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La Corte di cassazione torna, con una recente ordinanza, sul tema del mantenimento dei figli nell’affidamento congiunto.
E fornisce alcune precisazioni in merito.
L’affidamento condiviso
L‘affidamento condiviso è un regime legale orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole.
Esso deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio.
Tuttavia, nell’interesse di quest’ultimo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale. Ciò al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
La regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori.
Deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito.
Valutazione che, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo.
Il mantenimento nell’affidamento condiviso
L’affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, in quanto fondato sull’esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza.
L’obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare.
Vi rientrano anche altri aspetti:
- abitativo
- scolastico
- sportivo
- sanitario
- sociale
- assistenza morale e materiale
- stabile organizzazione domestica
L’organizzazione deve essere idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione del minore, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia.
Il Collegio ha chiarito quindi che vada “escluso che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente in modo diretto e autonomo alle predette esigenze”.
Ciò in quanto “in concreto, è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare”.
Il coniuge – divorziato o separato – ha pertanto diritto ad ottenere iure proprio dall’altro coniuge il contributo per mantenere il figlio minorenne o maggiorenne convivente, non in grado di procurarsi autonomi mezzi di sostentamento.
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