I rapporti tra videosorveglianza, atti vandalici e privacy dei vicini

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I rapporti tra videosorveglianza, atti vandalici e privacy dei vicini.

Il bilanciamento tra diritto alla sicurezza e diritto alla privacy trova nuovi equilibri, dopo l’ordinanza n. 27233/2022 della Corte di cassazione?

Vediamo, di seguito, di cosa si tratti.

Il fatto

Avanti il Tribunale di Sassari è stato chiesto di dichiarare illecita e priva di utilità pubblica generale la telecamera di videosorveglianza installata da una vicina di casa; con consegente rimozione e distruzione delle registrazioni, oltre al risarcimento dei danni subiti.

La principale doglianza è risultata essere il fatto che la telecamenra, per il suo posizionamento diretto verso la porta d’ingresso e una finestra della casa del vicino, era in condizione di riprendere la sua vita privata.

La proprietaria della telecamera ha negato qualsiasi invasione della vita privata del vicino.
Ed ha precisato che la telecamera:

  • non fosse in grado di riprendere lo spazio visivo indicato nel ricorso
  • fosse stata installata al solo fine di impedire i ripetuti danneggiamenti alla propria autovettura parcheggiata di fronte all’abitazione.

Ha inoltre precisato che il collegamento con la polizia fosse stato predisposto in modo che la registrazione delle riprese venisse cancellata automaticamente, dopo 24 ore, se l’autorità di pubblica sicurezza non ne avesse ritenuto l’utilità ai fini delle indagini.
La proprietaria della telecamera ha infine dichiarato che l’installazione avesse consentito di individuare e denunciare il responsabile dei danneggiamenti e delle minacce subìti in precedenza.

Il Tribunale di Sassari ha rigettato il ricorso. Ed il vicino di casa ha impugnato tale decisione.

Le ragioni della Corte di cassazione

La Cassazione ha confermato le sentenze di primo e secondo grado, con decisione che ipotizza possibili nuovi rapporti tra videosorveglianza, atti vandalici e privacy dei vicini.

La Corte ha ritenuto non provato il presupposto della interferenza della telecamera nella sfera privata del ricorrente; non ritenendo che, per sè sola, la possibile ripresa della porta di accesso all’abitazione potesse violare le norme in materia di privacy.
Ed, in ogni caso, che il pregiudizio dovesse essere dettagliatamente provato, perchè potesse essere valutato in rapporto al diritto di sicurezza della vicina di casa.

La Cassazione ha infatti rilevato che la vicina di casa avesse dimostrato le circostanze che l’avevano portata all’installazione e alla segnalazione dell’impianto di sorveglianza.
Ed abbia prodotto documentazione fotografica dalla quale risultava l’estraneità all’inquadratura della telecamera della porta d’ingresso e della finestra dell’abitazione del ricorrente.

Pertanto, nel caso in cui l’installazione della telecamera di videosorveglianza sia finalizzata alla prevenzione di reati, il bilanciamento tra diritto alla riservatezza e diritto alla sicurezza può giustificare una parziale compressione del primo in favore del secondo.
Pur sempre, all’interno di parametri ben definiti.


Potete leggere il testo integrale della ordinanza QUI →

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