Revoca dell’assegno divorzile all’ex che ha ricevuto un lascito

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E’ possibile ottenere la revoca dell’assegno divorzile all’ex che ha ricevuto un lascito.

Questa la pronuncia resa dalla Corte di cassazione in tema di incremento del patrimonio di uno degli ex coniugi che può aver rilievo nella determinazione degli oneri di mantenimento/assistenza.

Di seguito, trattiamo gli aspetti più significativi dell’ordinanza in questione.

La vicenda

Un ex coniuge ha chiesto la revoca dell’assegno divorzile posto a suo carico in sede di dichiarazione della cessazione degli effetti del matrimonio, sostenendo che l’altro ex coniuge avesse ricevuto in eredità un immobile di valore cospicuo.

Il Tribunale ha rigettato la domanda di revoca rilevando che il lascito ereditario non configurasse un incremento patrimoniale idoneo a determinare una maggiore capacità reddituale.

Avverso la decisione del Tribunale è stato proposto reclamo, anch’esso rigettato, e quindi ricorso per la cassazione del predetto decreto.

Le motivazioni rese dalla Cassazione

L’ordinanza della Corte prende le mosse dal riferimento normativo al quale occorre far riferimento in simili casi, ossia l’art. 9 della L. 898/1979.

Tale norma subordina la revisione delle disposizioni concernenti la misura dei contributi da corrispondersi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla sopravvenienza di giustificati motivi.

La giurisprudenza ha evidenziato la necessità di valorizzare, nell’accertamento dei “giustificati motivi” i criteri di carattere oggettivo.

Occorre cioè aver riguardo alla verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi.
E tale verifica deve essere svolta secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti.

Nell’ipotesi in cui il motivo di revisione sia di consistenza tale da condurre alla revoca o riduzione dell’assegno divorzile, è indispensabile procedere al rigoroso accertamento di due requisiti:

  • l’effettività dei predetti mutamenti
  • l’esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi.

Solo in presenza di entrambi i requisiti potrà legittimamente procedersi alla revoca dell’assegno divorzile all’ex che ha ricevuto un lascito.

La Cassazione ha infine precisato che, nella valutazione comparativa delle situazioni degli ex coniugi, tale oggettivo incremento non possa essere azzerato in ragione delle loro condizioni psico-fisiche.

In caso di lasciti di compendi immobiliari, occorre invero sempre valutare l’incidenza della possibile messa a reddito del patrimonio immobiliare.


Per ulteriori approfondimenti, potete leggere il testo integrale della ordinanza QUI →

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