Autovelox e segnaletica stradale

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Autovelox e segnaletica stradale: la Corte di Cassazione ha affermato che debba essere annullata la multa elevata mediante l’uso di un apparecchio posizionato a meno di 1 km dal segnale stradale che impone il limite di velocità.

La notizia ha recentemente avuto ampia diffusione sui principali media; ma spesso è stata proposta in modo poco preciso.

Abbiamo quindi ritenuto di approfondire la questione, fornendo i chiarimenti e le precisazioni che riteniamo utili per consentire a tutti di valutare se un accertamento della velocità e l’eventuale relativa sanzione debbano considerarsi legittimi od illegittimi.

Il quadro normativo

Per comprendere l’ambito in cui si pone la questione in esame è necessario richiamare il quadro normativo di riferimento.
In materia di utilizzo di apparecchiature di rilevazione della velocità (c.d. autovelox) sono infatti plurime le norme (leggi, regolamenti, atti amministrativi) che prescrivono le “distanze minime” da osservarsi.

Alcune norme prescrivono le distanze minime richieste tra il segnale che avverte della presenza dell’autovelox e la postazione di rilevamento; altre, prescrivono le distanze minime richieste tra il segnale che impone la velocità e la postazione di rilevamento.

Entrambe le distanze devono essere rispettate perchè la velocità possa essere legittimamente rilevata ed, ove ne ricorrano le condizioni, possa essere legittimamente contestato l’eccesso di velocità.

Riguardo allo specifico tema della “Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo” le norme alle quali occorre far riferimento sono dettagliate nel Capo 7 allegato al D.M. n. 282/2017.

La distanza della postazione dal segnale che avverte del controllo di velocità

Recentemente, il legislatore ha introdotto delle norme a tutela dei conducenti che prescrivono l’obbligo di segnalare le postazioni degli autovelox.

Il Capo 7 del D.M. n. 282/2017 prevede infatti che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere presegnalate, secondo le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti mediante segnali stradali e/o dispositivi di segnalazione luminosi.

I segnali stradali ed i dispositivi di segnalazione luminosi che avvertono della presenza di un autovelox devono essere installati con adeguato anticipo rispetto alla postazione di rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante.

A tal fine, la distanza minima che viene ritenuta adeguata è quella indicata per la collocazione dei segnali di prescrizione dall’art. 79 comma 3 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Pertanto, i segnali stradali od i dispositivi luminosi che avvertono della presenza di un autovelox devono essere posti alle seguenti distanze minime:

  • m. 80 sulle strade urbane con limite a 50 km/h
  • m. 150 sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h)
  • m. 250 sulle strade extraurbane principali e sulle autostrade.
La distanza della postazione dal segnale che impone il limite di velocità

Quanto precede si riferisce esclusivamente alle distanze dei segnali o dei dispositivi luminosi che avvertono della presenza di un autovelox.
Mentre, la distanza minima che deve sussistere tra la postazione di rilevazione ed il segnale stradale che impone il limite di velocità nel tratto oggetto di controllo è regolata da altre norme, nei termini che seguono.

L’art. 25 comma 2 della L. 29 luglio 2010 n. 120 dispone che “fuori dei centri abitati (gli autovelox) non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità“.

Tale disposizione è integrata da quanto previsto dal Capo 7.5 del D.M. n. 282/2017, il quale specifica che la distanza minima di un chilometro si applichi unicamente quando ricorrono le seguenti circostanze:

  • il controllo delle violazioni deve essere effettuato fuori dei centri abitati
  • il controllo delle violazioni deve essere effettuato a distanza
  • il limite imposto è diverso da quello fissato in generale per la categoria di strada o da quello fissato in particolare per la categoria di veicolo.
I limiti generali per tipologia di strada

In relazione a quest’ultimo aspetto, per individuare i limiti generali prescritti per ogni tipologia di strada occorre far riferimento all’art. 142 del Codice della Strada:

  • 50 km/ per le strade urbane
  • 90 km/h per le strade extraurbane secondarie
  • 110 km/h per le strade extraurbane principali
  • 130 km/h per le autostrade.
La presenza di intersezioni prima della postazione di rilevazione

Una ulteriore particolarità è rappresentata dal caso in cui la strada presenti intersezioni a distanza ravvicinata rispetto alla postazione di rilevazione.

Deve, in tal caso, farsi riferimento al disposto di cui al Capo 7.6 allegato al D.M. n. 282/2017, il quale dispone che “Nel caso di diverso limite massimo di velocità anche lungo un solo ramo della intersezione, sia maggiore che minore rispetto a quello ripetuto dopo l’intersezione, la distanza minima di un chilometro si computa dopo quest’ultimo in modo da garantire a tutti gli utenti della strada in approccio alla postazione lo stesso trattamento“.

Pertanto, fuori dai centri abitati, le postazioni degli autovelox non possono essere posizionate ad una distanza inferiore ad 1 km dall’ultimo segnale indicante il limite di velocità, ma solo se il limite sia differente da quello fissato in linea generale per la categoria di strada.

La pronuncia della Corte di Cassazione

La notizia diffusa dai media prende spunto da una recente ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione. Ma, come anticipato, è stata riportata spesso in modo inesatto; creando non poca confusione.

Va quindi precisato che la Corte abbia rilevato che, sebbene il ricorrente non avesse fatto espressamente valere il mancato rispetto della distanza minima tra il luogo ove è posizionato il segnale di limite della velocità e la postazione dell’autovelox, tale circostanza possa essere rilevata d’ufficio.

Ciò in quanto l’omesso rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale che impone il limite di velocità e la postazione dell’autovelox è un requisito previsto da una norma di legge (il richiamato art. 25 comma 2 della L. 120/2010) e da un atto amministrativo (i Capi 7.5 e 7.6 dell’allegato al D.M. n. 282/2017).

Pertanto, per la Cassazione deve sempre ritenersi annullabile il verbale con cui è stata contestata la violazione dell’art. 142 del Codice della Strada accertata mediante utilizzo dell’autovelox qualora l’apparecchiatura risulti illegittimamente posizionata ad una distanza inferiore a 1 km dal cartello segnalatore della velocità consentita.


Per approfondire il tema, potete leggere il testo integrale dell’ordinanza della Corte di Cassazione QUI →

Per consulenza od assistenza sugli argomenti trattati in questo articolo potete contattare l’avv. Andrea Spreafico.

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