Lesioni micro-permanenti ed accertamenti strumentali: per la Corte di cassazione non sempre vi è l’obbligo di fornire la prova mediante il ricorso agli strumenti.
La pronuncia è d’interesse diffuso e, di seguito, ne analizziamo i principali elementi.
Il fatto
Il conducente di un veicolo è stato coinvolto in un sinistro stradale, in conseguenza del quale ha riportato “Trauma cranico non commotivo. Distrazione cervicale. Trauma policontusivo“.
L’evoluzione ed i postumi sono stati poi valutati da medico legale, che ha accertato esserne derivati danni biologici, temporanei e permanenti.
Ritenendo non sufficienti le somme offertegli dalla compagnia di assicurazione, il conducente ha fatto ricorso al Giudice di pace; e successivamente s’è appellato al Tribunale di Bologna.
In entrambi i gradi di giudizio, le sue domande sono state respinte, in quanto il danno biologico da lesione permanente di lieve entità sarebbe risarcibile solo e soltanto qualora detta lesione emerga, direttamente ed univocamente, da un accertamento medico strumentale.
Il conducente ha quindi presentato ricorso in cassazione.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte di cassazione, nel motivare l’accoglimento del ricorso del conducente, ha richiamato i principi che regolano la materia a far tempo dal 2012.
La normativa introdotta nel 2012 (D.L. 24 Gennaio 2012 n. 1) ha come obiettivo quello di sollecitare tutti gli operatori del settore (magistrati, avvocati e consulenti tecnici) ad un rigoroso accertamento dell’effettiva esistenza delle patologie di modesta entità.
Le c.d. micro-permanenti sono le lesioni con esiti permanenti contenuti entro la soglia del 9 per cento.
Per la Corte però il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere e che deve caratterizzare ogni tipo di accertamento in materia non può essere inteso nel senso che la prova della lesione debba essere fornita, nel caso di microlesioni, sempre e comunque con l’accertamento clinico strumentale.
Ossia mediante radiografia, TAC, risonanza magnetica, ecc.
Al contrario, è sempre e soltanto l’accertamento medico legale, svolto in conformità alle leges artis, a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile.
Il diritto alla salute e l’onere della prova
Per la Cassazione l’accertamento medico legale non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente fosse posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale.
Ciò in quanto il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione e la limitazione della prova della sua lesione deve essere conforme a criteri di ragionevolezza; anche nei casi di danni anatomici non accertabili strumentalmente.
Pertanto, nel caso di micro-permanenti devono ritenersi ammissibili anche fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali.
A significare che gli esami strumentali non sono l’unico mezzo utilizzabile per fornire la prova di una lesione di modesta entità.
Si pongono invero in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all’esame obiettivo (criterio visivo) e all’esame clinico, demandato al medico legale.
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