Niente vacanze per il genitore che non versa il mantenimento ai figli, così hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione in una recente sentenza.
Benchè la pronuncia in questione riguardi norme di legge che hanno successivamente subito alcune modifiche, i principi rimangono sostanzialmente invariati ed il tema è certamente d’interesse, tanto da consigliarne l’approfondimento.
Il quadro normativo
Per poter comprendere i temi in trattazione, è necessario fare riferimento alle varie norme applicabili in materia.
Al fondo del diritto di ottenere il rilascio del passaporto l’art. 16 della Costituzione pone un chiaro riferimento alla salvezza degli eventuali obblighi di legge: “ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge“.
In materia, la Corte costituzionale ha affermato che la regola generale a cui si ispira la norma che regolamenta il rilascio del passaporto (L. n. 1185 del 1967), con riferimento al genitore di prole minore, sia quella della necessaria autorizzazione del Giudice “a garanzia dell’assolvimento, da parte del genitore, dei suoi obblighi verso i figli“.
In particolare, l’art. 3 lett. b della L. n. 1185/1967 prevedeva che non potevano ottenere il passaporto: b) “i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente avvia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali“.
Le novità introdotte dalle riforme
Il testo della L. n. 1185/1967 è poi stato modificato (da ultimo, dal D.L. 13 Giugno 2023 n. 69), nei termini che seguono (peraltro va segnalato che, al momento della pubblicazione del presente articolo, l’entrata in vigere di alcune delle modifiche sia stata posticipata).
E’ stata soppressa la lett. b) dell’art. 3, sostituita dalla seguente previsione: “b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l’inibitoria prevista dall’art. 3-bis“, ed è stato inserito l’art. 3 bis, il cui comma I prevede:
“1. Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa unionale e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell’inibitoria, che non può superare due anni“.
A fronte del rilascio del passaporto in presenza delle condizioni di legge, l’art. 12 della L. n. 1185/1967 disciplinava le fattispecie del ritiro. Le più recenti normative (D.L. 13 Giugno 2023, n. 69) hanno modificato anche il comma II dell’articolo citato nel seguente modo:
“Il passaporto è altresì ritirato quando il titolare si trovi all’estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell’adempimento degli obblighi alimentari, di mantenimento, di assegno divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell’unione civile che derivano da pronuncia della autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero portatori di handicap grave o inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato“.
Chiarito il quadro normativo di riferimento, occorre passare ad analizzare il fatto oggetto della sentenza delle Sezioni Unite.
La vicenda
In pendenza del giudizio di separazione coniugale nel cui ambito un coniuge aveva chiesto l’affidamento in via esclusiva dei figli minori, quest’ultimo ha denunziato che l’altro coniuge, dopo essersi allontanato da casa, non avesse più contribuito alle spese di mantenimento dei figli.
Il ricorrente ha prospettando al Giudice Tutelare il pericolo che egli potesse portare con sè i minori fuori dall’Italia e comunque sottrarsi definitivamente agli obblighi di mantenimento.
Il Giudice Tutelare non ha accolto le richieste ed il provvedimento è stato quindi reclamato.
In sede di impugnazione il Tribunale, dopo aver precisato che la domanda fosse da intendersi circoscritta alla revoca dell’autorizzazione al rilascio del passaporto per il solo marito (poichè il Giudice tutelare non si era pronunciato sul rilascio del passaporto per i figli), ha rigettato il reclamo per mancanza di prove circa l’attuale condizione lavorativa del coniuge e la dedotta sua inadempienza agli obblighi di mantenimento dei figli, o in ogni caso di un più generale disinteresse del medesimo alle esigenze economiche della prole.
Il Tribunale ha in particolare ritenuto che “comparando gli interessi giuridici sottesi alle posizioni dei coniugi” il diritto del marito al rilascio del passaporto, espressione della fondamentale libertà di movimento, non potesse considerarsi “recessivo a fronte di mero timore muliebre, di per sè insufficiente a motivare un legittimo dissenso”.
Le motivazioni delle Sezioni Unite
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – accogliendo il ricorso promosso contro il provvedimento emesso dal Tribunale di Brescia – ha innanzitutto ripercorso, dettagliatamente, sia le modifiche che nel tempo hanno caratterizzato il quadro normativo di riferimento sia la giurisprudenza formatasi progressivamente.
Per poi affermare che il Giudice possa autorizzare o negare il rilascio del passaporto al genitore di prole minore, valutando e decidendo se la limitazione del diritto alla libertà di circolazione del genitore suddetto sia essa stessa necessaria in ragione della preminente salvaguardia dei diritti dei minori.
In buona sostanza, le Sezioni Unite hanno precisato che:
- il provvedimento serva alla funzione di evitare che il genitore, espatriando, si sottragga ai propri doveri verso i figli minori;
- il provvedimento implichi una decisione su diritti contrapposti;
- l’eventuale decisione negativa non rimanga automaticamente in vigore a tempo indeterminato, perchè potrebbe diventare sproporzionata in ragione del mutamento di quelle circostanze che l’avevano giustificata.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, al genitore che non versa il mantenimento ai figli può essere revocato il passaporto.
Potete leggere il testo integrale della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione QUI →
Per approfondimenti, consulenza od assistenza sugli argomenti trattati in questo articolo potete contattare l’avv. Andrea Spreafico e l’avv. Riccardo Spreafico.