La confisca del profitto del reato è possibile anche se il reato è prescritto

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La confisca del profitto del reato è possibile anche se il reato è prescritto e l’imputato è stato prosciolto.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 20793 del 26 Maggio 2021, ha fornito una serie di chiarimenti in merito all’applicabilità della confisca ai reati tributari dichiarati prescritti.
Vediamo quali sono.

La confisca in caso di prescrizione

La possibilità di disporre la confisca in caso di pronuncia di estinzione del reato è normativamente prevista dall’art. 578 bis c.p.p., che disciplina i casi e le condizioni affinché questa possa essere disposta e mantenuta.
La disposizione prevede che il Giudice nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decide ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.

In caso di proscioglimento per intervenuta prescrizione, la confisca del profitto del reato tributario può essere disposta qualora sia stata accertata, con adeguata motivazione e nel contraddittorio delle parti, la sussistenza del reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo.

La confisca nei reati tributari prescritti

Osserva la Cassazione che l’art. 578 bis c.p.p. (introdotto dall’art. 6 del D.Lgs. 21/2018 ed in vigore dal 6 Aprile 2018) non si sia limitato a richiamare la confisca prevista dall’art. 240 bis del Codice penale, ma abbia una valenza di carattere generale.
Ricomprendere, invero, anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale: tra queste ultime, quella di cui all’art. 12 bis D.Lgs. n. 74/2000 (c.d. confisca tributaria).

La confisca dei beni costituenti profitto o prodotto del reato, prevista dall’art. 12 bis nell’ambito dei reati tributari, può essere diretta o per equivalente.
Esso non opera esclusivamente per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro.
In tal caso, il sequestro e la conseguente confisca devono essere conservati fino all’integrale effettivo pagamento della somma evasa. Ma la confisca non è eseguibile, producendo i suoi effetti solo al verificarsi del mancato pagamento del debito, ben potendo le rate già versate essere considerate solo ai fini della riquantificazione della misura ablativa.

Le differenze tra confisca diretta e per equivalente

La distinzione tra confisca diretta o per equivalente rileva in ragione della diversa natura che l’ordinamento attribuisce alle due forme di confisca.

Va infatti evidenziato che solo la confisca per equivalente abbia natura sanzionatoria.
E ciò incide sull’operatività dell’art. 578 bis c.p.p.: se è vero che tale disposizione è norma processuale, non di meno ha degli indubbi effetti sostanziali, tra cui appunto l’applicazione della confisca di valore.
La natura di sanzione penale non ne consente infatti l’applicazione in via retroattiva; ma solo successivamente rispetto al momento dell’entrata in vigore della norma processuale.
Nel caso in esame, dal 6 Aprile 2018.

Dunque, solo per i reati commessi successivamente all’entrata in vigore dell’art. 578 bis c.p.p. è possibile il mantenimento della confisca per equivalente nel caso in cui il reato, nelle more, si sia estinto per prescrizione o amnistia.

Viceversa, la confisca diretta del profitto del reato (ossia il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito), trovando fondamento nell’art. 240 comma II n. 1 c.p. e trattandosi di misura di sicurezza, può essere mantenuta in caso di prescrizione del reato qualora siano stati accertati gli elementi oggettivo e soggettivo.


Potete leggere il testo integrale della sentenza QUI →

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