condotta prudenziale che deve essere sempre mantenuta sulle piste da sci per evitare (o diminuire il numero e le conseguenze) degli infortuni sulle piste da sci.

Il legislatore ne ha reso un elenco preciso:

1. Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l’uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste.

2. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità propria e altrui.

3. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

4. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all’intensità del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell’attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima.

Oltre alla generale prudenza ed attenzione nonchè all’adeguamento della condotta alle proprie capacità, coloro che percorrono le piste da sci devono osservare precisi comportamenti nel caso di alcune delle “manovre” tipicamente attuabili durante le discese.

Anche in relazione a tali situazioni, il decreto legge ha fornito una serie di indicazioni cogenti.

La precedenza (art. 19)

Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle.

Questa è la “regola” principale che caratterizza l’individuazione delle responsabilità in caso di scontro tra utenti delle piste da sci.

Il sorpasso (art. 20)

Il decreto ha preso in considerazione un’altra situazione potenzialmente fonte di rischio, quella del sorpasso:

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

E’ quindi la distanza tra gli utenti il fattore che, per il legislatore, comporta un’apprezzabile attenuazione del rischio durante l’effettuazione della manovra di sorpasso.

L’incrocio (art. 21)

Altra situazione di rischio è quella determinata dalla presenza di incroci tra le piste da sci:

1. Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell’incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un’altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso.

2. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri.

Lo stazionamento (art. 22)

Il decreto legislativo ha affrontato anche i fattori di rischio generati dagli utenti fermi lungo le piste da sci o nei pressi dei rifugi (ristoranti, bar, ecc.), dando una serie di prescrizioni:

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.

3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

5. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.

L’omissione di soccorso (art. 23)

Nel decreto legislativo viene affrontato anche il tema dell’omissione di soccorso – fattispecie differente da quella normata dall’art. 593 del Codice penale – per la quale è stata prevista una sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui, nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non si presti l’assistenza occorrente, ovvero non si comunichi immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente.

Il transito e la risalita (art. 24)

Particolari disposizioni riguardano poi il transito sulle piste e la loro risalita:

1. È vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità.

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all’articolo 25, comma 3.

3. In occasione di gare o sedute di allenamento è vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l’utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente decreto, nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.

I mezzi meccanici (art. 25)

Anche la contemporanea presenza sulle piste da sci di sportivi e di mezzi meccanici ha trovato nuova regolamentazione nel decreto, sempre nell’ottica di prevenire gli infortuni sulle piste da sci:

1. È fatto divieto ai mezzi meccanici di utilizzare le piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonché al soccorso, possono accedere a questi ultimi solo fuori dall’orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza. In tali casi, la presenza dei mezzi meccanici nelle piste deve essere segnalata con apposita segnaletica luminosa e acustica.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Lo sci fuori pista, lo scialpinismo e le attività escursionistiche (art. 26)

Il decreto ha regolamentato anche la pratica di attività svolte nei comprensori sciistici, ma al di fuori delle piste da sci sia con gli sci che con altre attrezzature:

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.

3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.

4. Il gestore dell’area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.

La percorribilità delle piste in base alle capacità degli sciatori (art. 27)

E’ significativo il rimando del legislatore alle capacità fisiche e tecniche di ogni utente, limiti soggettivi che devono caratterizzare sia la scelta degli itinerari sia la loro percorrenza:

1. Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera ai sensi dell’articolo 5, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche.

Lo snowboard, il telemark e le altre pratiche sportive (art. 39)

Il decreto indica espressamente, quali destinatari delle norme, gli sciatori.

Nelle sue disposizioni finali, ed in particolare all’art. 39, viene però precisato che:

1. Le norme previste dal presente decreto per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa.

Il concorso di responsabilità (art. 28)

Il legislatore ha mutuato il concetto di presunzione legale di colpa concorrente previsto dall’art. 2054 c.c. per la circolazione dei veicoli al caso di scontro tra sciatori.

L’art. 28 del decreto stabilisce infatti che:

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.

L’assicurazione obbligatoria (art. 30)

Un altro aspetto degno di interesse è quello riguardante l’assicurazione RCT (responsabilità civile per danni a terzi) che diviene obbligatoria per tutti colore che “utilizzano le piste da sci”.

1. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.

Nel caso in cui l’utilizzatore delle piste da sci non fosse già in possesso di una propria assicurazione o non fosse comunque assicurato, dovrà quindi obbligatoriamente stipulare l’assicurazione messa a disposizione dal gestore degli impianti.

In questo secondo caso, occorre sottolineare che rispetto ad una polizza stipulata antecedentemente sarà impossibile “contrattare” i vari aspetti che caratterizzano l’assicurazione (massimali di copertura, franchigie, scoperti, ecc.).

I controlli (art. 29)

Il decreto ha elencato i seguenti soggetti quali titolati a provvedere al controllo del rispetto della normativa ed all’irrogazione delle relative sanzioni:

  • Polizia di Stato
  • Arma dei carabinieri
  • Corpo della Guardia di finanza
  • Corpi di polizia locali.
Gli accertamenti alcolemici e tossicologici (art. 31)

Va segnalato che, mutuando le norme previste per la circolazione dei veicoli, il legislatore ha introdotto il divieto di praticare gli sport invernali in stato di ebbrezza conseguente all’assunzione di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti.

Per il rispetto di tale divieto sono consentiti accertamenti e prove mediante apparecchiature portatili.

Gli organi di polizia hanno la facoltà di accompagnare i soggetti risultati positivi ai c.d. pre-test presso il più vicino ufficio o comando e di sottoporli ad accertamenti con gli strumenti e le procedure previste dal Codice della Strada.

Le sanzioni (art. 33)

Il decreto ha introdotto nel nostro ordinamento una serie di sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni degli obblighi e dei divieti previsti durante la pratica degli sport invernali.
E previsto che le Regioni ed i Comuni possano adottare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle di cui al presente capo per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

L’art. 33 prevede che, salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si applichino le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

(…)

e) da 50 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 18 (Velocità e obbligo di prudenza), 19 (Precedenza), 20 (Sorpasso), 21 (Incrocio), 22 (Stazionamento);

f) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all’art. 24 (Transito e risalita);

g) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all’art. 25 (Mezzi meccanici);

h) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all’art. 26 (Sci fuori pista, sci-alpinismo
e attività escursionistiche
);

i) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all’art. 27 comma 1 (Percorribilità delle piste in base alle capacità degli sciatori);

l) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all’art. 30 (Assicurazione obbligatoria) oltre al ritiro dello skipass;

m) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all’art. 31 (Accertamenti alcolemici e tossicologici).

Le violazioni gravi o reiterate

Il decreto ha previsto, in caso di violazioni di particolare gravità delle condotte vietate od in caso reiterazione delle violazioni, che in aggiunta alla sanzione pecuniaria possa essere disposto il ritiro del titolo di transito giornaliero o la sospensione dello stesso fino a giorni tre.

Al trasgressore è rilasciato un documento per consentirgli l’utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio.

In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo può essere definitivamente ritirato.


Se desiderate approfondire l’argomento, per la relativa consulenza od assistenza, potete contattare l’avv. Andrea Spreafico o l’avv. Gaia Spreafico.

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