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Il 30 Dicembre scorso è entrata in vigore la riforma del processo penale; meglio nota come “Riforma Cartabia“.
La riforma ha modificato buona parte delle norme processuali penali.
Alcune di esse meritano particolare attenzione, perchè incidono su alcuni aspetti di pubblico e generale interesse: quali la procedibilità a querela di parte ed il nuovo regime della “giustizia riparativa”.
La procedibilità a querela
Una delle modifiche introdotte dalla riforma che più avrà riflessi su tutti noi cittadini è la scelta del legislatore di rimodulare la procedibilità per alcuni reati.
La rimodulazione è stata attuata abolendo quella d’ufficio e prevedendo invece la procedibilità solo a querela.
Ciò significa che per una serie più ampia di reati sarà indispensabile sporgere querela entro 3 mesi dal fatto.
In mancanza, è prevista la decadenza dal diritto e, quindi, l’impossibilità di radicare il procedimento penale.
La scelta è stata ulteriormente rafforzata dall’esclusione dell’onere per gli uffici giudiziari ed i pubblici ufficiali di informare le persone offese della facoltà di esercitare il diritto di querela.
Il processo penale telematico (PPT)
Anche in ambito penale, il Ministero della Giustizia ricorre sempre più alla digitalizzazione dei procedimenti.
La riforma ha interessato il processo penale telematico – la cui vera attuazione è iniziata durante la prima fase di lockdown del covid – solo con interventi “minori” e nel segno della continuità.
E’ però prevista una progressiva implementazione dei servizi telematici e, con essa, la diminuzione delle attività che potranno essere ancora svolte in modo “analogico”; ossia mediante depositi di documenti ed atti cartacei.
Proprio i depositi dovranno quindi essere effettuati esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari.
Particolare attenzione dovrà essere posta all’adozione delle indicate specifiche tecniche relative alle forme ed ai formati degli atti.
Una piccola “rivoluzione” è quella che ha riguardato il termine per il deposito degli atti.
Ora è previsto entro le 24 ore del giorno di scadenza; e non più entro l’orario di chiusura al pubblico delle cancellerie.
La costituzione di parte civile
Particolare attenzione andrà posta in futuro alla costituzione di parte civile; altra attività cardine riservata a chi ha subito direttamente od indirettamente i pregiudizi derivanti da un reato.
A seguito della riforma ed a pena di decadenza, il termine per formalizzare la costituzione di parte civile coinciderà con l’accertamento della costituzione delle parti all’udienza preliminare.
Non sarà più possibile, perciò, attendere il rinvio a giudizio e la dichiarazione di apertura del dibattimento.
La giustizia riparativa
Infine, va citato l’ingresso nel nostro ordinamento dei cosiddetti strumenti di “giustizia riparativa“.
Principalmente, si tratterà di opere di mediazione tra l’autore del reato e la persona offesa od il danneggiato.
La finalità è quella di riparare, per quanto possibile, il danno provocato alla vittima nonchè di far assumere agli autori del reato la responsabilità delle loro azioni.
Questa parte della riforma entrerà però in vigore solo il 30 Giugno 2023, in considerazione della necessità di apprestare le strutture e l’elenco dei mediatori.
Per ulteriori approfondimenti, potete leggere il testo integrale della Legge 199/2022 QUI →
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