L’assegno temporaneo per i figli minori

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Dall’1 Luglio verrà introdotto l’assegno temporaneo per i figli minori (ne avevamo parlato QUI →).

In attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi, il D.L. 79/2021 ha introdotto per il periodo dall’1 Luglio al 31 Dicembre 2021 la misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori” (o assegno temporaneo).
L
’obiettivo è quello di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata etemporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.

L’assegno temporaneo per i figli minori viene erogato dall’INPS ai nuclei familiari con figli di età inferiore ai 18 anni che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare.

I requisiti

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve, cumulativamente, essere:

  1. cittadino italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso disoggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  2. soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento deldiciottesimo anno d’età;
  4. residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  5. in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corsodi validità.

La misura dell’assegno

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al D.L. n. 79/2021 (pubblicata QUI →).
La tabella individua i livelli di ISEE e gli
importi mensili per ciascun figlio minore.
In particolare, sono previste:

  • una soglia minima di ISEE fino a 7.000 Euro, fino alla quale gli importi spettano in misurapiena, pari a 167,50 Euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,80 Euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  • una soglia massima di ISEE pari a 50.000 Euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 Euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

Presentazione della domanda

La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro enon oltre il 31 dicembre 2021.
La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (rete fissa) od il numero 06 164.164 (da rete mobile);
  • gli Istituti di patronato.

Dal prossimo 1 Luglio (2021) sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.

Per le domande presentate entro il 30 Settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità
arretrate a partire dal mese di Luglio 2021.
Per quelle presentate successivamente al 30 Settembre 2021, la
decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Compatibilità con altre misure di sostegno

L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dagli Enti locali.

Nelle more dell’attuazione della legge n. 46/2021, sono inoltre compatibili con l’Assegno temporaneo le seguenti misure:

  1. assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 L. 448/1998);
  2. assegno di natalità (art. 1 comma 125 L. 190/2014 etc.);
  3. premio alla nascita (art. 1 comma 353 L. 232/2016);
  4. fondo di sostegno alla natalità (art. 1 commi 348 e 349 L. 232/2016);
  5. detrazioni fiscali (art. 12 commi 1 lett c e 1-bis DPR 917/1986);
  6. assegni familiari (DPR 797/1955.

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 2 del D.L. 69/1988.

Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponderà d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.


Potete leggere il testo del messaggio dell’INPS →

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