La validità dei trasferimenti immobiliari nelle separazioni e divorzi

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Le Sezioni Unite civili si sono espresse sulla validità dei trasferimenti immobiliari nelle separazioni e divorzi.

Avevamo già trattato il tema dei trasferimenti in questo articolo, ma la pronuncia delle SSUU riveste particolare importanza, in quanto risolve una serie di contrasti giurisprudenziali e problematiche anche pratiche.

Di seguito, Vi illustriamo quindi i punti nodali della sentenza.

Le problematiche

I problemi sottoposti all’esame delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione erano vari:

  • la validità delle clausole inserite negli accordi di separazione e divorzio che comportano il trasferimento di diritti sui beni immobili o mobili
  • l’efficacia di tali clausole
  • la trascrivibilità del provvedimento giudiziale

La Cassazione, nell’esaminare le questioni elencate, ha affermato quanto segue.

I principi di diritto nella sentenza delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite, risolvendo i contrasti esistenti in materia di trasferimenti immobiliari e mobiliari contenuti negli accordi di separazione e divorzio, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

  • sono valide le clausole dell’accordo di divorzio o di separazione consensuale che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento
  • tali accordi, in quanto inseriti nel verbale d’udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c.
  • ove implichino il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituiscono – dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l’omologazione – valido titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c.
  • la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29 comma 1 bis della Legge n. 52/1985;
  • non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento da parte dell’ausiliario dell’ulteriore verifica circa l’intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Potete leggere il testo integrale della sentenza delle Sezioni Unite QUI →

Nel caso necessitaste di ulteriori informazioni in materia ovvero di assistenza, potete consultare questa pagina → ovvero contattare direttamente l’avv. Riccardo Spreafico o l’avv. Andrea Spreafico.

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